Fisac Cgil in Unicredito
Verbale di accordo sul trasferimento dei rami d'azienda
"Global Sourcing/Security and Logistic" e "Ciclo passivo/Amministrazione" di Capitalia Solutions S.p.A. a UniCredit ed UPA


11 giorno 17 marzo 2008, in Roma,

UniCredit,
Capitalia Solutions,
UniCredit Processes & Administration,

e la Delegazione Sindacale di Gruppo DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA, costituita dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate


tenuto conto che:

  • in data 1° ottobre 2007 si è perfezionata la fusione per incorporazione nella Capogruppo UniCredit S.p.A. (nel presente accordo "UniCredit",) della Capogruppo Capitalia S.p.A.;

  • le attività della Capogruppo Capitalia S.p.A. sono state assunte da UniCredit che, senza soluzione di continuità nell'esercizio dell'attività di holding, ha proceduto a riarticolarle e ad attribuirle alle Società specializzate di competenza secondo il proprio modello organizzativo;

  • nell'ambito del più complessivo progetto di integrazione dei Gruppi UniCredit/Capitalia di cui al Protocollo sottoscritto in data 3 agosto 2007, con la citata decorrenza del 1° ottobre 2007 il rapporto di lavoro del personale operante in Capitalia Holding S.p.A. è stato trasferito senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'alt. 2112 Cod. Civ. a UniCredit;

  • con l'Accordo del 28 settembre 2007 è stata affrontata la tematica dell'esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi applicati alle risorse oggetto della operazione di fusione delle due Capogruppo e sono state definite le regole condivise di gestione dell'armonizzazione dei trattamenti applicati al personale trasferito con quelli in essere presso la Società incorporante;


premesso che:

  • da parte aziendale si è poi deciso di procedere al trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ.:

    • ad UniCredit del ramo d'azienda "Global Sourcing/Security and Logistic" di Capitalia Solutions S.p.A., costituito sostanzialmente dalle risorse umane, organizzative e strumentali svolgenti ed inerenti le attività di gestione degli acquisti di beni mobili e servizi a favore delle aziende dell'ex Gruppo Capitalia e di tutela della sicurezza fisica delle banche;
    • ad UniCredit Processes & Admintstration (nel presente accordo "UPA") del ramo d'azienda "Ciclo passivo/Amministrazione" di Capitalia Solutions S.p.A. costituito sostanzialmente dalle risorse umane, organizzative e strumentali svolgenti ed inerenti le attività di ciclo passivo e amministrazione;

  • l'operazione in oggetto rientra nel più ampio processo di riorganizzazione conseguente alla integrazione dei Gruppi UniCredit/Capitalia secondo il modello del Gruppo acquirente che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela, centri di competenza e fabbriche prodotti globali;
  • nello specifico il progetto mira a far divenire:

    • UniCredit: centro di gestione degli acquisti di beni mobili e servizi anche a favore delle banche e società dell'ex Gruppo Capitaiia al fine di continuare nell'opera di razionai izzazione delle attività nell'ambito del nuovo Gruppo; nonché punto di coordinamento in tema di tutela della sicurezza fisica delle banche per prevenire o contenere i danni alle persone ed al patrimonio;
    • UPA: polo di riferimento per le attività di back office a favore di tutte le società anche del nuovo Gruppo, sfruttando così ogni possibile sinergia e assicurando la gestione unitaria ed integrata di tutti i processi di back office e delle correlate competenze specialistiche presenti nel Gruppo stesso, migliorando ulteriormente l'efficienza operativa e la complessiva struttura dei costi amministrativi;

  • il personale addetto ai rami d'azienda viene, rispettivamente, integrato nelle strutture di UniCredit ed UPA, accedendo così alle specifiche opportunità di valorizzazione a seconda delle caratteristiche professionali personali;

