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VERBALE DI RIUNIONE INTERPRETATIVO E APPLICATIVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 8 AGOSTO 2007 PER LE AREE PROFESSIONALI E I QUADRI DIRETTIVI DI UNICREDIT BANCA D’IMPRESA


Nell’intento condiviso di assicurare una trasparente e uniforme interpretazione e applicazione delle norme del Contratto Integrativo Aziendale 8 agosto 2007 per le Aree Professionali ed i Quadri Direttivi di UniCredit Banca d’Impresa, le Parti concordano sui seguenti punti riferiti agli articoli contrattuali di seguito indicati:


Rif. art. 4

I percorsi formativi che caratterizzano ciascuna Fase dello Sviluppo Professionale continueranno ad essere impostati privilegiando laddove possibile gli interventi d’aula.


Rif. art. 5

Sono fatte salve le previsioni di cui all’art. 6, comma 3, del Protocollo di gestione del processo di integrazione del Nuovo Gruppo UniCredit, sottoscritto a Roma il 3 agosto 2007.



Rif. art. 9

L’incarico di Tutor viene affidato al lavoratore che, avendo maturato una significativa esperienza in un ruolo dell’Area Esecutivo/Commerciale o Supporto Commerciale, è in grado di svolgere le seguenti attività:

- sostenere l’inserimento e lo sviluppo professionale dei lavoratori dell’Area Ingresso/Orientamento;

- facilitare l’inserimento professionale di lavoratori provenienti da altri settori e/o da altre Società del Gruppo;

- costituire, all’interno di una struttura, un riferimento operativo per i lavoratori di minore esperienza che rivestono analoghe mansioni;

- monitorare, tempo per tempo, lo svolgimento effettivo dei programmi di addestramento e formazione obbligatoria nella struttura di appartenenza.

I Tutor saranno destinatari di uno specifico percorso formativo che sarà definito entro il 30 giugno 2008, anche avvalendosi del supporto della Commissione Tecnica Paritetica per la Formazione di cui al Verbale d’Accordo dell’8.8.2007.

Entro un anno dalla data di stipula del CIA, si darà luogo ad una verifica rispetto all’introduzione della nuova figura professionale del Tutor.

Rif. art. 10

In relazione a quanto previsto all’art. 10, 6° comma, lett. A) del CIA 8.8.2007, il ruolo di “Responsabile di Funzione” è attribuito al Personale che, presso strutture della Direzione Generale, svolge funzioni di coordinamento di risorse e/o possiede un’elevata specializzazione nell’attività svolta e/o opera a diretto riporto di un Responsabile di Comparto o di Unità Organizzativa.


rif. art. 11

La “Tabella di Raccordo Fasi - Aree - Ruoli - Inquadramenti” di cui all’art. 11 del CIA 8.8.2007, che riporta gli inquadramenti minimi contrattuali previsti per i ruoli professionali riferiti a ciascuna Fase/Area dello sviluppo professionale del Personale, è parte integrante del presente Verbale.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 11, comma terzo e seguenti, in considerazione dell’articolazione dei percorsi professionali definiti nel CIA 8.8.2007, gli inquadramenti tempo per tempo riconosciuti in applicazione della nuova normativa, sono attribuiti con decorrenza dalla data di inserimento nel ruolo.

In relazione a quanto previsto al 3°, 4° e 5° comma dell’art. 11 del CIA 8.8.2007, laddove sia individuato Personale che alla data di stipula non abbia completato il percorso formativo necessario per conseguire l’inquadramento riferito al ruolo professionale ricoperto, l’Azienda si attiverà per agevolare il rapido completamento degli iter formativi, anche avvalendosi del supporto della Commissione Tecnica Paritetica per la Formazione, fermo restando il termine massimo previsto dal 4° comma del citato art. 11.

Nei confronti del Personale in servizio presso strutture della Direzione Generale che, alla data dell’8.8.2007 è inquadrato nella 2° Area Professionale ovvero nella 3° Area Professionale 1° Livello Retributivo e che, alla medesima data, ha maturato almeno 7 anni di anzianità di servizio effettivo nel Gruppo, viene riconosciuto l’inquadramento nella 3° Area Professionale 2° Livello Retributivo con decorrenza 8 agosto 2007. Entro diciotto mesi dalla data di stipula del CIA, l’Azienda, considerando la peculiarità delle attività di Direzione Generale ed avvalendosi del supporto della Commissione Tecnica Paritetica per la Formazione, individuerà i percorsi formativi più idonei per lo sviluppo professionale delle risorse in questione.

rif. art. 12

In relazione a quanto previsto all’art. 12 del CIA 8.8.2007, l’applicazione delle norme transitorie potrà avvenire una sola volta e per il primo inquadramento in corso di maturazione alla data di stipula.

Raccomandazione delle OO.SS.

Con riferimento all’ultimo comma dell’art.12 del CIA 8.8.2007, le OO.SS. raccomandano che l’Azienda si adoperi affinché detto Personale completi il percorso di sviluppo professionale di cui all’art.7 per l’accesso alla successiva Area Supporto Commerciale.


rif. art. 13

In relazione a quanto previsto dall’art. 13 del CIA 8.8.2007, qualora si presentino eventuali situazioni di disallineamento rispetto alla possibilità di accesso ai percorsi professionali individuati nel citato Contratto, la Commissione Pari Opportunità rappresenterà all’Azienda le casistiche rilevate, formulando proposte per l’individuazione delle soluzioni, anche di tipo gestionale, più idonee.

Per quanto riguarda il Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero rientrato in servizio dopo lunghe assenze, ovvero destinatario delle previsioni della l. 104/92 o della l. 68/99, nonché il Personale impegnato prevalentemente in attività sindacale, potranno essere previsti, con il supporto della Commissione Tecnica Paritetica per la Formazione, specifici piani formativi finalizzati alla valorizzazione delle professionalità e potenzialità, assicurando a detto Personale pari opportunità professionali e di sviluppo.

L’Azienda esaminerà le posizioni del Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, in particolare quello assunto precedentemente al 19.12.1994 inquadrato nelle Aree Professionali e beneficiario di automatismi economici contrattuali, al fine di ricostruire le relative anzianità di servizio, in riferimento a quanto previsto dall’art. 29 del CCNL ABI 12.2.2005.


Verona, 8 agosto 2007


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