Fisac Cgil in Unicredito
accordo
VERBALE DI ACCORDO SUL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI
E PER I QUADRI DIRETTIVI DI UNICREDIT PROCESSES & ADMINISTRATION S.p.A.


ricerca fra gli articoli

Il giorno 20 settembre in Cologno Monzese

tra UniCredit Processes & Administration S.p.A. (UPA),

con la presenza di UniCredito Italiano S.p.A.,

e

la Delegazione Sindacale della Dircredito – FD,

la Delegazione Sindacale della Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI),

la Delegazione Sindacale della Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio (FALCRI),

la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA-CISL),

la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL),

la Delegazione Sindacale del Sindacato Italiano Lavoratori Credito Enti Assimilati (SILCEA),

la Delegazione Sindacale del UGL Credito,


premesso che

  • il contratto integrativo aziendale per il personale delle aree professionali e per i quadri direttivi di UniCredit Processes & Administration stipulato in data 11 dicembre 2002 è scaduto il 31 dicembre 2003;
  • in data 5 marzo 2007 è stato firmato il Verbale di Accordo sul Premio aziendale 2006 in cui le Delegazioni di Gruppo hanno convenuto di procedere all’individuazione di indicatori di Gruppo, che potranno essere utilizzati, unitamente a parametri aziendali, per definire il Premio aziendale 2007 (erogazione 2008);
  • in data 4 aprile 2007 le OO.SS. hanno presentato ad UPA la piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale;

considerato che

  • in data 25 maggio 2007, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 12 febbraio 2005, è stata esperita con esito positivo la verifica sulla conformità ai demandi stabiliti dal contratto nazionale delle richieste presentate dalle OO.SS.;

  • le parti, in relazione a quanto previsto dal vigente CCNL in merito alla contrattazione integrativa aziendale, hanno stabilito quanto segue:


ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 2

Criteri di inquadramento nelle Aree Professionali e nei primi due livelli retributivi della categoria dei Quadri Direttivi

A) Declaratoria per Lavoratrici/Lavoratori che svolgono mansioni comportanti responsabilità gerarchiche

1)Al lavoratore preposto ad un ufficio, ossia che sovrintende al lavoro di tutti gli addetti ad un medesimo ufficio, è riconosciuto il primo livello retributivo della categoria dei quadri direttivi. Al lavoratore preposto ad un ufficio che occupi almeno venti addetti viene attribuito il secondo livello della categoria dei quadri direttivi. Il preposto ad un ufficio che occupi meno di venti addetti è inquadrato nel secondo livello dei quadri direttivi dopo quattro anni di ininterrotta adibizione al ruolo.

2)Il coadiutore del preposto ad un ufficio è inquadrato nel quarto livello della terza area professionale. Se l’ufficio occupa almeno venti addetti viene attribuito il primo livello della categoria dei quadri direttivi. Il coadiutore del preposto ad un ufficio che occupi meno di venti addetti è inquadrato nel primo livello dei quadri direttivi dopo quattro anni di ininterrotta adibizione al ruolo.

3)Al lavoratore che, nell'ambito di un ufficio, sovrintende al lavoro di almeno tre ovvero almeno otto addetti all’ufficio in via continuativa e prevalente, è riconosciuto, rispettivamente, il terzo livello retributivo della terza area professionale o il quarto livello retributivo della terza area professionale.

4)Al lavoratore preposto ad un comparto, ossia che sovrintende al lavoro di tutti gli addetti ad un medesimo comparto, è riconosciuto il primo livello retributivo della categoria dei quadri direttivi. Ai lavoratori preposti ad un comparto che occupi almeno venti addetti viene attribuito il secondo livello della categoria dei quadri direttivi.

5)Nel computo degli addetti per l’applicazione del presente articolo vanno inclusi anche i dipendenti assunti con contratto di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato. Il lavoratore con contratto a Tempo Parziale si considera come un’unità indipendentemente dall’orario di lavoro svolto.

