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Verbale di accordo trasferimento del ramo d’azienda di investment banking |
UniCredito Italiano SpA, UBM, HVB, e la Delegazione Sindacale di Gruppo DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL di cui fanno parte le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate premesso che
considerato che
le Parti - esperite e concluse le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto - hanno convenuto quanto segue: Art. 1 La premessa costituisce parte integrante della presente intesa. Art. 2 In via del tutto eccezionale rispetto alle applicazioni dell’art. 2112 C.C., il rapporto di lavoro dei dipendenti di UBM trasferiti alla Sede di Milano HVB nell’ambito del trasferimento di azienda di cui in premessa, continuerà ad essere disciplinato, senza soluzione di continuità, dalla normativa nazionale ed aziendale, comprese le provvidenze, attualmente in essere per i dipendenti medesimi. Fermo quanto stabilito nel presente Accordo in materia di previdenza e di coperture assicurative, nei confronti del personale della Sede di Milano HVB dal momento dell’integrazione con UBM cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda acquisente e verrà applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di UBM. Nei confronti di tutto il personale di cui sopra, dal momento dell’integrazione, per quanto non espressamente previsto nell'ambito del presente Accordo, varranno le prassi in vigore presso la Capogruppo UniCredito Italiano. Art. 3 Tenuto conto di quanto disposto all’articolo che precede, le Parti convengono che nei confronti di ciascun dipendente proveniente dalla Sede di Milano HVB che all'atto dell’integrazione risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio, ivi compreso l'importo corrispondente all'eventuale quota dell'ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore, cd "surplus") superiore al trattamento economico, come sopra definito, applicato ad un dipendente di UBM di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data dell’integrazione, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa", suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito. Art. 4 Fermo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2 del presente Accordo relativamente ai dipendenti di provenienza UBM, per quanto concerne il Premio Aziendale per l’esercizio 2007 (da corrispondere nel 2008) le Parti convengono che, ove ne ricorrano i presupposti, ai lavoratori/lavoratrici della Sede di Milano HVB venga corrisposto un premio aziendale di importo pari a quello percepito dagli altri dipendenti di medesimo inquadramento di provenienza UBM. Art. 5 A far tempo dalla data di trasferimento, a favore del personale proveniente dalla Sede di Milano HVB verrà riconosciuto il buono pasto nelle seguenti misure:
Nell’"assegno ad personam ex intesa” di cui all’art. 3 andrà a confluire l’eventuale importo eccedente il valore del buono pasto; tale quota sarà assorbibile a seguito di variazione di valore del buono pasto medesimo. Art. 6 Sino al 31 dicembre 2007 viene confermata l’applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa e le coperture assicurative in essere presso le rispettive aziende di provenienza. Con la finalità di cui sopra, la Sede di Milano HVB provvederà all’adesione alla Cassa Assistenza del Gruppo UniCredit con le modalità e alle condizioni previste dallo Statuto di Uni.C.A. e relativo Regolamento. A favore del personale proveniente dalla Sede di Milano HVB verrà estesa, dal 1° gennaio 2008, l’applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa in essere presso UBM attraverso Uni.C.A. Parimenti, dal 1° gennaio 2008 al personale di provenienza dalla Sede di Milano HVB verranno estese le coperture assicurative e la kasko già in essere presso UBM. Art. 7 Per quanto riguarda gli aspetti di previdenza complementare si rimanda all’unito Verbale di Accordo. Art. 8 Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, le Parti convengono che a favore dei dipendenti provenienti dalla Sede di Milano HVB si terrà conto, ai soli fini della maturazione dei requisiti previsti per l'erogazione dei cd "premi di fedeltà" (25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità di effettivo servizio maturate nell’azienda di provenienza, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota. Art. 9 Le Parti convengono sulla centralità della formazione per lo sviluppo professionale del personale come pure nell’ambito di eventuali processi di riconversione e riqualificazione. A tal fine le Parti si danno atto che la formazione continua rappresenta, per le finalità condivise che si prefigge, uno strumento prioritario per lo sviluppo professionale del personale e costituisce fattore determinante per la realizzazione degli obiettivi di crescita dell’Azienda, in coerenza con i valori di etica e responsabilità sociale dell’impresa. Art. 10 Le Parti hanno individuato, in via transitoria e fino alla data del 30.06.2007 le specifiche regolamentazioni concernenti la rappresentatività sindacale di seguito riportate: nei confronti dei Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali in carica alla data del 31.3.2007 verranno mantenute, sino allo scadere del periodo transitorio suddetto le agibilità sindacali spettanti; le Organizzazioni Sindacali si impegnano a provvedere, entro il 30.06.2007, alla nomina del/i nuovo/i Dirigente/i, nel rispetto delle previsioni della normativa di settore. Art. 11 Le Parti effettueranno una verifica sullo stato di avanzamento del progetto di integrazione nel corso del secondo semestre del 2007. Qualora dovessero verificarsi rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (anche derivanti da operazioni di natura societaria), ferme le normative di legge e di contratto, le Parti competenti si incontreranno al fine di ricercare soluzioni idonee a gestire le eventuali eccedenze di personale. Art. 12 Le Parti si danno reciprocamente atto che per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo si applicheranno le previsioni contenute nell’Accordo del 11 febbraio 2005 relativo al Piano Industriale UniCredito Italiano 2004-2007. Le Parti convengono che nei confronti del personale proveniente dalla Sede di Milano HVB il Piano di Incentivazione all’esodo di cui all’Accordo del 5 agosto 2003 manterrà la propria validità anche successivamente all’integrazione di cui alla presente intesa. Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che le clausole del presente accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili. DICHIARAZIONE AZIENDALE Nei confronti del personale di UBM trasferito alle dipendenze della Sede di Milano HVB per effetto del presente Verbale di Accordo, in caso di rilevanti ristrutturazioni o ridimensionamenti della Sede stessa anche conseguenti alla presente operazione da cui derivino tensioni occupazionali, UniCredito Italiano S.p.A. dichiara la propria disponibilità a ricercare, d’intesa con le OO.SS. competenti e ferme le normative di legge e di contratto, soluzioni idonee a gestire le eventuali eccedenze nell’ambito del Gruppo, ove possibile, nell’ambito della stessa provincia. |