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Accordo RLS in UGIS |
VERBALE DI ACCORDO Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 50 del D.Lgs. 81/08 e degli Accordi Nazionali del 12 marzo 1997 e dei Protocolli ivi allegati Il giorno, 22 aprile 2010 in Milano tra
Unicredit Global Information Services S.C.p.A. e
le Organizzazioni Sindacali Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito, Uilca-Uil e Sinfub
premesso che
premesso altresì che
convengono quanto segue: Art.1 la premessa costituisce parte integrante del presente accordo Art.2 Determinazione del numero dei R.L.S. Il numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza viene individuato in un massimo di 12 (dodici). Art.3 Regolamentazione dell’operatività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Le richieste di permesso devono essere inserite a portale con la causale RLS con un preavviso, di norma, di 48 ore. L'accesso agli ambienti di lavoro da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza avverrà previa comunicazione - anche telefonica - alla Direzione Aziendale attraverso il responsabile della funzione Safety & Prevention ovvero al Contract Manager e potrà essere effettuato in presenza dello stesso o di persona da lui delegata. Laddove, in caso di accesso, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ravvisassero la necessità di conferire con i lavoratori, lo faranno in modo tale da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento dell'attività lavorativa. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono tenuti ad annotare (di regola entro e non oltre due giorni dall'effettuazione) su un apposito registro, conservato presso la Direzione Aziendale, tutti gli accessi effettuati nell’ambito di un “Ufficio/Servizio” che si rendessero necessari per lo svolgimento delle loro funzioni. Considerata anche la diffusione territoriale di UGIS S.C.p.A. si opererà al fine di rendere accessibile il registro in via telematica ai RLS. (Nel frattempo vengono assimilate alle suddette annotazioni nell’apposito registro anche le comunicazioni effettuate tramite fax e posta elettronica). Art.4 Formazione L’Azienda, fermo restando quanto previsto dal CCNL vigente, darà corso nei confronti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza agli interventi formativi previsti dall'art. 8 degli Accordi siglati il 12 marzo 1997 sulle materie ivi indicate (in sede di prima applicazione la formazione verrà erogata entro tre mesi dalla data dell’elezione). Ai sensi dell’art. 35 DLGS 81/08 la Direzione Aziendale di UGIS S.C.p.A., sentite anche le parti stipulanti, provvederà a convocare almeno una volta all'anno, e comunque in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, tutti i soggetti di cui al primo comma della predetta norma, ivi compresi i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche allo scopo di valutare insieme tutti gli aspetti di carattere generale attinenti alla problematica della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori. Art.5 Rimborso da parte dell’Azienda delle spese sostenute da ciascun Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza L’azienda concorre alle maggiori spese sostenute dagli RLS in occasione della fruizione delle 50 ore di permesso che sono inerenti all’espletamento del mandato attraverso l’accesso ai luoghi di lavoro nelle seguenti misure:
Quanto sopra viene applicato anche in occasione della riunione periodica di cui all’art. 35 DLGS 81/08, nonché per eventuali ulteriori riunioni convocate su iniziativa dell’azienda in applicazione del citato articolo e, limitatamente alle lett. b), c), d) e i) dell’ articolo 50 DLGS 81/08; viene infine applicato nel caso di partecipazione ad interventi formativi previsti dall’ art. 8 degli accordi siglati il 12 marzo 1997. Le trasferte effettuate dal Rappresentante dei Lavoratori per La sicurezza inerenti a l’esercizio delle funzioni e delle facoltà sopra riportate, sono escluse dal computo per il riconoscimento del trattamento di diaria. Dichiarazione Aziendale Da parte aziendale viene dichiarato che sarà valutato positivamente il riconoscimento del pernottamento nei termini di cui al presente articolo in caso di assenze al titolo di permesso RLS per intere giornate consecutive. *** Art.6 L’Azienda fornirà ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza gli strumenti necessari per l'espletamento delle relative funzioni, in particolare quelli previsti dall'art. 5, 2° comma degli Accordi in data 12 marzo 1997. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 degli Acc. Naz. agli RLS sono attribuiti anche i compiti dell’art. 9 St. Lav. L’attività degli RLS deve espletarsi in osservanza delle previsioni di legge e delle disposizioni aziendali attuative della Legge 196 del 30/06/2003. Per ogni altro aspetto qui non disciplinato relativo alla materia del presente accordo, si darà applicazione al D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni nonché agli accordi nazionali in materia sottoscritti dalle OO.SS. Entro un anno dalla data di sottoscrizione, le Parti si incontreranno per una verifica dei termini del presente Accordo, anche sulla scorta delle prime esperienze maturate. |