B) Declaratoria per Lavoratrici/Lavoratori che ricoprono specifici ruoli professionali

1)Professional di Produzione: con questo ruolo professionale si identifica la figura dell’addetto che, avendo maturato un’ampia esperienza nell’ambito della produzione, ha acquisito un’approfondita e dettagliata conoscenza della/le attività di produzione del proprio reparto e/o ufficio sia dal punto di vista normativo che procedurale, di cui cura, d’intesa e sotto la supervisione del superiore gerarchico, la corretta applicazione, l’aggiornamento e lo sviluppo. A titolo puramente esplicativo l’esperienza e la conoscenza di cui sopra si manifestano anche in attività quali: predisporre manuali operativi; formare tecnicamente gli addetti ad attività dell’ufficio acquisite e/o trasferite; formare gli addetti di UPA. Ai Professional di Produzione è riconosciuto l’inquadramento nel terzo livello della terza area professionale. All’interno di ogni ufficio della Produzione viene identificato almeno un Professional di Produzione. Se l’ufficio è composto da venti o più addetti, vengono identificati almeno due Professional di Produzione. Il computo degli addetti viene effettuato con gli stessi criteri del precedente punto 5) della parte A del presente articolo.

2)Sono considerati Professional di Produzione gli analisti di processo ossia coloro che nelle diverse strutture della produzione sono stabilmente incaricati dell’analisi, della verifica e dell’aggiornamento della mappatura dei processi. Gli analisti di processo sono aggiuntivi rispetto ai Professional sopra richiamati.

3)Professional di Produzione Senior: con questo ruolo professionale si identifica la figura del Professional di Produzione e dell’analista di processo che ha maturato una esperienza triennale nel ruolo. Ai Professional di Produzione Senior è riconosciuto l’inquadramento nel quarto livello della terza area professionale. Il percorso professionale così individuato non subirà interruzioni a seguito del trasferimento, a vario titolo, della attività nella quale il Professional esercita la sua funzione o a seguito del trasferimento individuale del lavoratore nell’ambito di UPA. I Professional di Produzione Senior concorrono al raggiungimento del numero minimo di Professional di Produzione indicato al punto 1). Gli analisti di processo nel presente punto sono aggiuntivi rispetto al Professional Senior.

4)Le figure di cui ai punti 1-2-3 della parte B del presente articolo non sono sovrapponibili a quelle descritte nella parte A del presente articolo.

5)Pianificatore di Business Unit: al lavoratore che ricopre il ruolo di Pianificatore di Business Unit viene riconosciuto l’inquadramento nel terzo livello della terza area professionale, dopo tre anni nel quarto livello della terza area professionale e dopo altri due anni nel primo livello dei quadri direttivi.

6)Al lavoratore addetto al comparto organizzazione progetti che svolge attività di analisi, elaborazione e predisposizione di progetti viene riconosciuto, dopo due anni di adibizione, l'inquadramento nel quarto livello della terza area professionale, dopo altri due anni l’inquadramento nel primo livello della categoria quadri direttivi e, dopo ulteriori cinque anni, l’inquadramento nel secondo livello dei quadri direttivi.

7)Al lavoratore addetto al comparto organizzazione tecnologia che svolge attività di gestione tecnologica ovvero creazione/ottimizzazione del software con conseguente intervento su anomalie hardware viene riconosciuto, dopo due anni di adibizione, l'inquadramento nel quarto livello della terza area professionale e dopo altri due anni l’inquadramento nel primo livello della categoria quadri direttivi.

8)Presso l'ufficio pianificazione e controllo di gestione ai lavoratori che coordinano le attività di pianificazione di medio e lungo termine, ottimizzazione dei costi aziendali, determinazione dei criteri di allocazione dei costi per prodotto viene riconosciuto l'inquadramento nel primo livello della categoria dei quadri direttivi dopo due anni di adibizione.

