FISAC CGIL - U.S.I. UNICREDITO
REPERIBILITA'
Fra le OO.SS. di U.S.I. e l'Azienda è stato raggiunto un accordo per regolamentare l'Istituto della reperibilità [Tabella di sintesi], ai sensi dell'articolo 32 del vigente CCNL, e delle richieste di intervento estemporaneo fuori dell'orario di lavoro.
La necessità di garantire la continuità e l'efficienza del servizio informatico, al di fuori dei canonici orari di lavoro, che caratterizza l'operatività di U.S.I., ha di fatto imposto all'azienda la ricerca di soluzioni adeguate condivise con i lavoratori e le OO.SS. Il nostro contributo si è focalizzato sia nella ricerca di una serie di garanzie e tutele normative che restringessero l'ampio campo di applicabilità, sia nel ridimensionamento di un fenomeno in procinto di sfuggire ad ogni controllo.
In questo scenario si colloca l'individuazione delle aree critiche, nell'ambito di U.S.I., in cui poter applicare la nuova disciplina, per evitare la possibilità di utilizzo della "reperibilità" come unico strumento risolutivo delle problematiche operative aziendali. E' auspicabile e nell'interesse comune che gli operatori della Sala Elaborazione siano forniti, dai responsabili delle procedure applicative, di documentazione relativa alla soluzione dei problemi più frequenti; che gli stessi operatori siano coinvolti in percorsi formativi per migliorarne la professionalità; che ci siano incrementi di personale nelle aree costantemente definite critiche.
Oltre all'aspetto normativo abbiamo ottenuto anche modifiche ai trattamenti economici di seguito elencati:
* L'Istituto della reperibilità si applica alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi di I e II livello. I Quadri Direttivi di III e IV livello potranno dare la propria "disponibilità" alla rotazione nell'ambito dell'ufficio.
* E' stata introdotta la rotazione del personale cui sarà richiesta la reperibilità che, nell'ambito delle esigenze aziendali, terrà conto della disponibilità dichiarata. Saranno tenute in considerazione particolari e/o gravi necessità di carattere personale e/o familiare.
* La richiesta di reperibilità o disponibilità sarà comunicata con almeno 1 settimana di preavviso.
* Nell'anno solare la reperibilità sarà articolata al massimo su 12 rotazioni settimanali, 1 rotazione mensile e con un ulteriore limite massimo di 72 gg annui.
Sabati, domeniche, festivi e semifestivi non dovranno superare le 25 giornate annue.
* Ai colleghi individuati saranno assegnati strumenti aziendali (cellulare e portatile) legati strettamente alle strutture di appartenenza e nel contempo sarà diffidato l'uso (già praticato!!) del PC assegnato in comodato, per le connessioni all'elaboratore centrale.
* E' stato assimilato all'intervento in Azienda quello da Remoto, dove per Remoto s'intende sia il contatto telefonico sia quello tramite P.C..
* Abbiamo richiesto un maggior controllo sulle richieste d'intervento al fine di evitare che provengano da soggetti esterni ad U.S.I. (pratica, oggi assai diffusa).
* Verifiche periodiche tra Azienda e OO.SS. (di massima ogni 6 mesi) saranno effettuate per valutare qualità e quantità degli interventi.
Oltre al trattamento economico previsto dal C.C.N.L. per la remunerazione della reperibilità, in caso d'intervento in Azienda o da Remoto sono state convenute le seguenti previsioni:
Aree professionali - corresponsione dello straordinario con un minimo di Euro 17,46.
QD1-QD2 - saranno erogati 130 Euro ogni 7 interventi;
Nel caso d'interventi estemporanei in Azienda (non in regime di reperibilità) sono state convenute le seguenti previsioni:
Aree professionali - corresponsione dello straordinario con un minimo di Euro 17,46.
QD1-QD2 - indennità di Euro 29,08;
QD3-QD4 - indennità di Euro 58,13;
Nel caso d'interventi estemporanei da Remoto (non in regime di reperibilità) sono state convenute le seguenti previsioni:
Aree professionali - corresponsione dello straordinario con un minimo di Euro 17,46.
QD1-QD2 - indennità di Euro 29,08;
QD3-QD4 - indennità di Euro 29,08;
Nota bene.
I Quadri Direttivi di III e IV livello non sono oggetto del trattamento economico previsto dall'istituto della reperibilità.
Nel caso in cui concedano la propria disponibilità alla rotazione in reperibilità saranno remunerati solo in caso d'intervento.
I Quadri Direttivi di I e II livello in caso di intervento (in regime di reperibilità o estemporaneo) potranno recuperare le ore lavorate in autogestione o computarle nelle ore in eccedenza secondo quanto stabilito dall'art.71 del C.C.N.L.. Il compenso sarà corrisposto, in unica soluzione, nei primi mesi dell'anno successivo a quello di riferimento.
Per tutti gli interventi in Azienda saranno rimborsate le spese di trasporto sostenute (con mezzi pubblici, taxi, o mezzo proprio nel qual caso sarà applicata la tabella ACI).