ACCORDO POLI NORD EST

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 10 dicembre 2002, in Verona

UniCredito Italiano S.p.A., UniCredit Banca S.p.A., UniCredit Produzioni Accentrate S.p.A.

e la Delegazione Sindacale FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB e UIL C.A.
premesso che

- il Gruppo UniCredito Italiano ha avviato, con il Piano di Integrazione del 1998, un progetto di allineamento dei modelli organizzativi e di omogeneizzazione dei processi amministrativo/contabili, che ha condotto nel tempo alla costituzione ed al successivo progressivo rafforzamento di UniCredit Produzioni Accentrate S.p.A. (di seguito denominata UPA);

- nell’ambito del Protocollo del 18 giugno 2002 si è previsto (art. 4), in relazione alla realizzazione del Progetto S3, che, pur in presenza di rilevanti processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività e strutture coinvolte, ci si sarebbe adoperati da parte aziendale per il contenimento degli effetti conseguenti alla mobilità territoriale anche attraverso l’allocazione periferica di attività, la creazione di servizi di governo e supporto allo sviluppo delle tre banche, nonché ricercando, ove possibile, soluzioni di decentramento di attività;

- l’art. 5 del già citato Protocollo ha inoltre previsto che qualora si rendessero necessari significativi processi di mobilità, anche verso altre aziende del Gruppo, le parti si sarebbero incontrate per definirne modalità e condizioni, restando peraltro sin da allora inteso che per l’attuazione delle significative operazioni che si sarebbero svolte entro la fine del corrente anno (quali appunto la creazione dei Poli UPA) sarebbero state attivate apposite procedure di confronto sindacale;

considerato, pertanto, che

- in relazione a quanto sopra, il progetto oggetto della presente intesa consentirà di proseguire l’opera di omogeneizzazione dei processi amministrativo/contabili nonché di ottimizzazione della struttura organizzativa delle aziende del Gruppo salvaguardando i livelli occupazionali di UniCredito Italiano/UniCredit Banca – connessi al venir meno sulle piazze delle strutture delle ex Direzioni Generali di Caritro, Cassamarca e CRTrieste - e di evitare, al contempo, fenomeni di mobilità territoriale, così da non disperdere il patrimonio umano e professionale presente sulle rispettive piazze;

- il processo di riassetto delle realtà aziendali coinvolte nel Progetto S3 ha evidenziato le seguenti posizioni lavorative numericamente non coerenti con le nuove strutture aziendali:
a Trento 90 unità di UniCredit Banca e 6 unità di UniCredito Italiano (attualmente distaccate in Uniriscossioni);
a Treviso 45 unità di UniCredit Banca;
a Trieste 95 unità di UniCredit Banca;

in chiave conservativa delle suesposte posizioni di lavoro e di qualche ulteriore unità che dovesse emergere in prosieguo, anche in coerenza con i piani di sviluppo di UPA,

le Parti
- esperite e concluse le procedure
previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto -
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

Per i dipendenti di UniCredito Italiano/UniCredit Banca (i cui nominativi - indicati in allegato – sono stati individuati in funzione delle esigenze organizzative ed operative delle aziende trasferenti e di UPA), come pure per quelle ulteriori unità che verranno successivamente individuate, il rapporto di lavoro continuerà senza soluzione di continuità in capo ad UPA alle medesime condizioni definite nell'Accordo del 13 gennaio 2001.

I trasferimenti dei rapporti di lavoro verranno portati progressivamente ad effetto nel corso del primo trimestre del 2003, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 3

Nei confronti di tutto il personale interessato dal presente accordo dal momento del passaggio in UPA cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda originaria e verrà applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di UPA.


Art. 4

Per quanto concerne il profilo retributivo, il personale interessato dal trasferimento ad UPA manterrà le voci economiche derivanti dall’Intesa 18.6.2002, con le caratteristiche definite nella medesima.

