Fisac Cgil in Unicredito
contratto

ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 29 MAGGIO 2001 PER IL PERSONALE
DELLE AREE PROFESSIONALI E PER I QUADRI DIRETTIVI DI I E II LIVELLO RETRIBUTIVO DI UNICREDIT BANCA


Il giorno 27 settembre 2007 in Bologna
tra

  • UniCredit Banca S.p.A.,
  • con la presenza di UniCredito Italiano

e

  • la Delegazione Sindacale della Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI),
  • la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL),
  • la Delegazione Sindacale della Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (FALCRI),
  • la Delegazione Sindacale della Associazione Sindacale dell'Area direttiva e delle Alte Professionalità del Credito, della Finanza e delle attività similari e strumentali (DIRCREDITO - FEDERDIRIGENTI CREDITO),
  • la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA-CISL)
  • la Delegazione Sindacale del Sindacato Italiano Autonomo Lavoratori Credito Entiassimilati (SILCEA),
  • la Delegazione Sindacale del Sindacato Autonomo Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni (SINFUB),
  • la Delegazione Sindacale della Unione Generale del Lavoro (UGL),
  • la Delegazione Sindacale della Uil Credito e Assicurazioni (UILC.A.-UIL),

in relazione a quanto previsto dall'art 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro 12 febbraio 2005, si è stipulato il seguente contratto integrativo aziendale:

premesso che

  • in data 12 aprile 2007 si è dato avvio, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 23 del vigente CCNL, alla fase di rinnovo del contratto integrativo aziendale 29/5/2001;

  • si è sviluppata una articolata fase negoziale nel corso della quale le parti si sono date atto della reciproca volontà di costruire una normativa aziendale che risultasse, ad un tempo, idonea ad assicurare al Personale adeguati sviluppi professionali e di carriera nonché coerente con la imprescindibile esigenza di adeguare ruoli ed operatività aimutati assetti organizzativi di UniCredit Banca;

  • all'esito di tale fase negoziale si è convenuto il presente accordo di rinnovo.

Articolo 1

L'articolo 1 del CIA 29/05/2001 è sostituito dal seguente:

Criteri di inquadramento nelle aree professionali e nei primi due livelli retributivi della categoria dei Quadri Direttivi per i lavoratori/lavoratrici che svolgono mansioni comportanti responsabilità gerarchiche.

a) Direzione Generale:

  1. al lavoratore/lavoratrice, in possesso di elevata preparazione professionale e/o di particolare specializzazione, che - nell'ambito di una unità organizzativa o di un comparto - è incaricato di coadiuvare un dirigente od un quadro direttivo di IV livello nella sovrintendenza e nel coordinamento di un "gruppo" di almeno quattro appartenenti alla III area professionale addetti in via continuativa e prevalente al "gruppo" medesimo con compiti omogenei, è riconosciuto il I livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;

  2. al lavoratore/lavoratrice che, nell'ambito di una unità organizzativa o di un comparto, coordina e/o controlla il lavoro di almeno cinque ovvero di almeno tre appartenenti alla III area professionale, addetti all'unità organizzativa o comparto medesimi in via continuativa e prevalente, è riconosciuto, rispettivamente, il IV ovvero il III livello retributivo della III area professionale;

b) Direzioni Regionali:

  1. al lavoratore/lavoratrice preposto ad un ufficio è riconosciuto il I livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;

  2. al lavoratore/lavoratrice incaricato di coadiuvare il quadro direttivo preposto ad un ufficio cui siano addetti, in via continuativa e prevalente, almeno cinque ovvero almeno tre appartenenti alla III area professionale (compreso il coadiutore) è riconosciuto, rispettivamente, il IV ovvero il III livello retributivo della III area professionale.

c) Call Center:

