|
Verbale di accordo |
Il giorno 22 marzo 2007, in Milano, con riferimento all’Accordo sottoscritto in data odierna concernente il trasferimento del Ramo d’Azienda Investment banking di UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. (nel prosieguo “IB di UBM”) a Bayerische Hypo und Vereinsbank AG Sede di Milano (nel prosieguo “Sede di Milano HVB”);
premesso che Unicredit Banca Mobiliare S.p.A. e Bayerische Hypo und Vereinsbank AG Sede di Milano sono Aziende di UniCredit Group (nel prosieguo, “Gruppo”); nell’ambito del Gruppo è operante il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano (nel prosieguo, “Fondo Pensione di Gruppo”); in base all’Accordo Sindacale del 17 novembre 1999 UBM già aderisce al predetto Fondo Pensione di Gruppo; si conviene e sottoscrive quanto segue: Art. 1 La premessa fa parte integrante del presente Accordo. Art. 2 Per i dipendenti di UBM già iscritti al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano e il cui rapporto di lavoro sarà trasferito alle dipendenze della Sede di Milano HVB, l’iscrizione al Fondo verrà mantenuta alle condizioni già in essere senza soluzione di continuità, in coerenza con le previsioni dell’Accordo 16.10.2006. Art. 3 Per quanto attiene i dipendenti provenienti dalla Sede di Milano HVB, avuto presente che:
al fine di consentire ai citati dipendenti di trasferire, a far tempo dall’1°.1.2008, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge, le posizioni previdenziali individuali di cui sopra, in sostituzione delle previsioni succitate dell’Accordo 22.1.2001, al Fondo Pensione di Gruppo, la Sede di Milano HVB provvederà ad aderire al Fondo stesso a far tempo dalla stessa data. A far tempo dall’1°.1.2008 verrà, quindi, riconosciuta quale forma di previdenza complementare aziendale di riferimento il Fondo Pensione di Gruppo e pertanto si farà luogo alla contribuzione aziendale a favore della sola posizione previdenziale individuale ivi accesa in conseguenza di detti trasferimenti. Dette posizioni del personale di provenienza dalla Sede di Milano HVB ferme le altre previsioni dello Statuto del Fondo - verranno alimentate come segue: - contributo a carico del datore di lavoro nella stessa misura già in essere presso l’azienda di appartenenza; - contributo a carico del lavoratore/lavoratrice nella misura minima prevista nel Protocollo di Gruppo 18.12.2006 e pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto; - quanto al TFR maturato al 31.12.2006, con le quote di TFR già conferite in applicazione delle norme di legge previgenti all’1.1.2007 e del citato Accordo 22.1.2001. Il conferimento del TFR maturando dall’1.1.2007 verrà effettuato in conformità alle previsioni del Decreto Legislativo 252/2005 e successive integrazioni, fermi gli effetti delle manifestazioni di volontà eventualmente effettuate dagli interessati nel periodo 1.1-30.6.2007 ai sensi del citato DL. NORMA TRANSITORIA Al fine di assicurare la continuità dei trattamenti pensionistici complementari in essere presso le rispettive Aziende di provenienza, transitoriamente e fino al 31 dicembre 2007, i lavoratori potranno mantenere l'iscrizione al Fondo Pensione di origine e da parte aziendale si continuerà a versare al Fondo medesimo i contributi previsti dalle fonti istitutive alle condizioni in atto alla data della firma del presente Accordo. CHIARIMENTO A VERBALE In applicazione delle vigenti disposizioni di legge, il passaggio al Fondo Pensione di Gruppo per i dipendenti di provenienza dalla Sede di Milano HVB già iscritti alla data del 28/4/1993 a forme di previdenza complementare preesistenti non comporterà modificazioni rispetto alle caratteristiche previdenziali eventualmente in essere alla data del presente Accordo. |