  • gli atti traslativi relativi ai trasferimenti dianzi citati ed ì relativi effetti nei confronti dei rapporti di lavoro si sono realizzati con il 31 dicembre 2007;


considerato infine che:

  • in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività correlate ai ramo "Global Sourcing/Security and Logistic" e "Ciclo passivo/Amministrazione" di Capitalia Solutions S.p.A. ed il relativo personale (rispettivamente 108 e 57 risorse) sono stati trasferiti senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112Cod. Civ. in capo ad UniCredit ed UPA;

  • pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionai izzazione delle attività coinvolte, non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;


tutto quanto sopra premesso,
le Parti
in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contro
allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi
-hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
La premessa costituisce integrante della presente intesa

Art. 2
Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007 e nell'Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding S.p.A. in UniCredit) e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale di Capitalia Solutions S.p.A. il cui rapporto di lavoro è stato trasferito ad UniCredit/UPA, dal momento del trasferimento cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la Società
cedente e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale dell'Azienda acquirente.
Per quanto non espressamente previsto nell'ambito del presente accordo varranno le prassi in vigore presso UniCredit

Art. 3
Nei confronti di ciascun dipendente che all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro ad UniCredit/UPA risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio, ivi compreso l'importo corrispondente all'eventuale quota dell'ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore, ed "surplus") superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente della società acquirente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del trasferimento, sotto forma di
"assegno ad personam ex intesa ", suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a
seguito di promozioni non di merito.

Norma transitoria
Ai fini di cui sopra:

  • la valorizzazione della quota del "surplus" del premio di rendimento legata alle presenze in servizio è effettuata prendendo a riferimento il numero delle presenze annue più elevato fra quelle registrate nell'ambito dell'ultimo quadriennio;
  • per la determinazione dell'importo da mensilizzare si fa riferimento al profilo inquadramentale/retributivo all'atto del trasferimento;
  • per la definizione delta quota del "surplus" legata alla valutazione professionale che confluisce nell'assegno ad personam ex intesa di cui al presente articolo, si fa riferimento ai criteri già in uso presso Capitalia (valutazioni dell'ultimo quadriennio).

Le quote dinamiche del "surplus" del premio di rendimento (di cui all'art. 8, commi 1 e 4, nonché all'art. 9, ex Accordo di concentrazione 18 giugno 1992, come pure all'art. 4 Cia Bipop 23 ottobre 1996), prima di confluire in via definitiva nell'assegno ad personam mensile di cui al presente articolo, rispetto all'importo determina riferimento alla data del 1 ° gennaio 2Op8, vengono maggiorate del 4%.

Alt. 4
Relativamente al premio aziendale concernente l'esercizio 2007 (erogazione 2008), le Parti convengono che ai Lavoratori/Lavoratrici di Capitalia Solutions S.p.A. il cui rapporto di lavoro viene trasferito in UniCredit od UPA, venga corrisposto (ove ne ricorrano i presupposti) un importo medio annuo a stralcio pari a 2.250,00 Euro (sulla base dei criteri e modalità stabiliti nell'Accordo del 28 settembre 2007).
Per la specifica considerazione che le operazioni societarie di cui al presente accordo hanno decorrenza 1° gennaio 2008, i criteri e le modalità definiti/e dagli Accordi di Gruppo UniCredit del 5 marzo 2007 e del 27 settembre 2007 verranno applicati anche al personale di UniCredit/Upa di provenienza Capitalia Solutions S.p.A. con riferimento all'intero esercizio 2008 (erogazione 2009).

Art. 5

A far tempo dalla data di trasferimento, ai dipendenti di Capitalia Solutions S.p.A, viene riconosciuto il buono pasto nelle misure in essere per il personale di UniCredit/UPA, secondo quanto disposto dall'art. 5 dell'Accordo 28 settembre 2007.
Nell'assegno ad personam ex intesa di cui all'art. 3 viene valorizzata la differenza tra il valore del buono pasto riconosciuto presso l'azienda di provenienza e quello definito nel comma che precede; tale importo sarà assorbibile a seguito di variazione di valore del buono pasto medesimo nonché - per il personale a tempo parziale - anche nel caso di passaggio a tempo pieno.

