Art 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa-
Art 2
Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007 e nell'Accordo del 28 settembre 2007 (fusioni; di Capitalia Holding in Unicredit) e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale dì CAM il cui rapporto di lavoro viene trasferito ad UGIS dal momento del t:on ferimento cessa di produrrò effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la Società cedente e viene applicala - in termini globalmente sostitutivi. anche di trattamenti e provvidenza frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicala al personale dell'Agenda acquirente.
Raccomandazione delle 00 SS.
Le OO.SS. raccomandano che l'azienda acquirente tenga in opportuna considerazione ai fini dello sviluppo professionale, le professionalità acquisite presso l'azienda di provenienza.
Dichiarazione Aziendale
La Delegazione aziendale, prendendo atto della Raccomandazione delle OO.SS. dichiara la propria disponibilità ad operare in coerenza alla medesima,
Art. 3
Nei confronti di ciascun dipenderte che all'atto dei trasferimento del rapporto di lavoro ad UGIS risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo dì tutte le voci mensili/ annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio, ivi compreso l'importo corrispondente all'eventuale quota dell'ex premio di rendimento accedente lo standard di settore, cd "surplus") superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere lta differenza di importo, nella misura in essere alla data del conferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa ........". suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.
Art. 4
Relativamente a] premio aziendale da corrispondere nell’anno 2008, con riferimento all'esercizio 2007, le Parti convengono che ai lavoratori di CAM il cui rapporto di lavoro è trasferito in UGIS venga corrisposto (ove ne ricorrano i presupposti) un importo medio annuo a stralcio pari a 2.250,00 Euro (sulla base dei criteri e modalità di cui all'Accordo Capitalia del 21 febbraio 2007)
Per la specifica considerazione che l'operazione societaria ha decorrenza 1° gennaio 2008, i criteri e le modalità definitile dagli Accordi di Gruppo UnìCredit del 5 marzo 2007 e del 27 settembre 2007 verranno applicali al personale di UGIS di provenienza CAM con riferimento all’intero esercizio in corso (erogazione 2009).
Art 5
A far tempo dalla data di trasferimento, il buno pasto verrà riconosciuto nelle seguenti misure
- al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale di tipo verticale, appartenente alle tre aree professionali ed alla categoria dei quadri direttivi: Euro 5,29:
- al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale Euro 4,00.
Nell’assegno ad personam ex intesa di cui all’Art . 3 verrà valorizzata la differenza tra il valore del buono pasto riconosciuto presso l'azienda di provenienza e quello definito nel comma che precede; tale importo sarà assorbibile a seguito di variazione di valore del buono pasto medesimo nonché - per il personale a tempo parziale - anche nel caso di passaggio a tempo pieno.
Art.6
Ferma la contribuzione in essere ai 31 dicembre 2007,. per quanto riguarda i prodi relativi all'assistenza sanitaria, nei confronti del personale interessalo dalla presente operazione continuano a valere sino al 31 dicembre 2008 le forme di assistenza sanitaria integrativa esistenti presso CAM secondo quanto definito nel Protocollo del 3 agosto 2007 e nell'Accordo del 28 settembre 2007.
Art 7
In relazione all’iscrizione; al Fondo Pensione Aperto " Pensionepiù Capitalia AM", ai Lavoratori/Lavoratrici di cui al presente accordo verrà applicato quanto previsto nell'allegato accordo.
Art 8
A decorrere dalla data del presente accordo i dipendenti di CAM oggetto della presente operazione destinatari delle copertura assicurative previste per il personale della Società acquirente.
Con la sopraindicata decorrenza viene altresì estesa ai dipendenti di CAM oggetto della presente operazione la copertura "kasko" per danni conseguenti all’utilizzo dell’autovettura personale per motivi di servizio, compreso il rischio in itinere (percorso dall'abitazione ai luogo di lavoro e ritorno), come pure la possibilità dell’estensione della polizza kasko ai rischi extra -professionali (con onere a carico dei dipendenti interessali) in essere presso la Società acquirente.
Art.9
Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, in deroga a quanto applicato presso la Società acquirente, le Parti convengono che a favore dei dipendenti CAM oggetto della presente operazione si terrà conto, ai fini della maturazione dei requisiti previsti per l'erogazione dei "premi dì fedeltà" (25° e 35° anno di servizio). anche delle anzianità di effettivo servizio maturate nella società cedente, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota secondo il seguente criterio:
- misure previste dall'azienda di origine per le anzianità maturale presso le medesime sino al 31 dicembre 2007;
- misure previste da UGIS per i periodi successivi.
Per quanto non disciplinato in materia nel presente articolo, sì rimanda alle previsioni contenute nell’Accordo del 28 settembre 2007 (e relativa Nota esplicativa condivisa).
Art.10
In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l'impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessali da processi di riconversione e riqualificazione. In materia, fermo quanto disposto dal Protocollo del 3 agosto 2007, le parti aziendali sì incontreranno per sviluppare il confronti! previsto dal CCNL.
Art.11
Con decorrenza 1° marzo 2008 i dipendenti di CAM oggetto della presente operazione saranno destinatari delle agevolazioni creditizie applicate al personale della Società acquirente,
Art 12
Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007 ed all’Accordo del 28 settembre 2007 (e relativa Nota esplicativa condivida) e successive intese concernenti l’integrazione..