Art. 5

Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell’anno 2003, con riferimento all’esercizio 2002, in applicazione di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 5 del Contratto Integrativo Aziendale per il personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di UniCredit Banca, le parti convengono che ai lavoratori venga corrisposto, ove ne ricorrano i presupposti di cui al sopracitato articolo, un premio aziendale di importo pari a quello percepito dal restante personale dell’ex banca di originaria provenienza per l'esercizio 2002 (nei termini di cui all’art. 8 dell’Intesa del 18.6.2002).

Art. 6

A favore del personale interessato dal trasferimento ad UPA ai sensi della presente intesa verrà confermata, per tutto l’anno 2003, l’applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa in essere presso le rispettive ex banche di originaria provenienza; parimenti limitatamente al personale interessato dal trasferimento ad UPA ai sensi della presente intesa verranno garantite, per tutto l’anno 2003, le prestazioni infortuni professionali/extraprofessionali e kasko che verranno realizzate all’interno del perimetro S3.

Art. 7

Attese le modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa derivanti dal progetto di cui alla presente intesa, UPA provvederà, nei confronti del personale interessato, ad organizzare appositi corsi di riqualificazione ed addestramento, utilizzando a tal fine, in coerenza con quanto previsto nel penultimo comma dell'art. 54 CCNL 11.7.99, anche i "pacchetti formativi" previsti dal già citato articolo.

A tale scopo le Parti si danno atto che i programmi di formazione professionale e addestramento operativo sono conseguenti a processi di ristrutturazione e riorganizzazione e, come tali, rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui all’art. 5, lett. a), punto 1, del DM 158/2000.

Art. 8

Per quanto concerne le tematiche di natura previdenziale, le parti si richiamano a quanto definito nell'Accordo del 13 gennaio 2001 al titolo “Accordo sulla previdenza complementare per i dipendenti di UPA ed USI”, da considerarsi ad ogni effetto parte integrante del presente verbale.


Nota a verbale

I lavoratori provenienti dall’ex banca Cassamarca manterranno l'iscrizione al Fondo Pensione di origine ed Upa continuerà a versare al Fondo medesimo i previsti contributi alle condizioni stabilite dalle fonti istitutive in atto al 30 giugno 2002.

A favore dei lavoratori provenienti dall’ex banca Caritro iscritti al Fondo Pensione interno – confluito, per effetto delle fusioni per incorporazione intervenute nell’ambito del Progetto S3, nel bilancio della Capogruppo UniCredito Italiano S.p.A. – Upa manterrà il correlativo obbligo contributivo alle condizioni stabilite dalle fonti istitutive in atto al 30 giugno 2002 e provvederà a versare le somme a suo carico e quelle a carico degli interessati ad UniCredito Italiano S.p.A. per l’attribuzione al Fondo Pensione predetto.

I dipendenti provenienti dall’ex banca CRTrieste potranno iscriversi al Fondo Pensione di Gruppo, in coerenza con quanto già definito nell’Intesa del 13 gennaio 2001, e per quanto concerne il Fondo Pensioni di origine saranno loro applicabili le definizioni che verranno assunte nell’ambito del Fondo di origine medesimo in linea con le indicazioni che verranno date dalla Delegazione di Gruppo.


Per i dipendenti assunti a partire dal 1° luglio 2002 ovvero confermati a tempo indeterminato successivamente a tale data, come pure per i dipendenti destinatari della presente intesa che alla data del 30 giugno 2002 erano privi di trattamenti di previdenza complementare, si applicheranno le previsioni dell’”Accordo sulla previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti del Credito Italiano S.p.A.”, sottoscritto in data 21 maggio 1997, da considerarsi ad ogni effetto parte integrante del presente Protocollo.

Art. 9

Le parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo e quelle di cui all’Intesa sottoscritta il 13 gennaio 2001 sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

Pertanto, per tutto quanto non disciplinato nella presente intesa si applicheranno le previsioni contenute nell’Intesa del 13 gennaio 2001, che si intendono estese – negli stessi termini e limiti - anche ai lavoratori trasferiti ad UPA per effetto dell’accordo odierno.

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