Art. 6
In relazione alla previdenza complementare le Parti richiamano le previsioni di cui all'Accordo 28 settembre 2007.

Art. 7
Ferma la contribuzione in essere al 31 dicembre 2007, per quanto conceme i profili relativi all'assistenza sanitaria, nei confronti del personale interessato dalla presente operazione continueranno a valere sino al 31 dicembre 2008 le forme di assistenza sanitaria integrativa esistenti presso Capitalia Solutions S.p.A. secondo quanto definito nel Protocollo del 3 agosto 2007 e nell'Accordo del 28 settembre 2007, con le attuali modalità, misure e criteri di contribuzione.
Al fine di addivenire ad una proposta volta a realizzare - senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda e con l'obiettivo di individuare, ove possibile, previsioni migliorative rispetto alle attuali in considerazione del rilevante numero dei possibili aderenti — la confluenza in UniCA, quale cassa di assistenza sanitaria integrativa a valenza generale già in essere presso il Gruppo UniCredit, si è convenuto di istituire una Commissione Tecnica di studio di Gruppo sulla materia. Le Parti, in considerazione della complessità e dell'importanza della tematica, concordano di avviare tempestivamente (entro il mese di marzo 2008) i lavori della Commissione infamia con l'intenjcfdi concluderli entro il 3 maggio 2008.

Art. 8
II sistema inquadramentaie e la struttura organizzativa di riferimento saranno quelle in essere presso URE. Sulla tematica inquadramentaie verrà costituita un'apposita Commissione Tecnica - i cui lavori verranno avviati nel corso del prossimo trimestre ed avranno termine entro la fine dell'anno 2008 - con l'intento di valutare le effettive omogeneità tra le figure professionali. Alla luce delle valutazioni della Commissione Tecnica, le Parti definiranno se ed in quale misura possano essere considerati utili ai fini dell'inquadramento le anzianità professionali pregresse.

Norma transitoria
Per effetto di quanto stabilito nell'Accordo di fusione delle due Capogruppo del 28 settembre 2007, nei confronti del personale di provenienza Capitalia Solutions sino allo scadere del Piano Industriale continuano a produrre effetti eventuali preesistenti normative aziendali in materia di inquadramenti ed automatismi. Gli inquadramenti ed automatismi maturati in tale periodo temporale non comportano assorbimenti dell'assegno ex intesa di cui alPart. 3. Qualora nell'accordo di armonizzazione generale dovessero intervenire diverse previsioni sui temi di cui sopra, queste verranno applicate anche al personale interessato dalla presente operazione.


Art. 9
Le Parti si danno reciprocamente atto che a favore dei dipendenti Capitalia Solutions S.p.A, trasferiti ad UPA per effetto della presente operazione, sotto il profilo occupazionale sì applicano le previsioni di cui agli artt. 9 e 10 (e relative Dichiarazioni) delle Intese del 13 gennaio 2001 e 29 febbraio 2008, che vengono pertanto estese-negli stessi termini e limiti - anche ai citati Lavoratori/Lavoratrici.
Per effetto dell'accordo odierno, nei confronti del personale che attualmente non risulti essere in possesso di garanzie di natura occupazionale operante in Capitatia Solutions (assunti dopo il 28 dicembre 2005), le Parti convengono di applicare le previsioni di cui al presente articolo per gli eventi che dovessero verificarsi entro il 31 dicembre 2013.

