FISAC CGIL UNICREDITO HOLDING

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 marzo 2003, in Milano
tra

UniCredito Italiano S.p.A., UniCredit Real Estate S.p.A., rappresentata dal Sig. Ernesto Scalia; Cordusio Immobiliare,
e
le OO.SS. FABI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB E UIL C.A.

premesso che
- da parte aziendale si è deciso di procedere al trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ.:
- del ramo d'azienda relativo agli immobili strumentali strategici a UniCredit Real Estate S.p.A.;
- del ramo d'azienda relativo agli immobili strumentali non strategici a Cordusio Immobiliare S.p.A.;
- il relativo progetto è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di UniCredito Italiano S.p.A. in data 28 febbraio 2003;
- nell’ambito del Protocollo del 18 giugno 2002 si è previsto (art. 4), in relazione alla realizzazione del Progetto S3, che, pur in presenza di rilevanti processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività e strutture coinvolte, ci si sarebbe adoperati da parte aziendale per il contenimento degli effetti conseguenti alla mobilità territoriale anche attraverso l’allocazione periferica di attività, la creazione di servizi di governo e supporto allo sviluppo delle tre banche, nonché ricercando, ove possibile, soluzioni di decentramento di attività;

considerato che

• in virtù di quanto sopra il personale operante nei settori oggetto di conferimento sarà trasferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. alle società immobiliari;

• pur in presenza di rilevanti processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, con l'obiettivo di non far insorgere fenomeni di mobilità territoriale, si è provveduto alla creazione di specifici poli e distaccamenti operativi;

• dalla realizzazione dell’operazione non discendono ricadute in termini di mobilità territoriale per il personale interessato;

le Parti
- esperite e concluse le procedure
previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto -
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2
Per i dipendenti di UniCredito Italiano conferiti a UniCredit Real Estate S.p.A. e a Cordusio Immobiliare S.p.A. – individuati in funzione delle esigenze organizzative ed operative delle aziende trasferenti - il rapporto di lavoro continuerà senza soluzione di continuità in capo alle medesime alle condizioni definite nell'Accordo del 18 giugno 2002.

I trasferimenti dei rapporti di lavoro verranno portati ad effetto a decorrere dal 1° aprile 2003.

Art. 3
Il rapporto di lavoro del personale che passerà alle dipendenze di UniCredit Real Estate S.p.A. e Cordusio Immobiliare S.p.A. continuerà ad essere disciplinato, senza soluzione di continuità, dalla normativa nazionale ed aziendale, comprese le provvidenze, attualmente in essere per i dipendenti di UniCredito Italiano S.p.A.

Art. 4
Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell’anno 2003, con riferimento all’esercizio 2002, in applicazione di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 5 del Contratto Integrativo Aziendale per il personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di UniCredit Banca, le parti convengono che ai lavoratori venga corrisposto, ove ne ricorrano i presupposti di cui al sopracitato articolo, un premio aziendale di importo pari a quello percepito dal restante personale dell’ex banca di originaria provenienza per l'esercizio 2002 (nei termini di cui all’art. 8 dell’Intesa del 18.6.2002). Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell'anno 2004, con riferimento all'esercizio 2003, le parti convengono che ai lavoratori venga corrisposto, ove ne ricorrano i predetti presupposti, un premio aziendale di importo pari a quello erogato presso Credito Italiano nell'anno 2002, con riferimento all'esercizio 2001 (nei termini di cui all’art. 8 dell’Intesa del 18.6.2002).

Art. 5
A favore del personale interessato dal trasferimento a UniCredit Real Estate S.p.A. e Cordusio Immobiliare S.p.A. ai sensi della presente intesa verrà confermata, per tutto l’anno 2003, l’applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa in essere presso le rispettive ex banche di originaria provenienza; parimenti verranno garantite per tutto l’anno 2003, le prestazioni infortuni professionali/extraprofessionali e kasko realizzate all’interno del perimetro S3.

Art. 6
Per quanto concerne la previdenza integrativa aziendale, le parti si richiamano a quanto definito nell'Accordo del 18 giugno 2002, nonché nell’allegato “Accordo sulla previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti di UniCredit Real Estate S.p.A. e Cordusio Immobiliare S.p.A.”, che costituisce, ad ogni effetto, parte integrante del presente verbale.

Art. 7
Qualora dovessero generarsi tensioni occupazionali connesse a crisi aziendali, ridimensionamento/ridistribuzione territoriale di poli e/o distaccamenti, perdita del controllo – diretto o indiretto – da parte della Capogruppo, vendita o cessazione dell'azienda, la Capogruppo e le Aziende conferenti assicurano al personale che dovesse risultare in eccesso la riallocazione, ove possibile nell'ambito della provincia, presso l'Azienda di origine ovvero presso altra Azienda del Gruppo.
In caso di cessione di UniCredit Real Estate S.p.A. e Cordusio Immobiliare S.p.A a soggetti non bancari esterni al Gruppo, ove le tensioni occupazionali dovessero emergere successivamente entro il limite massimo di 5 anni dalla data dell'evento, le parti si impegnano ad incontrarsi per esaminare eventuali ricadute derivanti dalla cessione medesima.
L'impegno espresso riguarda il personale in servizio alla data odierna passato alle dipendenze di UniCredit Real Estate S.p.A. e Cordusio Immobiliare S.p.A in virtù del presente accordo il quale al momento degli eventi sopraindicati risultasse privo a qualsiasi titolo di requisiti pensionistici ovvero di accesso al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" od eventuali altre misure equivalenti di sostegno al reddito tempo per tempo vigenti nel settore, esperite le necessarie procedure di legge e dei contratto.
L'Azienda di provenienza, di concerto con UniCredit Real Estate S.p.A. o Cordusio Immobiliare S.p.A, manifesta la propria disponibilità, in presenza di particolari e gravi necessità di carattere personale e/o familiare - debitamente documentate -, a consentire, compatibilmente con le esigenze aziendali, al rientro di lavoratori nell'organico dell'azienda di origine.

