Fisac Cgil in Unicredito
accordo

Verbale di accordo sulla fusione per incorporazione di UniCredit Global Leasing S.p.A.
in Locat S.p.A. (che verrà ridenominata UniCredit Leasing S.p.A.)

 

 

Il giorno 10 dicembre 2008, in Milano,

UniCredit,

UniCredit Global Leasing S.p.A.,

Locat S.p.A.,

e le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA costituite dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate

premesso che:

  • da parte aziendale si è deciso di procedere alla fusione per incorporazione di UniCredit Global Leasing S.p.A. (di seguito per brevità UGLeasing) in Locat S.p.A. (di seguito Locat) e contestuale ridenominazione della ragione sociale di quest’ultima in UniCredit Leasing S.p.A;

  • gli atti traslativi relativi al trasferimento dianzi citato - subordinatamente all'ottenimento delle previste autorizzazioni ed espletati i necessari adempimenti - verranno effettuati entro il 31 dicembre 2008 ed avranno effetto con il 1° gennaio 2009;

  • l’operazione in parola rientra nel più ampio processo di riorganizzazione del Gruppo in coerenza con il suo modello divisionale che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela e fabbriche prodotti globali;

  • UGLeasing è attualmente la società del Gruppo che svolge le attività di indirizzo, coordinamento e controllo, nell’ambito delle linee guida della Capogruppo, del business del leasing a livello di Gruppo in Italia, Germania, Austria e nei paesi dell’area CEE; Locat è ora invece la società del Gruppo che presiede al business leasing sul mercato Italia;

  • il piano di integrazione oggetto della presente comunicazione prevede nello specifico la costituzione della fabbrica di prodotto globale leasing da attuare tramite la creazione di una sub-Holding operativa, risultante della fusione per incorporazione di UGLeasing in Locat;

  • obiettivo dell’operazione è quello di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni di attività, favorire lo sviluppo del business leasing (facendo leva sulle best practices presenti a livello di linee di business), garantire un miglior presidio su mercato e clientela snellendo i processi decisionali e rafforzare l’integrazione con le altre entità del Gruppo;

considerato che

  • in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, i rapporti di lavoro del personale di UGLeasing – nel numero di 31 unità circa - verranno trasferiti senza soluzione di continuità in capo a Locat;

  • pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non sono ipotizzabili fenomeni di mobilità territoriale;

tutto quanto sopra premesso
- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto -
le Parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2
Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale di UGLeasing oggetto della presente intesa dal momento del trasferimento a Locat cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la società di origine e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di Locat.

Art. 3
Nei confronti dei dipendenti interessati dall’integrazione di cui alla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell’Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.

Art. 4
In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l’impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.

Art. 5
Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007, nell’Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo nonché nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
Nota a verbale
Nel corso del primo semestre del 2009 a livello aziendale verrà effettuato un incontro di verifica sull’applicazione del presente accordo.

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