Art. 10
Con decorrenza 1° maggio 2008 - compatibilmente con i tempi tecnici - i dipendenti di Capitalia Solutions S.p.A. oggetto della presente operazione saranno destinatari delle agevolazioni creditizie applicate al personale delle Società acquisenti (per quanto riguarda l'allestimento delle pratiche di mutuo, i dipendenti interessati potranno richiedere l'avvio dell'istruttoria sin dal 1° aprile, fermo il rispetto delle modalità applicative UniCredit per la concessione dei finanziamenti e la decorrenza dell'erogazione come sopra indicata).

fArt. 11
Le Parti, nell'intento di favorire lo sviluppo delle competenze e affrontare i processi di riconversione e riqualificazione del personale attraverso un ampio utilizzo delle iniziative-formative, attribuiscono alla formazione ed alla riqualificazione professionale un ruolo strategico per la piena realizzazione della riorganizzazione prevista dal progetto di integrazione in corso.
Da parte aziendale verranno assicurati alle risorse coinvolte in processi di riconversione e riqualificazione professionale, ove necessario, adeguati percorsi di formazione e addestramento, anche mediante affiancamento, previa verifica - anche attraverso colloqui individuali - delle competenze e delle attitudini.
A tale scopo le Parti si danno atto che i programmi di formazione professionale e addestramento operativo sono conseguenti a processi di ristrutturazione e riorganizzazione e, come tali, rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, lett. a), punto 1, del DM 158/2000.
In materia, fermo quanto disposto dal Protocollo del 3 agosto 2007, le Parti aziendali si incontreranno per sviluppare i previsti confronti.

Art. 12

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Verbale, le Parti richiamano le previsioni dì cui all'Accordo 28 settembre 2007 - e relativa Nota esplicativa - nonché del Protocollo 3 agosto 2007 e successive intese concementi l'integrazione.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

Norma transitoria
Qualora nell'ambito dell'intesa di armonizzazione generale dei trattamenti riguardanti il resto del personale dell'azienda di origine dovessero derivare ulteriori previsioni, le Parti ne definiranno i criteri e ne valuteranno l'applicazione anche al personale di Capitalia Solutions S.p.A. trasferito ad UnìCredit/UPA per effetto della presente operazione.

Dichiarazione aziendale

In considerazione della specificità dell'integrazione di Capitalia Solutions, che si concluderà al 30 giugno 2008, sino a tale data restano di fatto in vigore le rappresentanze sindacali in essere al 31 dicembre 2007 presso Capitalia Solutions trasferite per effetto la presente operazione in UniCredit/UPA.

Nota esplicativa concernente te questioni definite a latere dell 'Accordo di integrazione di
Capitaiia Solutìons S.p.A. in UniCredit/UPA dei 17 marzo 2008

Diritti in corso di maturazione
Sono salvaguardati gli automatismi e gli inquadramenti in corso di maturazione nell'arco del Piano Industriale (vale adire sino al 31 dicembre 2010) per effetto di normative dell'azienda di origine.
La maturazione di tali automatismi/inquadramenti in tale periodo non comporterà l'assorbimento dell'eventuale assegno ad personam ex intesa

Le vicende dell'assegno ad personam ex intesa (art 3)

In virtù dell'accordo, l'assegno ad personam ex intesa (art. 3) è assorbibile solo a seguito di promozioni non di merito (vale a dire quelle di grado correlate ad inquadramento derivante da normativa contrattuale; non è quindi assorbibile in presenza di riconoscimenti di natura economica).
Nel caso di passaggio da futl-time a part-time l'assegno ad personam ex intesa (art. 3) viene riproporzionato alla minore durata della prestazione lavorativa; così pure nel caso di passaggio da part-time a full-time l'assegno in parola viene adeguato al 100%.

Trattamento economico del IV livello III area
A decorrere dal 1° gennaio 2011 (vale a dire dal temine del periodo di ultrattività delle normative sugli automatismi), l'azienda ha confermato la dichiarazione rilasciata alle OO.SS. del Credito Italiano nel luglio 1988 riguardante la disponibilità ad esaminare con criteri di valutazione individuale - a fini dell'attribuzione del trattamento economico della 3 Area 4 Livello - la posizione dei lavoratori con almeno dieci anni di anzianità nella 3 Area 3 Livello (sia che si tratti di grado, sia che si tratti di trattamento economico) "meritevoli di particolare considerazione per requisiti e attitudini professionali". Per la sua natura tale trattamento non assorbe l'assegno ad personam ex intesa (art. 3).