  1. 1. ai lavoratori/lavoratrici incaricati di svolgere le funzioni di "supervisore" nell'ambitodel Call Center, è riconosciuto:
  2. il I livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi;
  3. il II livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi dopo 24 mesi di utilizzo nel ruolo;
  4. 2. ai lavoratori/lavoratrici adibiti in via continuativa e prevalente alla mansione di "teamleader", è riconosciuto:
  5. il III livello retributivo della III area professionale dopo 36 mesi;
    il IV livello retributivo della III area professionale dopo ulteriori 24 mesi;
d) Mercati:

ai lavoratori/lavoratrici incaricati di svolgere funzioni di "direttore centro sviluppo" è riconosciuto il II livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi dopo 12 mesi;

e) Agenzie:

  1. ai lavoratori/lavoratrici preposti ad una Agenzia che occupa fino a 7 addetti (compreso ilpreposto) è riconosciuto il II livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi;

  2. ai lavoratori/lavoratrici preposti ad una Agenzia, è riconosciuto, dopo 12 mesi diadibizione a tali mansioni, un trattamento economico aggiuntivo a titolo di "ruolo chiave rete" nella misura di € 1.800 annui lordi suddiviso in 13 mensilità.

    Norma Transitoria
    ai lavoratori/lavoratrici, già in ruolo alla data di stipula del presente Accordo, verrà riconosciuto il periodo pregresso di adibizione alla mansione, fermo restando che il riconoscimento del trattamento economico aggiuntivo non potrà risultare anteriore al 1 aprile 2008.

  3. ai lavoratori/lavoratrici adibiti al ruolo di "responsabile servizio clienti" nell'ambito diuna agenzia con un numero di addetti da 8 a 12 (compreso il preposto) è riconosciuto ilI livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi.
    Tali lavoratori/lavoratrici possono essere incaricati di sostituire il preposto in caso di assenza.

  4. ai lavoratori/lavoratrici adibiti al ruolo di "responsabile servizio clienti" nell'ambito diuna agenzia con un numero di addetti pari almeno a 13 (compreso il preposto) èriconosciuto il II livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi.
    Tali lavoratori/lavoratrici possono essere incaricati di sostituire il preposto in caso di assenza.

f) Sportelli Leggeri:

ai lavoratori/lavoratrici adibiti al ruolo di "responsabile di sportello leggero" è riconosciuto dopo sei mesi di adibizione alla mansione, il IV livello retributivo della III area professionale. Qualora allo sportello leggero siano stabilmente addetti almeno due risorse, compreso il preposto, al medesimo è riconosciuto dopo ulteriori sei mesi di adibizione alla mansione il I livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi.

Raccomandazione delle OO.SS.
Le OO.SS. raccomandano che, nell'ambito del Call Center di Banca diretta multicanale:

  • l'Azienda compatibilmente con le esigenze di servizio, prenda in considerazione i lavoratori che abbiano maturato più di quattro anni di adibizione alle mansioni di operatore di sala e-o di operatore di help desk internet ai fini di un loro utilizzo in altre attività anche in unità diverse dal Call Center di Banca diretta multicanale medesimo;
  • l'Azienda, ai fini dell'individuazione di un percorso che determini una continuità nella crescita professionale nell'ambito del Call Center e verificandosi occorrenze di lavoratori/lavoratrici per il ruolo di "Supervisore", prenda in attenta considerazione la posizione dei lavoratori idonei, che ricoprono il ruolo di "Team Leader".

Articolo 2

L'articolo 2 del CIA 29/05/2001 è sostituito dal seguente:

Criteri di inquadramento nelle aree professionali e nei primi due livelli retributivi dei Quadri Direttivi per i lavoratori/lavoratrici che abbiano maturato qualificazione professionale in particolari posizioni di lavoro.

a) Direzione Generale (Poli Territoriali):

ai lavoratori/lavoratrici adibiti in via continuativa e prevalente all'attività di "revisore di II livello" presso i Nuclei Erogazione Crediti, di "addetto monitoraggio gestione rischi" e di "addetto monitoraggio del portafoglio problematico rete" è
riconosciuto il I livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi dopo 5 mesi;

b) Mercati ed Agenzie:

  1. ai lavoratori/lavoratrici adibiti alle mansioni di addetto servizio clienti formalmente incaricati di sostituire durante le temporanee assenze l'"assistente famiglie e privati" ovvero adibiti a mansioni di "assistente famiglie e privati" non in via continuativa e prevalente viene riconosciuto:

    - il II livello retributivo della III area professionale dopo 36 mesi
    - il III livello retributivo della III area professionale dopo ulteriori 24 mesi.

