iII giorno 17 marzo 2008, in Roma,
UniCredit,
UPA,
e la Delegazione Sindacale di Gruppo DIRCREDITO-FD, FABI, FALCR1, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e U1LCA, costituita dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate:
tenuto conto che:
- in data 1° ottobre 2007 si è perfezionata la fusione per incorporazione nella Capogruppo UniCredit S.p.A. (nel presente accordo "UniCredit",) della CapogruppoCapitalia S.p.A.;
- le attività della Capogruppo Capitalia S.p.A. sono state assunte da UniCredit che, senza soluzione di continuità nell'esercizio dell'attività di holding, ha proceduto a riarticolarle e ad attribuirle alle Società specializzate dì competenza secondo il proprio modello organizzativo;
- nell'ambito del più complessivo progetto di integrazione UniCredit/Capitalia di cui al Protocollo sottoscritto in data 3 agosto 2007, con la citata decorrenza del 1° ottobre 2007 il rapporto di lavoro del personale operante in Capitalia Holding S.p.A. è stato trasferito senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'ari. 2112 Cod. Civ. a UniCredit;
- con l'Accordo del 28 settembre 2007 è stata affrontata la tematica dell'esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi applicati alle risorse oggetto della operazione di fusione delle due Capogruppo e sono state definite le regole condivise di gestione dell'armonizzazione dei trattamenti applicati al personale trasferito con quelli in essere presso la Società incorporante;
premesso che:
- da parte aziendale si è poi deciso di procedere al trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ., del ramo d'azienda "Operations Finanza" di UniCredit - costituito sostanzialmente dalle risorse umane, organizzative, strumentali svolgenti ed inerenti le attività di back office finanza - ad UniCredit Processes and Administration S.p.A. (di seguito UPA);
- l'operazione in oggetto rientra nel più ampio processo di riorganizzazione conseguente alla integrazione dei Gruppi UniCredit/Capitalia secondo il modello del Gruppo acquirente che prevede linee di business fecalizzate sui segmenti di clientela, centri di competenza e fabbriche prodotti globali;
- il trasferimento del ramo in parola ad UPA - finalizzato ad assicurare una gestione unitaria ed integrata di tutti i processi inerenti e delle correlate competenze speciali stiche presenti nel Gruppo - rientra nel più ampio obiettivo di far divenire UPA centro di competenza per le attività di amministrativo/contabili per tutte le società del nuovo Gruppo, evitando ogni possibile duplicazione e/o sovrapposizione
di attività secondo il modello di servizio UniCredit (a tal proposito si ricjiian>ano le premesse dell'Accordo 29 febbraio 2008);
- il personale addetto al ramo d'azienda viene integrato nelle strutture di UPA, accedendo così alle specifiche opportunità di valorizzazione a seconda delle caratteristiche professionali personali;
- gli atti traslativi relativi ai trasferimenti dianzi citati ed Ì relativi effetti nei confronti dei rapporti di lavoro si sono realizzati con il 29 febbraio 2008;
considerato infine che:
- in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività correlate ai ramo "operations finanza" di UniCredit ed il relativo personale (66 risorse) sono state trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo ad UPA;
- pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;
tutto quanto sopra premesso,
le Parti
- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto,
allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane
oltre che delle funzioni e dei processi -
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2
Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007 e nell'Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding S.p.A. in UniCredit) e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale di UniCredit il cui rapporto di lavoro viene trasferito ad UPA, dal momento del trasferimento cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la Società cedente e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale dell'Azienda acquirente.
Art. 3
Nei confronti di ciascun dipendente che all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro ad UPA e risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di iisagio, ivi compreso l'imporro corrispondente all'eventuale quota dell'eV) premio di rendimento eccedente lo standard di settore, ed "surplus") superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del trasferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa ", suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.
Art. 4
Relativamente al premio aziendale 2008 (erogazione 2009) - fermo quanto previsto al tema nell'Accordo del 28 settembre 2007 - le Parti convengono che nei confronti dei lavoratori di UniCredit il cui rapporto di lavoro viene trasferito in UPA per effetto dell'operazione di cui alla presente intesa con riferimento all'esercizio 2008 trovano applicazione i criteri e le modalità definiti/e dagli Accordi di Gruppo UniCredit del 5 marzo 2007 e del 27 settembre 2007.
Più precisamente, con riferimento al citato esercizio 2008 (erogazione 2009) al predetto personale si procederà a corrispondere (ove ne ricorrano i presupposti) un premio aziendale così calcolato:
- i due dodicesimi del premio erogato al personale UniCredit;
- i dieci dodicesimi del premio erogato al personale di UPA.
Art. 5
Il sistema inquadramentale e la struttura organizzativa di riferimento saranno quelle in essere presso UPA. Sulla tematica inquadramentale verrà costituita un'apposita Commissione Tecnica - i cui lavori verranno avviati nel corso del prossimo trimestre ed avranno termine entro la fine dell'anno 2008 - con l'intento di valutare le effettive omogeneità tra le figure professionali. Alla luce delle valutazioni della Commissione Tecnica, le Parti definiranno se ed in quale misura possano essere considerati utili ai fini dell'inquadramento le anzianità professionali pregresse.
Norma transitoria
Per effetto di quanto stabilito nell'Accordo di fusione delle due Capogruppo del 28 settembre 2007, nei confronti del personale di provenienza Capitalia sino allo scadere del Piano Industriale continuano a produrre effetti eventuali preesistenti normative aziendali in materia di inquadramenti ed automatismi. Gli inquadramenti ed automatismi maturati in tale periodo temporale non comportano assorbimenti dell'assegno ex intesa di cui all'art. 3. Qualora nell'accordo di armonizzazione generale dovessero intervenire diverse previsioni sui temi di cui sopra, queste verranno applicate anche al personale interessato dalla presente operazione.
Art. 6
In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l'impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione. In materia, fermo quanto disposto dal Protocollo del 3 agosto 2007, le parti aziendali si incontreranno per sviluppare il confronto previsto dal CCNL.
A tale scopo le parti si danno atto che i correlati programmi di formazione professionale e addestramento operativo sono conseguenti a processi di ristrutturazione e riorganizzazione e, come tali, rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, lett. a), punto 1, del DM 158/2000.
Art. 7
Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007 ed all'Accordo del 28 settembre 2007 (e relativa Nota esplicativa condivisa) e successive intese concernenti l'integrazione.
Le Parti si danno reciprocamente atto che a favore dei dipendenti UniCredit trasferiti ad UPA per effetto della presente operazione, sotto il profilo occupazionale si applicano le previsioni degli artt. 9 e 10 delle Intese del 13 gennaio 2001 e 29 febbraio 2008 che si intendono estese - negli stessi termini e limiti - anche ai citati Lavoratori/Lavoratrici.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
Norma transitoria
Qualora nell'ambito dell'intesa di armonizzazione generale dei trattamenti riguardanti il resto del personale dell'azienda di origine dovessero derivare ulteriori previsioni, le Parti ne definiranno i criteri e ne valuteranno l'applicazione anche al personale ex pitalia trasferito ad UPA per effetto della presente operazione.
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