Art. 8
Le parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo e quelle di cui alle intese sottoscritte il 18 giugno 2002 sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

Pertanto, per tutto quanto non disciplinato nella presente intesa si applicheranno le previsioni contenute nelle intese del 18 giugno 2002, che si intendono estese – negli stessi termini e limiti - anche ai lavoratori trasferiti ad UniCredit Real Estate S.p.A. e Cordusio Immobiliare S.p.A per effetto dell’accordo odierno.


ACCORDO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI
DI UNICREDIT REAL ESTATE S.P.A. E DI CORDUSIO IMMOBILIARE S.P.A.

Il giorno ..........., in Milano
con riferimento al Verbale di Accordo - sottoscritto in data odierna - in merito al progetto concernente UniCredit Real Estate S.p.A. e Cordusio Immobiliare;
premesso che:
• nell’ambito del Gruppo UniCredito Italiano è operante il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano (nel seguito del presente documento denominato “Fondo”), a cui possono aderire tutte le Società con Sede legale in Italia controllate da UniCredito Italiano S.p.A. ai sensi dell’art. 2359 C.C., 1° comma, nn. 1 e 3 che non abbiano costituito per i propri dipendenti altro Fondo previdenziale interno;
• in forza della delega attribuita al Governo con la legge 23 ottobre 1992 n. 421, entrata in vigore il 15 novembre 1992, è stato emanato il Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di disciplina delle forme pensionistiche complementari, entrato in vigore il 28 aprile 1993;
• tale Decreto Legislativo, per quanto concerne i Fondi Pensione preesistenti, solo nei riguardi dei destinatari già iscritti alla data della sua entrata in vigore ha disposto il sostanziale mantenimento delle disposizioni di legge previgenti in materia di prestazioni, finanziamento e trattamento fiscale dei contributi (art. 18, comma 7), mentre per i destinatari iscritti successivamente, pur ammettendone l’accesso, prevede l’integrale applicazione delle disposizioni nel Decreto stesso stabilite (art. 18, comma 8);
• il Fondo, con delibera assembleare del 2 dicembre 1998, approvata anche dagli Organi deliberanti delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, ha modificato il proprio Statuto adeguandolo alle prescrizioni di cui al punto precedente, consentendo così l’iscrizione anche dei lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo sopra menzionato;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1,
del già citato Decreto Legislativo n. 124/1993
si conviene quanto segue

Art. 1

UniCredit Real Estate S.p.A. e Cordusio Immobiliare, in quanto aziende del Gruppo UniCredito Italiano, aderiscono al Fondo con le modalità previste dall’art. 5 dello Statuto del Fondo medesimo.

Art. 2

Ai lavoratori provenienti da UniCredito Italiano S.p.A. ovvero da altra azienda del Gruppo UniCredito Italiano, già iscritti al Fondo, continua ad essere mantenuta l’anzidetta iscrizione anche dalla data di assunzione/trasferimento ex art. 2112 Cod. Civ. presso UniCredit Real Estate S.p.A. e Cordusio Immobiliare, alle stesse condizioni e con le modalità applicate dall’azienda di provenienza, in conformità alle previsioni dello Statuto del Fondo stesso.

Per i citati lavoratori assunti nel Gruppo dal 28 aprile 1993 privi del requisito della partecipazione ad una forma pensionistica complementare da una data anteriore a quella predetta, continua inoltre ad applicarsi l’Accordo stipulato il 21 maggio 1997 fra il Credito Italiano S.p.A. e le OO.SS. aziendali.

L’accordo e lo statuto in precedenza menzionati, da intendersi qui integralmente ritrascritti, costituiscono ad ogni effetto parte integrante del presente documento.

Del mantenimento dell’iscrizione al Fondo come sopra specificato UniCredit Real Estate S.p.A. e Cordusio Immobiliare, daranno conferma per iscritto ai singoli lavoratori interessati.


Art. 3

Ai lavoratori non provenienti da aziende del Gruppo UniCredito Italiano assunti dalle due società consortili, in relazione alla rispettiva posizione previdenziale complementare viene data la facoltà di aderire al Fondo in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo medesimo e, se del caso, nell’Accordo Sindacale del 21 maggio 1997 di cui al 2° comma del precedente art. 2.

Art. 4

Circa le ulteriori disposizioni applicabili in materia di iscrizioni contestuali o tardive, di partecipazione, di contribuzione e di prestazioni si farà riferimento, oltre che ai già menzionati statuto del Fondo e Accordo Sindacale 21 maggio 1997, copia dei quali è già stata consegnata ad ogni effetto alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Verbale di Accordo sottoscritto in data odierna, al Decreto Legislativo 124/93 (e successive modificazioni) di disciplina delle forme pensionistiche complementari.

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