    I lavoratori/lavoratrici di cui alla presente previsione sono inseriti nel ruolo di "assistente commerciale servizio clienti".

    Chiarimento a Verbale
    L'indennità di cui all'art. 42 del vigente CCNL è riconosciuta agli addetti servizio clienti che svolgano mansioni di cassa.
    I lavoratori/lavoratrici adibiti al ruolo "assistente commerciale servizio clienti"
    conservano l'indennità di rischio correlata all'esercizio dell'attività di cassa.
    Tale figura verrà in ogni caso individuata negli sportelli in cui siano operanti almeno 4
    casse aperte al pubblico in via continuativa.

  2. ai lavoratori/lavoratrici addetti in via continuativa e prevalente all'attività di "assistente famiglie privati" o di "addetto relazioni e finanziamenti" presso le "Agenzie Tu" è riconosciuto,

    - il III livello retributivo della III Area Professionale dopo 36 mesi;
    - il IV livello retributivo della III Area Professionale dopo ulteriore 24 mesi.

    Ai fini della maturazione dei riconoscimenti di cui al presente alinea si terrà conto dei periodi di adibizione alle mansioni di "consulente personal banking", "consulente piccole imprese", "assistente piccole imprese", "consulente privati imprenditori", "sviluppatore" e "sviluppatore senior" nonché della metà del periodo di adibizione alle mansioni di "operatore di Call Center commerciale" nell'ambito della Banca diretta multicanale e di "assistente commerciale servizio clienti", fermo restando che gli interessati dovranno svolgere comunque per almeno sei mesi le mansioni di "assistente famiglie e privati", ovvero di "addetto relazioni e finanziamenti" per acquisire il IV livello retributivo della III area professionale;

    Nota a verbale
    A richiesta delle rappresentanze sindacali, l'azienda dichiara che nei casi di occorrenze di "assistente famiglie privati" o di "addetto relazioni e finanziamenti" verrà data preferenza ai lavoratori/lavoratrici adibiti al ruolo di "assistente commerciale servizio clienti" che siano riconosciuti idonei.

  3. ai lavoratori/lavoratrici addetti in via continuativa e prevalente all'attività di"consulente personal banking" è riconosciuto:

    - il III livello retributivo della III area professionale dopo 24 mesi;
    - il "trattamento economico equivalente" del I livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi dopo ulteriori 12 mesi;
    l'inquadramento nel I livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi dopo
    ulteriori 24 mesi.

    Ai fini della maturazione dei riconoscimenti di cui al presente alinea si terrà conto dei periodi di adibizione alle mansioni di "consulente privati imprenditori", "consulente piccole imprese" "sviluppatore" e "sviluppatore senior", nonché della metà del periodo di adibizione alle mansioni di "assistente famiglie e privati" e di "addetto relazioni e finanziamenti", fermo restando che i nominativi che provengono dai due ultimi ruoli dovranno svolgere le mansioni di "consulente personal banking" comunque per almeno 24 mesi per acquisire il "trattamento economico equivalente" del I livello della categoria dei Quadri Direttivi;

    Norma Transitoria
    Nei confronti dei lavoratori/lavoratrici già inseriti nel ruolo alla data di stipula del presente accordo continuerà a trovare applicazione, in via transitoria, la previsione di cui all'art. 2, lett. b) 6° alinea del CIA 29/5/2001.

