ACCORDO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI
DI UNICREDIT PRODUZIONI ACCENTRATE S.C.P.A.
UNICREDIT SERVIZI INFORMATIVI S.C.P.A.
Il giorno 13 gennaio 2001, in Milano
con riferimento al Verbale di Accordo - sottoscritto in data odierna - in merito al progetto concernente UniCredit Produzioni Accentrate S.c.p.A. (di seguito denominata UPA) ed UniCredit Servizi Informativi S.c.p.A. (di seguito denominata USI)
premesso che:
- nellambito del Gruppo UniCredito Italiano è operante il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano (nel seguito del presente documento denominato Fondo), a cui possono aderire tutte le Società con Sede legale in Italia controllate da UniCredito Italiano S.p.A. ai sensi dellart. 2359 C.C., 1° comma, nn. 1 e 3 che non abbiano costituito per i propri dipendenti altro Fondo previdenziale interno;
- in forza della delega attribuita al Governo con la legge 23 ottobre 1992 n. 421, entrata in vigore il 15 novembre 1992, è stato emanato il Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di disciplina delle forme pensionistiche complementari, entrato in vigore il 28 aprile 1993;
- tale Decreto Legislativo, per quanto concerne i Fondi Pensione preesistenti, solo nei riguardi dei destinatari già iscritti alla data della sua entrata in vigore ha disposto il sostanziale mantenimento delle disposizioni di legge previgenti in materia di prestazioni, finanziamento e trattamento fiscale dei contributi (art. 18, comma 7), mentre per i destinatari iscritti successivamente, pur ammettendone laccesso, prevede lintegrale applicazione delle disposizioni nel Decreto stesso stabilite (art. 18, comma 8);
- il Fondo, con delibera assembleare del 2 dicembre 1998, approvata anche dagli Organi deliberanti delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, ha modificato il proprio Statuto adeguandolo alle prescrizioni di cui al punto precedente, consentendo così liscrizione anche dei lavoratori assunti dopo lentrata in vigore del Decreto Legislativo sopra menzionato;
ai sensi e per gli effetti dellart. 3, comma 1, del già citato Decreto Legislativo n. 124/1993
si conviene quanto segue
Art. 1
Upa ed Usi, in quanto aziende del Gruppo UniCredito Italiano, aderiscono al Fondo con le modalità previste dallart. 5 dello Statuto del Fondo medesimo.
Art. 2
Ai lavoratori provenienti da UniCredito Italiano S.p.A. ovvero da altra azienda del Gruppo UniCredito Italiano, già iscritti al Fondo, continua ad essere mantenuta lanzidetta iscrizione anche dalla data di assunzione/trasferimento ex art. 2112 Cod. Civ. presso Upa ed Usi, alle stesse condizioni e con le modalità applicate dallazienda di provenienza, in conformità alle previsioni dello Statuto del Fondo stesso.
Per i citati lavoratori assunti nel Gruppo dal 28 aprile 1993 privi del requisito della partecipazione ad una forma pensionistica complementare da una data anteriore a quella predetta, continua inoltre ad applicarsi lAccordo stipulato il 21 maggio 1997 fra il Credito Italiano S.p.A. e le OO.SS. aziendali.
Laccordo e lo statuto in precedenza menzionati, da intendersi qui integralmente ritrascritti, costituiscono ad ogni effetto parte integrante del presente documento.
Del mantenimento delliscrizione al Fondo come sopra specificato, Upa ed Usi daranno conferma per iscritto ai singoli lavoratori interessati.
Art. 3
Ai lavoratori non provenienti da aziende del Gruppo UniCredito Italiano assunti dalle due società consortili, in relazione alla rispettiva posizione previdenziale complementare viene data la facoltà di aderire al Fondo in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo medesimo e, se del caso, nellAccordo Sindacale del 21 maggio 1997 di cui al 2° comma del precedente art. 2.
Art. 4
Circa le ulteriori disposizioni applicabili in materia di iscrizioni contestuali o tardive, di partecipazione, di contribuzione e di prestazioni si farà riferimento, oltre che ai già menzionati statuto del Fondo e Accordo Sindacale 21 maggio 1997, copia dei quali è già stata consegnata ad ogni effetto alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Verbale di Accordo sottoscritto in data odierna, al Decreto Legislativo 124/93 (e successive modificazioni) di disciplina delle forme pensionistiche complementari.