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VERBALE DI ACCORDO |
Il giorno 18 gennaio 2007, in Milano, UniCredito Italiano S.p.A.,UniCredit Clarima Banca SpA, UniCredit Banca S.p.A., e la Delegazione Sindacale di Gruppo DIRCREDITOFD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL Credito e UIL CA , costituita dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate:UIL CA, Guido Diecidue, Eliseo Tassan premesso che:
considerato che
tutto quanto sopra premesso, le Parti - in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi - hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 La premessa costituisce parte integrante della presente intesa. Art. 2 I dipendenti di Clarima addetti al ramo d’azienda “recupero/workout” i cui rapporti di lavoro per effetto del progetto di cui al presente accordo vengono trasferiti - senza soluzione di continuità - a UCB, acquisiscono la normativa nazionale ed aziendale, comprese le provvidenze, in essere per il personale di UCB. Art. 3 Nei confronti di ciascun dipendente che all'atto del trasferimento di cui all’art. 2 risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso superiore al trattamento economico applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del conferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa ….”, suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito. Raccomandazione OO.SS. Nell’ambito della definizione della nuova struttura e relativa operatività che si creerà a seguito dell’operazione di cui al presente verbale, le OOSS raccomandano ad UCB di valutare nel tempo compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio la possibilità di omogeneizzare le articolazioni di orario del ramo proveniente da Clarima con quelle praticate nella struttura ricevente. Art. 4 Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell’anno 2007 con riferimento all’esercizio 2006, le Parti si danno atto che ai lavoratori interessati dal progetto di cui al presente Verbale trasferiti in UCB viene corrisposto, ove ne ricorrano i presupposti, un premio aziendale di importo pari a quello che verrà definito per i dipendenti dell’azienda di origine. Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell'anno 2008, con riferimento all'esercizio 2007, le Parti convengono che ai lavoratori venga corrisposto, ove ne ricorrano i predetti presupposti, un premio aziendale: di importo pari per un dodicesimo a quello percepito dal dipendente di medesimo inquadramento in servizio presso Clarima; e per gli altri undici dodicesimi pari a quello percepito dagli altri dipendenti di medesimo inquadramento in servizio presso UCB. Art. 5 Per quanto concerne la previdenza integrativa aziendale, i lavoratori/lavoratrici interessati dal Verbale sottoscritto in data odierna mantengono la loro iscrizione al Fondo complementare cui risultano aderenti alla data odierna, nonché l’attuale livello di contribuzione; per tutto quanto concerne la materia in parola le Parti, comunque, richiamano le disposizioni di legge e quanto definito negli Accordi di Gruppo Art. 6 Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili. Per quanto non disciplinato nel presente Verbale di accordo, vengono richiamate le previsioni contenute nel Protocollo S3 del 18 giugno 2002 e nell’Accordo relativo al piano industriale di UniCredito Italiano 2004/2007 del 11 febbraio 2005. |