  4. ai lavoratori/lavoratrici addetti in via continuativa e prevalente all'attività di"consulente privati imprenditori" è riconosciuto:
    il III livello retributivo della III area professionale dopo 24 mesi;

    - il "trattamento economico equivalente" del I livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi dopo ulteriori 12 mesi;
    l'inquadramento nel I livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi dopo ulteriori 24 mesi.

    Ai fini della maturazione dei riconoscimenti di cui al presente alinea si terrà conto dei periodi di adibizione alle mansioni di "consulente personal banking", "consulente piccole imprese" "sviluppatore" e "sviluppatore senior", nonché della metà del periodo di adibizione alle mansioni di "assistente famiglie e privati" e di "addetto relazioni e finanziamenti", fermo restando che i nominativi che provengono dai due ultimi ruoli dovranno svolgere le mansioni di "consulente privati imprenditori" comunque per almeno 24 mesi per acquisire il "trattamento economico equivalente" del I livello della categoria dei Quadri Direttivi;

    Norma Transitoria
    Nei confronti dei lavoratori/lavoratrici già inseriti nel ruolo alla data di stipula del presente accordo continuerà a trovare applicazione, in via transitoria, la previsione di cui al verbale di accordo 18 ottobre 2004

  5. ai lavoratori/lavoratrici addetti in via continuativa e prevalente all'attività di"assistente piccole imprese" è riconosciuto:

    - il III livello retributivo della III Area Professionale dopo 36 mesi;
    - il IV livello retributivo della III Area Professionale dopo ulteriori 24 mesi.

    Ai fini della maturazione dei riconoscimenti di cui al presente alinea si terrà conto dei periodi di adibizione alle mansioni di "Consulente Piccole Imprese";

  6. ai lavoratori/lavoratrici addetti in via continuativa e prevalente all'attività di "consulente piccole imprese" è riconosciuto:

    - il "trattamento economico equivalente" del I livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi dopo 24 mesi;
    - l'inquadramento nel II livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi dopo ulteriori 36 mesi.

    Ai fini della maturazione del riconoscimento del "trattamento economico equivalente" del I livello della categoria dei Quadri Direttivi si terrà conto dei periodi di adibizione alle mansioni di "sviluppatore senior" nonché della metà del periodo di adibizione alle mansioni di "consulente personal banking" ovvero di "consulente privati imprenditori", fermo restando che gli interessati dovranno svolgere le mansioni di "consulente piccole imprese" per almeno 36 mesi per acquisire il II livello retributivo della categoria dei Quadri direttivi;

    Norma Transitoria
    Nei confronti dei lavoratori/lavoratrici già inseriti nel ruolo alla data di stipula del presente accordo:

    - continuerà a trovare applicazione, in via transitoria, la previsione di cui all'art. 2, lett.b) 1° alinea del CIA 29/5/2001;
    - verrà applicata la previsione di cui al 2° alinea sopra riportato, ai fini dellamaturazione del II livello della categoria dei Quadri Direttivi.

    Ai lavoratori/lavoratrici, inseriti nel ruolo alla data di stipula del presente accordo e che abbiano già maturato - nel ruolo di
    consulente piccole imprese - il I livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi verrà riconosciuto, per acquisire il II livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi, il periodo di pregressa adibizione alle mansioni fino ad un massimo di 24 mesi

  7. ai lavoratori/lavoratrici addetti in via continuativa e prevalente all'attività di"sviluppatore" è riconosciuto:

    - il III livello retributivo della III Area Professionale dopo 24 mesi;
    - il IV livello retributivo della III Area Professionale dopo ulteriori 24 mesi.