9)Presso l'ufficio amministrazione e bilancio al lavoratore addetto alla preparazione degli schemi per la redazione del bilancio nonché al lavoratore addetto alla determinazione della imposizione fiscale societaria viene riconosciuto l’inquadramento nel quarto livello retributivo della terza area professionale dopo due anni di adibizione.

10)Al lavoratore inserito in staff con il Resp.di B.U. viene riconosciuto, dopo tre anni di adibizione, l'inquadramento nel quarto livello della terza area professionale.

11)Al lavoratore che nell’ambito della U.O. Sviluppo Competenze all’interno del proprio ruolo svolge complessivamente le seguenti attività: analisi dei bisogni formativi, progettazione dell’intervento formativo, erogazione dello stesso e sua valutazione finale viene riconosciuto dopo due anni di adibizione l’inquadramento nel quarto livello della terza area professionale e dopo altri due anni l’inquadramento nel primo livello dei quadri direttivi.

12)Al Leader Trainer, ossia al formatore esperto che coordina l’attività degli altri docenti all’interno delle singole aree tematiche di formazione e che cura il costante aggiornamento della formazione nella specifica area tematica di sua competenza viene attribuito dopo due anni di adibizione l’inquadramento nel quarto livello della terza area professionale e dopo altri tre anni l’inquadramento nel primo livello dei quadri direttivi.

13)Al lavoratore che svolge l’attività di docente in un’aula di formazione per almeno trenta giornate in un biennio, viene attribuito l’inquadramento nel terzo livello della terza area professionale e nel caso svolga almeno 45 giornate di docenza in aula nel triennio successivo viene attribuito l’inquadramento nel quarto livello della terza area professionale. La norma avrà decorrenza dal 1 gennaio 2007.

DICHIARAZIONE AZIENDALE

L’Azienda si impegna affinché ogni singolo lavoratore non ricopra contemporaneamente più di uno dei ruoli gerarchici sopraccitati se non in via eccezionale per un breve periodo di tempo.

ARTICOLO 3

Premio aziendale

L’articolo 1 del CIA 11 dicembre 2002 sarà modificato in coerenza con quanto convenuto in materia in sede di Gruppo, ai sensi dell’accordo 5 marzo 2007 richiamato in premessa.

ARTICOLO 4

Garanzie volte alla sicurezza del lavoro

Le parti, nel ribadire l’importanza della corretta e puntuale applicazione del D.lgs 626/94 e successive modifiche, si incontreranno entro il 31 ottobre 2007 per discutere le modalità di istituzione ed elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

ARTICOLO 5

Pari opportunità

Le parti, nel ribadire l’importanza della realizzazione di pari opportunità per il personale femminile, si incontreranno entro il 30 novembre 2007 per discutere le modalità di creazione di una Commissione Aziendale Paritetica per l’analisi e la valutazione congiunta delle Pari Opportunità.

ARTICOLO 6

Le Parti si incontreranno, successivamente ed in relazione al Welfare di Gruppo, per procedere alla stesura dell’articolato del Contratto Integrativo Aziendale secondo quanto stabilito nel presente accordo.

ARTICOLO 7

Decorrenza e durata

Le norme definite nel presente accordo si applicano al personale appartenente alle Aree professionali e ai Quadri Direttivi in servizio alla data del presente verbale di accordo o assunti successivamente. I relativi effetti decorrono dalla data della firma salvo quanto diversamente previsto.

Il Contratto Integrativo Aziendale scadrà il 31 dicembre 2007.


DICHIARAZIONE TRA LE PARTI

Le parti si danno atto che nel caso in cui, nel corso della valenza del contratto integrativo aziendale, si dovessero verificare dei cambiamenti in ordine all’organizzazione del lavoro e/o al contenuto delle attività svolte, anche derivanti da operazioni societarie, le parti potranno attivare incontri per ridefinire gli eventuali nuovi profili professionali, in coerenza con le previsioni degli artt. 73 e 81 del CCNL 12 febbraio 2005.

Fisac UniCredit Business Partner