Il 24 febbraio 2009, in Milano
Pioneer Investment Management Sgrpa,
Torre Sgr
e le Organizzazioni Sindacali FABI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB e UILCA costituite dalle Segreterie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate
- da parte aziendale si è deciso di procedere al trasferimento del ramo d'azienda "Fondi Immobiliari" di Pioneer Investment Management Sgrpa (di seguito, per brevità, denominata "PIM") a Torre Sgr (di seguito, per brevità, denominata "Torre");
- il predetto ramo è sostanzialmente costituito dalle risorse umane, organizzative e strumentali inerenti le attività operative di gestione di fondi immobiliari;
- per l'azienda trasferente l'operazione in oggetto rientra nel più ampio processo di efficientamento delle attività di asset management con particolare riferimento alla gestione dei fondi immobiliari:
- per l'azienda trasferitaria i motivi dell'operazione discendono dalla volontà aziendale di ampliare la quota di mercato e di massimizzare l'efficacia della gestione del suddetto segmento attraverso la creazione di una JV e di una successiva partnership strategica che vedrà Pioneer specializzarsi nella fase di raccolta e Torre nell'investimento del capitale;
- gli atti traslativi relativi al trasferimento dianzi citato verranno effettuati entro il 28 febbraio 2009 ed avranno effetto con il 1° marzo 2009:
considerato che
- in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività "Gestione Fondi Immobiliari" di PIM e il relativo personale (4 risorse) saranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a Torre;
- la sede di lavoro sarà Roma; peraltro, quale condizione di miglior favore, i lavoratori interessati continueranno ad operare presso la sede di PIM sita in Milano per un periodo transitorio dalla data di efficacia del trasferimento del ramo d'azienda;
tutto quanto sopra premesso,
in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto,
le Parti
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2
Fermo quanto diversamente stabilito nell'odierno Accordo (in particolare alla Norma Transitoria posta in calce al presente articolo), nei confronti del personale proveniente da PIM trasferito a Torre troverà applicazione la normativa nazionale e aziendale dell'azienda trasferitaria in termini globalmente sostitutivi di accordi ed intese, nonché di trattamenti e provvidenze frutto anche di delibere aziendali in essere presso le aziende di origine.
Torre è - per l'attività svolta ed in base a quanto previsto dalla contrattualistica nazionale - un'azienda facente parte dell'area contrattuale del commercio.
Norma Transitoria
Nei confronti del personale di cui al presente Accordo, tenuto conto delle specificità della normativa di primo e secondo livello fruita presso l'azienda di origine, le Parti hanno convenuto che l'applicazione della stessa venga mantenuta in via eccezionale per un periodo di 90 giorni dal momento del passaggio a Torre.
Art. 3
Nei confronti di ciascun dipendente che, all'atto del trasferimento da PIM, risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio) superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente della società acquisente di equiparabile inquadramento ed anzianità di servizio, si mantiene la differenza di importo, nella misura in essere alla data del trasferimento a Torre, sotto forma di "assegno ad personam. suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.
Le Parti si incontreranno nel corso del mese di maggio 2009 per approfondire gli aspetti concernenti il trattamento economico (ivi compreso il Premio Aziendale) da applicarsi al personale trasferito a Torre dopo la scadenza del periodo di cui alla Norma Transitoria posta in calce all'art. 2.
Art. 4
La sede di lavoro è Roma; peraltro, quale condizione di miglior favore, i lavoratori interessati dal presente accordo continueranno ad operare presso la sede di PIM sita in Milano per un periodo transitorio di 90 giorni dalla data di efficacia del trasferimento del ramo d'azienda.
In considerazione di quanto sopra, per detto periodo non si realizza - di fatto e quindi neppure contrattualmente - la fattispecie del trasferimento di sede di lavoro dei lavoratori interessati; successivamente allo scadere di detto termine, il trasferimento sarà regolato dalle norme previste dal CCNL del cessionario.
Art 5
Nel corso del periodo transitorio di cui all'art. 2 il personale interessato dal presente accordo mantiene l'adesione al Fondo Pensione al quale sono attualmente iscritti e Torre continua a versare al Fondo medesimo i previsti contributi alle condizioni stabilite dalle fonti istitutive in atto alla data odierna.
Art 6
Per tutto l'anno 2009 viene confermata l'applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa in essere presso le aziende di rispettiva provenienza, con le attuali modalità misure e criteri di contribuzione.
Per tutto l'anno 2009 viene confermata l'applicazione delle forme di coperture assicurative in essere presso le aziende di provenienza (a titolo esemplificativo: infortuni professionali ed extra-professionali, ecc.).
Art. 7
Le clausole del pronte accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersiy-ad ogpfeffetto, tra di loro col legate ed inscindibili.
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