    Ai fini della maturazione dei riconoscimenti di cui al presente alinea si terrà conto dei periodi di adibizione alle mansioni di "consulente piccole imprese", "consulente personal banking", "consulente privati imprenditori", "assistente piccole imprese", "assistente famiglie e privati", "addetto relazioni e finanziamenti" fermo restando che gli interessati dovranno svolgere le mansioni di "sviluppatore" per almeno 12 mesi per acquisire il IV livello retributivo della III area professionale;

  8. ai lavoratori/lavoratrici addetti in via continuativa e prevalente all'attività di "sviluppatore senior" è riconosciuto il I livello retributivo della categoria dei QuadriDirettivi dopo 24 mesi.

    Ai fini della maturazione dei riconoscimenti di cui al presente alinea si terrà conto dei periodi di adibizione alle mansioni di "consulente piccole imprese", "consulente personal banking", "consulente privati imprenditori" e di "sviluppatore", fermo restando che i nominativi che provengono dal ruolo di "consulente personal banking", "consulente privati imprenditori" e di "sviluppatore", dovranno svolgere le mansioni di "sviluppatore senior" per almeno 12 mesi per acquisire il I livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi;

  9. ai lavoratori/lavoratrici adibiti in via continuativa e prevalente al ruolo di "addetto organizzazione locale" è riconosciuto il IV livello retributivo della III areaprofessionale dopo 36 mesi;

  10. ai lavoratori/lavoratrici cui viene affidato l'incarico di "responsabiledell'organizzazione locale" è riconosciuto il II livello retributivo della categoria deiQuadri Direttivi dopo 24 mesi;

  11. ai lavoratori/lavoratrici adibiti in via continuativa e prevalente al ruolo di "capo stima pegno" è riconosciuto il I livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi dopo 12mesi.

Articolo 3

L'articolo 3 del CIA 29/05/2001 è abrogato.

Articolo 4

Riconoscimento del II livello retributivo della II area professionale

Nelle Unità Operative con un numero di appartenenti alla II area professionale, I livello retributivo (lavoratori/lavoratrici adibiti a mansioni di commesso) non inferiore a tre e non superiore a otto è prevista l'attribuzione, ad uno dei medesimi, del II livello retributivo della II area professionale e delle inerenti mansioni.

Nota a verbale

Ai fini del presente articolo si intendono per Unità Operative:

  • la Direzione Generale;
    le unità aziendali comunque denominate.

Articolo 5

L'articolo 5 del CIA 29/05/2001 è sostituito dal seguente:

Premio aziendale

L'art. 5 del CIA 29/5/2001 sarà modificato in coerenza con quanto convenuto in materia ai sensi dell'accordo 5 marzo 2007 stipulato in sede di Gruppo.

Articolo 6

Divise ai lavoratori adibiti a mansioni di commesso

Ai commessi vengono assegnati i seguenti oggetti di vestiario:

  • una divisa estiva ed una divisa invernale all'anno, corredate ciascuna di un paio dipantaloni di ricambio ;
    quattro camicie all'anno;
    un paio di scarpe estive ed un paio di scarpe invernali all'anno;
    un cappotto ogni tre anni;
    tre cravatte all'anno.
    un impermeabile ogni tre anni ai commessi adibiti normalmente al servizio esterno.

La distribuzione agli interessati degli oggetti di vestiario estivi ed invernali viene effettuata, rispettivamente, entro il mese di aprile e di settembre.

Articolo 7

L'articolo 7 del CIA 29/05/2001 è sostituito dal seguente:

Garanzie volte alla sicurezza del lavoro

Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro l'azienda adotterà presso gli .sportelli aperti al pubblico - tenendo conto delle diversificate situazioni ambientali, in relazione anche ad eventuali vincoli edilizi, condominiali, ecc. - i provvedimenti concordati tra le parti ed indicati in apposito "verbale riservato" stipulato in data 31 marzo 2004 e successive modifiche e/o integrazioni.

Le procedure sindacali in tema di sicurezza da eventi criminosi sono disciplinate nel "Protocollo sulla sicurezza" stipulato in data 27 settembre 2007.

