Il giorno 10 dicembre 2008, in Milano,
UniCredit,
UniCredit Global Leasing S.p.A.,
Locat S.p.A.,
e le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA costituite dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate
premesso che:
- da parte aziendale si è deciso di procedere alla fusione per incorporazione di UniCredit Global Leasing S.p.A. (di seguito per brevità UGLeasing) in Locat S.p.A. (di seguito Locat) e contestuale ridenominazione della ragione sociale di quest’ultima in UniCredit Leasing S.p.A;
- gli atti traslativi relativi al trasferimento dianzi citato - subordinatamente all'ottenimento delle previste autorizzazioni ed espletati i necessari adempimenti - verranno effettuati entro il 31 dicembre 2008 ed avranno effetto con il 1° gennaio 2009;
- l’operazione in parola rientra nel più ampio processo di riorganizzazione del Gruppo in coerenza con il suo modello divisionale che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela e fabbriche prodotti globali;
- UGLeasing è attualmente la società del Gruppo che svolge le attività di indirizzo, coordinamento e controllo, nell’ambito delle linee guida della Capogruppo, del business del leasing a livello di Gruppo in Italia, Germania, Austria e nei paesi dell’area CEE; Locat è ora invece la società del Gruppo che presiede al business leasing sul mercato Italia;
- il piano di integrazione oggetto della presente comunicazione prevede nello specifico la costituzione della fabbrica di prodotto globale leasing da attuare tramite la creazione di una sub-Holding operativa, risultante della fusione per incorporazione di UGLeasing in Locat;
- obiettivo dell’operazione è quello di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni di attività, favorire lo sviluppo del business leasing (facendo leva sulle best practices presenti a livello di linee di business), garantire un miglior presidio su mercato e clientela snellendo i processi decisionali e rafforzare l’integrazione con le altre entità del Gruppo;
considerato che
- in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, i rapporti di lavoro del personale di UGLeasing – nel numero di 31 unità circa - verranno trasferiti senza soluzione di continuità in capo a Locat;
- pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non sono ipotizzabili fenomeni di mobilità territoriale;
tutto quanto sopra premesso
- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto -
le Parti hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2
Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale di UGLeasing oggetto della presente intesa dal momento del trasferimento a Locat cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la società di origine e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di Locat.
Art. 3
Nei confronti dei dipendenti interessati dall’integrazione di cui alla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell’Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.
Art. 4
In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l’impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.
Art. 5
Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007, nell’Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo nonché nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
Nota a verbale
Nel corso del primo semestre del 2009 a livello aziendale verrà effettuato un incontro di verifica sull’applicazione del presente accordo.