Fisac Cgil in Unicredito
accordo
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI
E PER I QUADRI DIRETTIVI DI UNICREDIT PRODUZIONI ACCENTRATE S.p.A.

1. Premio aziendale

Tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 40 del c.c.n.l.11 luglio 1999, nonché delle valutazioni congiunte effettuate dalle parti, il premio aziendale è determinato sulla base degli indicatori, dei criteri e nelle misure definiti per il personale di UniCredito Italiano S.p.A. e dell’indicatore aziendale UniCredit Produzioni Accentrate S.p.A., rappresentato dal rapporto tra fatturato (valore della produzione) ed il costo del personale.

Se il valore di questo ultimo indicatore (fatturato/costo del personale UPA) fluttua in un range compreso fra –10% e +10% rispetto all’esercizio precedente allora il premio aziendale verrà determinato esattamente sulla base dei citati indicatori, criteri e misure definiti per il personale di Unicredito Italiano S.p.A..
Se il valore dell’indicatore (fatturato/costo del personale UPA) registra un incremento superiore al 10% rispetto all’esercizio precedente, il premio aziendale - determinato sulla base dei citati indicatori, criteri e misure definiti per il personale di Unicredito Italiano S.p.A. - verrà maggiorato del 2%.
Se il valore dell’indicatore (fatturato/costo del personale UPA) registra, rispetto all’esercizio precedente, un decremento superiore al 10%, il premio aziendale - determinato sulla base dei citati indicatori, criteri e misure definiti per il personale di Unicredito Italiano S.p.A. - verrà decurtato del 2%.

Il premio aziendale viene corrisposto, sotto forma di “una tantum”, con le competenze del mese di luglio di ciascun anno successivo a quello dell’esercizio cui si riferisce, a tutto il personale che abbia superato il periodo di prova e non abbia riportato, per il medesimo esercizio, un giudizio di sintesi negativo (inadeguato).
Il premio aziendale non viene computato nel trattamento di fine rapporto.

Nel caso di inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno (con esclusione dei dimissionari che non abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia e dei lavoratori/lavoratrici il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per giusta causa o giustificato motivo soggettivo), il premio aziendale compete in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione.

Il premio aziendale per il personale a tempo parziale è proporzionato alla durata dell’orario di lavoro osservato.

Nei casi di assenza dal servizio il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza, secondo quanto previsto dall’art. 40, 8° e 9° comma, del c.c.n.l.11 luglio 1999.

Le parti convengono che in presenza di straordinari eventi aziendali di portata significativa si darà corso ad una verifica congiunta degli eventuali effetti di tali eventi sugli elementi assunti a riferimento per la determinazione del premio aziendale. Ove ritenuto necessario si valuteranno in tale sede eventuali modificazioni e/o revisioni idonee a garantire comunque, a fronte delle mutate condizioni, la coerenza dei parametri interni individuati per la determinazione del premio.

Nota a verbale

In considerazione della natura e della durata del rapporto di lavoro interinale, le Parti definiscono che - a decorrere dalla data di stipula del presente contratto - il premio aziendale erogabile al personale con rapporto di lavoro temporaneo superiore a tre mesi:
- viene determinato prendendo a riferimento il parametro "base 100" corrisposto nell'anno precedente;
- viene erogato in dodicesimi per i mesi interi, al termine del periodo di servizio, sulla base di una valutazione di adeguatezza della prestazione.

2. Criteri di inquadramento nelle aree professionali che e nei primi due livelli retributivi della categoria dei quadri direttivi per i lavoratori/trici che svolgono mansioni comportanti responsabilità gerarchiche.

DECLARATORIA PER LE UNITÀ DI PRODUZIONE

1) Al lavoratore inserito in staff con il capo area viene riconosciuto, dopo tre anni di adibizione, l'inquadramento del quarto livello della terza area professionale.

2) Al lavoratore preposto ad un ufficio, ossia che sovrintende al lavoro di tutti gli appartenenti della terza area professionale e degli eventuali appartamenti alla seconda ed alla prima area professionale addetti ad un medesimo ufficio, è riconosciuto il primo livello retributivo della categoria dei quadri direttivi.
Ai lavoratori preposti ad un ufficio che occupi almeno 25 addetti appartenenti alle aree professionali terza, seconda e prima viene attribuito il secondo livello della categoria dei quadri direttivi.

3) Il lavoratore preposto di cui al precedente alinea è coadiuvato da un lavoratore inquadrato nel quarto livello della terza area professionale.

4) Al lavoratore incaricato di coadiuvare il preposto ad un ufficio, inquadrato nel terzo e quarto livello della categoria quadri direttivi, è riconosciuto il primo livello retributivo della categoria quadri direttivi.

5) Al lavoratore che, nell'ambito di un ufficio, sovrintende al lavoro di almeno tre ovvero almeno otto appartenenti alla terza area professionale, addetti all’ufficio in via continuativa e prevalente, è riconosciuto, rispettivamente, il terzo livello retributivo della terza area professionale o il quarto livello retributivo della terza area professionale.

DECLARATORIA PER LE AREE DI GOVERNANCE

1) Al lavoratore addetto allo sviluppo produzione nonché al lavoratore addetto alla logistica comparto tecnologia viene riconosciuto l'inquadramento del quarto livello della terza area professionale, dopo due anni di adibizione e il primo livello della categoria quadri direttivi dopo cinque anni di adibizione.

2) Presso l'ufficio amministrazione e bilancio al lavoratore addetto alla preparazione degli schemi per la redazione del bilancio nonché al lavoratore addetto alla determinazione della imposizione fiscale societaria viene riconosciuto il quarto livello retributivo della terza area professionale dopo due anni di adibizione.

3) Presso l'ufficio pianificazione e qualità ai lavoratori che coordinano le attività di pianificazione di medio e lungo termine, ottimizzazione dei costi aziendali determinazione dei criteri di allocazione dei costi per prodotto e definizione delle metodologie di valutazione della customer satisftaction viene riconosciuto l'inquadramento del primo livello della categoria dei quadri direttivi dopo due anni di adibizione.

3. Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell’ambiente di lavoro

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti anche i compiti di cui all’art. 9 della L. 20 maggio 1970.

4. Decorrenza - Durata

Il presente contratto integrativo aziendale si applica al personale appartenente alle aree professionali ed al I e II livello retributivo della categoria dei quadri direttivi (salvo quanto previsto dagli artt. 1 e 3) in servizio alla data del 11 dicembre 2002, o assunto successivamente ed i relativi effetti decorrono dalla stessa data.

Il presente contratto scadrà il 31/12/2003.

Norma transitoria

Nel caso in cui, nel corso della valenza del presente C.I.A., si dovessero verificare dei cambiamenti in ordine all’organizzazione del lavoro e/o al contenuto delle attività svolte, le parti potranno attivare incontri per ridefinire gli eventuali nuovi profili professionali, in coerenza con le previsioni degli artt. 66 e 75 del C.C.N.L. 11 luglio 99.

Cologno Monzese, 11 dicembre 2002

Fisac UniCredit Business Partner