FISAC CGIL - UNICREDIT BANCA SPA

VERBALE IN TEMA DI AGIBILITA' SINDACALI

Con riferimento a quanto previsto all’art. 7 del verbale di accordo del 13.12.2002, accedendo ad una specifica richiesta delle Organizzazioni Sindacali, le Parti hanno individuato, in via transitoria e fino alla data del 31.3.2003 le specifiche regolamentazioni di seguito riportate:

• nei confronti dei Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali in carica alla data del 31.12.2002 verranno mantenute, sino allo scadere del periodo transitorio suddetto le agibilità sindacali spettanti.

• le Organizzazioni Sindacali si impegnano a curare che, entro il 31.3.2003, presso le unità produttive di UniCredit Banca S.p.A. che, per effetto dell’operazione di fusione connessa al Progetto S3, vedano la eventuale coesistenza all’interno della stessa sigla di Dirigenti di RSA provenienti da banche diverse, si provveda alla nomina del/i nuovo/i Dirigente/i, nel rispetto delle previsioni della Convenzione 18.6.1970.

• nel citato periodo transitorio le Organizzazioni Sindacali si impegnano a curare che, presso tutte le unità produttive di UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. e di UniCredit Private banking S.p.A., si provveda alla costituzione delle RSA e alla nomina del/i nuovo/i Dirigente/i, nel rispetto delle previsioni della Convenzione 18.6.1970.)


UniCredit Banca S.p.A.

Per il periodo transitorio sino al 31.3.2003 ciascuna Organizzazione Sindacale potrà segnalare, mediante la Delegazione di Gruppo, fino ad un massimo di 7 nominativi quali Segretari temporanei dell’Organo di Coordinamento, facenti parte del personale della Banca di segmento e aventi la qualifica di Dirigente RSA ai sensi della vigente convenzione.

Resta, peraltro, inteso che nel citato periodo transitorio, agli incontri con la Direzione Aziendale potranno partecipare sino ad un massimo di cinque Segretari temporanei dell’Organo di Coordinamento per quanto attiene alle tematiche di rinnovo del CIA, incontro annuale e formazione.


UniCredit Banca d'Impresa S.p.A.

Per il periodo transitorio sino al 31.3.2003 ciascuna Organizzazione Sindacale potrà segnalare, mediante la Delegazione di Gruppo, fino ad un massimo di 4 nominativi quali Segretari temporanei dell’Organo di Coordinamento, facenti parte del personale della Banca di segmento e aventi la qualifica di Dirigente RSA ai sensi della vigente convenzione.

Resta inteso che, nel citato periodo transitorio, agli incontri con la Direzione Aziendale potranno partecipare i 4 Segretari temporanei dell’Organo di Coordinamento sulle tematiche di rinnovo del CIA, incontro annuale e formazione.

Dichiarazione delle OO.SS.

Le Organizzazioni Sindacali hanno fatto presente alla Delegazione Aziendale di Gruppo di avere l’esigenza di rappresentare entro il 31 gennaio 2003 proprie considerazioni in merito alle modalità di interlocuzione e rappresentanza periferica.

UniCredit Private Banking S.p.A.

Per il periodo transitorio, sino al 31.3.2003, in presenza di una sola RSA regolarmente costituita, in via del tutto eccezionale è concesso al Dirigente della medesima di rappresentare alla Direzione Aziendale le problematiche di tutte le unità produttive di UniCredit Private Banking.

Per il periodo transitorio sino al 31.3.2003 ciascuna Organizzazione Sindacale potrà segnalare, mediante la Delegazione di Gruppo, fino ad un massimo di 3 nominativi quali Segretari temporanei dell’Organo di Coordinamento, facenti parte del personale della Banca di segmento e aventi la qualifica di Dirigente RSA ai sensi della vigente convenzione.

Resta inteso che, nel citato periodo transitorio, agli incontri con la Direzione Aziendale potranno partecipare i 3 Segretari temporanei dell’Organo di Coordinamento sulle tematiche di rinnovo del CIA, incontro annuale e formazione.

Tematiche comuni alle tre banche di segmento

Assemblee

A far tempo dal 1.1.2003 presso le tre banche di segmento troverà applicazione la normativa ABI in materia (Accordo 6.1.1984).

In attesa che la tematica venga ridefinita in sede nazionale ed in deroga alle previsioni dell’accordo ABI 6.1.1984, viene consentita alle strutture territoriali competenti la facoltà di indire assemblee interbanca purché nelle unità produttive presenti in uno stesso comune si raggiunga cumulativamente il numero minimo di otto dipendenti. Tale deroga è consentita esclusivamente per le assemblee indette per le seguenti tematiche:
- rinnovo CCNL;
- previdenza;
- assistenza sanitaria.


Varie

I personal computer allocati presso i locali RSA, laddove previsti, verranno abilitati all’accesso ad intranet, con esclusione dell’utilizzo della posta elettronica.
Da parte aziendale si provvederà ad inviare alle OO.SS. apposita lettera nella quale verranno precisati gli esatti ambiti di utilizzo di tale strumento.

Si conferma la validità delle deleghe sindacali già intestate alle Banche oggetto del progetto S3 ai fini della loro esigibilità nei confronti delle nuove banche di segmento.

Subordinatamente al completamento di un preventivo esame di fattibilità sul piano tecnico si conviene sull'opportunità di inviare gli elenchi degli iscritti su floppy disk o a mezzo file; l'Azienda invita le OO.SS. all'utilizzo di analoghi strumenti per la trasmissione degli elenchi annuali.


Dichiarazione delle OO.SS.

Le OO.SS. fanno presente alla Delegazione Aziendale di Gruppo che entro il 28.2.2003 presenteranno una loro riflessione complessiva sulle agibilità sindacali.

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