Voci indennitarie
Per quanto conceme le indennità modali (turno, reperibiiità, sotterraneo, ecc), a decorrere dal trasferimento del rapporto di lavoro si applicheranno le normative delle aziende trasferitarie.

Provvidenze di studio

Per i Lavoratori/Lavoratrici di Capitaiia Solutions S.p.A. di provenienza Bipop Carire che all'atto del trasferimento in UniCredit/UPA risultino destinatari della provvidenza in parola, da parte aziendale è stata fornita la disponibilità ad una ultrattività dell'applicazione sino al 31 dicembre 2008 (ovvero data antecedente qualora sulla tematica intervenga diversa

Festività soppresse
A favore di quei Lavoratori/Lavoratrici di Capitaiia Solutions S.p.A. già beneficiari della previsione dell'ex accordo di concentrazione del giugno 1992 sulle festività soppressi viene mantenuta la stessa sino al termine del Piano Industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010).

Surplus del premio di rendimento: erogazione quote voci annue relative al 2007
Le OO.SS. hanno chiesto all'azienda di provvedere in tempi brevi (ove possibile con il cedolino stipendio del mese di aprile 2008) alla liquidazione del saldo delle competenze relative al 2007 e di quanto riferito ai primi tre mesi del corrente anno.

Premi di anzianità
Dalla relativa data di trasferimento ad UniCredit/UPA (1° gennaio 2008) vengono riconosciuti con il sistema del pro-quota delle anzianità maturate nelle aziende dì origine alle condizioni previste dalle stesse e del rateo temporale e quantitativo mancante regolato alle condizioni previste in UniCredit.
Con la predetta decorrenza, le erogazioni saranno effettuate al compimento del 25° e 35° anno di servizio complessivo.
Nel calcolo delle quote si farà riferimento alla mensilità/RAL percepita dal dipendente al momento della corresponsione, nel limite di quanto erogato allo stesso titolo presso UniCredit.

Esempi

  • Lavoratore/ lavoratrice Capitali a Solutions S.p.A. con 20 anni di anzianità:

    al compimento del 25° anno di servizio complessivo:
    peri primi 20 anni:

    • 17/25 di quanto erogato presso la banca di provenienza (ad es.: Bipop; 17/25 di una mensilità)
    • 3/25 del 25% della RAL (sistema Capitai ia/BdRoma)

    per gli ultimi 5 anni: 5/25 del 28% della RAL (sistema UniCredit)

  • lavoratore/lavoratrice Capitalia Solutions S.p.A, con 27 anni di anzianità al compimento del 35° anno di servizio complessivo percepirà: peri
    primi 27 anni:

    • 24/35 di quanto erogato presso la banca di provenienza (ad es.: Bipop; nulla)
    • 3/35 del 13% della RAL (sistema Capitalia/BdRoma)

      per gli ultimi 8 anni: 8/35 del 14% RAL (sistema UniCredit).

In alternativa, i dipendenti che ne hanno la facoltà che maturino il 30° entro il 31 dicembre 2010 possono optare per la erogazione del premio al compimento del 30° anno di servizio (calcolato con i criteri Capitalia, vale a dire il 13% dell'ultima RAL),Bonus di fine rapporto
I lavoratori e le lavoratrici di Capitalia Solutions S.p.A. che siano fruitori del ed bonus di fine rapporto (di cui alla lettera a latere dell'ex accordo di concentrazione del 1992) manterranno l'applicazione dello stesso per tutto il piano di integrazione ,4vale a dire sino al 31 dicembre 2010).

Roma, 17 marzo 2008


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