Oltre a quanto sopra esposto ed a quant'altro forma oggetto del citato verbale riservato, è comunque previsto quanto segue:

  1. il lavoratore/lavoratrice colpito da eventi criminosi può richiedere apposita visita a curadel Medico competente, che potrà eventualmente avvalersi anche di medici specialistie/o di strutture pubbliche per eventuali approfondimenti; il tutto senza alcun onere asuo carico;
  2. l'azienda si farà carico di eventuali oneri sanitari conseguenti ad eventi criminosicomportanti infortunio non coperti dalla assistenza sanitaria aziendale, previamenteattivata, e del risarcimento degli eventuali danni materiali subiti dal dipendente in casodi rapina (sottrazione di beni personali);
  3. l'operatore di sportello al quale, in caso di rapina, venissero rivolte contestazioni pereccedenze di giacenze di numerario rispetto alle previsioni di norme interne, può farsiassistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferiscemandato;
  4. l'azienda concederà un breve periodo di riposo ai lavoratori/lavoratrici che, a seguito dirapine sul lavoro, ne facciano richiesta e si impegna ad accogliere le domande diavvicendamento eventualmente formulate dagli interessati;
  5. l'azienda porterà a conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali - nonché,all'atto dell'assunzione, dei singoli lavoratori/lavoratrici - le condizioni generali eparticolari di assicurazione della vigente polizza cumulativa contro gli infortuni del personale e prenderà in esame, nei limiti delle possibilità ammesse dal tipo di contratto, le proposte che dette rappresentanze avessero ad avanzare al riguardo;
  6. qualora presso le agenzie vengano predisposte strutture protettive interne con accessosenza identificazione, l'azienda ne darà preventiva informazione alle rappresentanzesindacali aziendali che potranno - entro i successivi quindici giorni - formulareeventuali osservazioni;
  7. l'azienda porterà a conoscenza delle segreterie degli organi di coordinamento dellerappresentanze sindacali aziendali la normativa vigente in materia di trasporto valorinonché, in via preventiva, le eventuali successive variazioni;
  8. l'azienda si impegna ad estendere quanto più possibile il ricorso a società specializzate per il trasporto di valori su tutte le piazze ove tale provvedimento sia concretamente ed obiettivamente attuabile.

Dichiarazioni a verbale
L'azienda, nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro, conferma l'impegno a far rispettare il divieto allo svolgimento di operazioni allo sportello al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dello sportello medesimo.

Nota a verbale
Le previsioni di cui al verbale riservato del 30/11/2001 rimangono in vigore, relativamente agli sportelli ivi previsti, in assenza di nuovi accordi modificativi.

Articolo 8

L'articolo 8 del CIA 29/05/2001 è sostituito dal seguente:

Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in conformità alle previsioni di cui al D. Lgs. 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti anche i compiti di cui all'art. 9 della L. 20 maggio 1970 n. 300.

L'azienda si impegna ad installare sistemi anti-malore nelle agenzie con un solo addetto e ad estendere progressivamente la misura anche alle agenzie ove operino sino a due addetti.
L'Azienda si impegna a fornire annualmente agli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali una informativa sugli argomenti di seguito indicati:

  • onumero di lavoratori/lavoratrici sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria a curadel medico competente aziendale;
  • numero di lavoratori/lavoratrici sottoposti, a loro richiesta, a visita a cura del medicocompetente aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs n. 626/94;
  • numero di lavoratori/lavoratrici i sottoposti a visita di idoneità fisica presso strutturepubbliche, ai sensi dell'art. 5 L. 20 maggio 1970 n. 300.

Articolo 9

Decorrenza - Durata

Il presente contratto integrativo aziendale si applica al personale appartenente alle aree professionali ed al I e II livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi (salvo quanto previsto agli artt. 5 e 8) in servizio alla data del 27 settembre 2007, o assunto successivamente ed i relativi effetti decorrono, fatto salvo quanto diversamente previsto, dalla stessa data.
Il presente contratto scadrà il 31 dicembre 2007.

 


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