Le Parti si danno reciprocamente atto che a favore dei dipendenti CAM trasferiti ad UGIS per effetto della presente operazione sotto il profilo occupazionale si applicano le previsioni contenute nell'Intesa del 13 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, che sì intendono estese - negli stessi termini e lìmiti - anche ai citati Lavoratori/Lavoratrici.
Le clausole del presente accordo e quelle delle in lese dianzi richiamate sono da intendersi. ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscìndibili.
Verbale di accordo sulla previdenza complementare
a favore dei dipendenti di UGIS iscritti al Fondo Aperto "Pensionepiù Capitalia AM"
IL giorno 1° febbraio 2008 in Milano,
Unicredit,
Unicredit Global Information Services.
e le OO.SS. Fabi, Fiba, Fisac. Sinfub e Uilca
- fermo che in coerenza con le previsioni ed i presupposti del Protocollo del 3 agosto 2007 e dell'Accordo 28 settembre 2007. il Fondo Pensione di Gruppo costituisce la torma previdenziale di riferimento anche all’interno del nuovo Gruppo Unicredit
- nell'intento condiviso di comunque favorire piani di previdenza complementare finalizzati a garantire la massima efficienza in materia;
le Parli convengono quanto segue
Art l
La premessa è parte integrante del presente accordo.
Art 2
A far tempo dal 1° aprile 2008. compatibilmente con i tempi tecnici, le posizioni previdenziali individuali in essere presso il Fondo Pensione Aperto '"Pensionepiù Capitalia AM" verranno trasferite senza soluzione di continuità nella Sezione IIa del Fondo Pensione di Gruppo alle condizioni previste nel Protocollo di Gruppo 18 dicembre 2006.
In relazione a detto trasferimento, gli interessali manterranno la contribuzione aziendale nella misura già in essere nel fondo di provenienza salvo che per i dipendenti iscritti con la cd.. qualifica "post" nei confronti dei quali, a far tempo dal trasferimento stesso, detta misura verrà elevata, con l'applicazione dei criteri vigenti nello Statuto del Fondo Pensione di Gruppo, al 3% dell'imponibile TFR di ciascun interessato.
Nota esplicativa concernente le questioni definite a latere dell'Accordo CAM -UGIS del 1° febbraio 2008
Diritti in corso di maturazione
Sono salvaguardati gli automatismi e gli inquadramenti in corso di maturazione nell'arco del Piano Industriale: (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) per effetto di normative dell'azienda di origine.
La maturazione di tali automatismi/inquadramenti in tale periodo non comporterà l'assorbimento dell'eventuale assegno ad personam ex intesa .
Le vicende dell'assegno ad personam ex intesa (art 3)
In virtù dell'accordo, l'assegno ad personam ex intesa i (art 3) è assorbibile solo a seguito di promozioni non di merito (vale a dire quelle di grado correlate ad inquadramento derivante da normativa contrattuale: non è quindi assorbibile in presenza di riconoscimenti di natura economica).
Nel caso di passaggi u da full-time a part-time l’ assegno ad personam ex intesa (art. 3) viene riproporzionato alla minore durata della prestazione lavorativa: così pure nel caso di passaggio da part-time a full-time l'assegno in parola viene adeguato al 100%.
Trattamento economico del IV livello III area
A decorrere dal 1° gennaio 2011 (vale a dire dal termine del periodo di ultrattività delle normative sugli automatismi), l'azienda ha confermato la dichiarazione rilasciata alle OO.SS. del Credilo Italiano nel luglio 1988 riguardante la disponibiltà ad esaminare con criteri di valutazione individuale - a fini dell’attribuzione del trattamento economico della 3Area 4Livello - la posizione dei lavoratori con almeno dieci anni di anzianità nella 3 Area 3 Livello (sia che si tratti di grado, sia che si tratti di trattamento economico) "meritevoli di particolare considerazione per requisiti e altitudini professionali. Per la sua natura tale trattamento non assorte rassegno ad personam ex intesa (art 3)
Orari e Flessibilità
In tema di orari e flessibilità, da parte di UGIS viene dichiarato che vengono mantenute le situazioni in essere nell'ambito delle previsioni di cui al CCNL; eventuali future modifiche verranno adottate a livello d azienda acquisente a seguito del necessario confronto contrattualmente previsto.
Premi di anzianità
Verranno riconosciuti con il sistema del pro-quota delle anzianità matura lo nelle aziende di origine alle condizioni previste dalle stesse e del rateo temporale e quantitativo mancaNTE regolato alle coindizioni previste in UGIS.
Le erogazioni, dal 1° gennaio 2008, saranno effettuale al compimento del 25° e 35° anno di servizio complessivo.
Nel calcolo delle quote si farà riferimento alla mensilità/RAL percepita dal dipendente al momento della corresponsione, nel limite di quanto erogato allo stesso titolo presso UGIS.
In coerenza con quanto definito nell'Accordo 28 settembre 2007. il personale; dì provenienza CAM che nel corso del piano industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) maturi il premio di fedeltà del 30° anno di servizio può optare per il riconoscimento di detto premio secondo i criteri dell'azienda di origine; in tal caso, non sì darà luogo all'erogazione del premio di fedeltà previsto ai raggiungimento del 35° anno di servizio.
Milano 1° febbraio 2008