Fisac Cgil in Unicredito
accordo
Accordo sindacale per la istituzione di Uni.C.A.. Cassa di assistenza per il Personale del Gruppo UniCredito Italiano

 

Il giorno 15 dicembre 2005, in Milano

tra


la Delegazione aziendale del Gruppo “UniCredito Italiano”

e

e le Delegazioni sindacali di Gruppo delle OO.SS.:

DIRCREDITO-FD, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL CA

premesso che

  • Il Protocollo S3 stipulato in data 18 giugno 2002 (art. 9 - Coperture assistenziali) prevedeva l’istituzione di una Commissione Tecnica di studio con il compito di addivenire ad una proposta volta a realizzare - senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda e con l'obiettivo di individuare, ove possibile, previsioni migliorative rispetto alle preesistenti in considerazione del rilevante numero dei possibili aderenti - un sistema di assistenza sanitaria integrativa a valenza generale, a far tempo dal 1° gennaio 2004;
  • il citato Protocollo prevedeva inoltre, per l’anno 2003, la conferma dell’applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa precedentemente in essere presso le singole aziende di provenienza, con le preesistenti modalità, misure e criteri di contribuzione;
  • con l’Accordo del 23 dicembre 2003 (così come integrato con l’accordo del 22 gennaio 2004) si era definita una proroga a valere sull’anno 2004 delle coperture assistenziali secondo le forme, previsioni e misure di contribuzione aziendale fruite presso le banche di originaria provenienza (operando al contempo l’unificazione delle piattaforme assicurative per il personale del perimetro ex Credit, ex Rolo, ex CRT e per il personale assunto dopo il 1° luglio 2002, nonché di quei dipendenti che hanno lasciato il servizio per pensionamento nel corso del 2003 e degli ex dipendenti in pensione che già abbiano fruito nel 2003 delle predette forme di assistenza sanitaria integrativa);
  • con il già citato Accordo del 23 dicembre 2003 si era altresì prorogata per l’anno 2004 l’applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa mediante i Fondi di assistenza Focas, Fapser e Fondo di Solidarietà Caritro per il personale in servizio o cessato per pensionamento nel corso del corrente anno che fruisca di tale forma al 31.12.2003, nonché dei dipendenti in pensione che già abbiano fruito nell’anno 2003 dell’assistenza sanitaria integrativa prestata dai predetti Fondi;
  • le Aziende del Gruppo, al fine di salvaguardare relativamente all’anno in corso, per quanto possibile, i contenuti della copertura sanitaria fruita dal personale nell’anno 2004, hanno corrisposto – a titolo di ulteriore contributo netto complessivo per l’assistenza sanitaria, straordinario e non ripetibile – la somma di € 900.000,00 (novecentomila), da valorizzare in capo ai dipendenti che hanno aderito al programma di assistenza entro il mese di Febbraio 2005;
  • nel Verbale di incontro del 2 febbraio 2005 le Parti hanno convenuto che ad avvenuta costituzione di UniCredit Cassa Assistenza (di seguito per brevità Uni.CA), da parte aziendale si procederà, all’accredito alla Cassa medesima di un ammontare una tantum pari a Euro 4.000.000,00 (comprensivo del contributo di solidarietà);



le Parti

a seguito delle trattative ed intese tra loro intercorse in questi anni

nell’ambito della Commissione Tecnica –

convengono quanto segue:


art. 1

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

art. 2

Le parti manifestano la volontà di costituire un’associazione ai sensi degli art. 36 e segg. Codice Civile denominata “UniCredit Cassa Assistenza per il personale del Gruppo UniCredito Italiano” (di seguito per brevità “Uni.C.A.”), che si pone l’obiettivo di individuare, ove possibile, previsioni migliorative rispetto alle esistenti.

art. 3

“Uni.C.A.” svolgerà la propria attività nel rispetto dello Statuto e del Regolamento di cui in allegato (allegato 1 e 2), che costituiscono parte integrante del presente Accordo.

art. 4

A partire dalla data del 1 gennaio 2007 le aziende imprese partecipanti ad “Uni.C.A.” verseranno esclusivamente alla stessa la contribuzione annua attualmente fruita dai singoli lavoratori per le varie forme di assistenza sanitaria integrativa (vedi tabella allegata n° 3).

art. 5

I programmi di assistenza per il 2006 sono quelli descritti nell’allegato ... Per la fruizione dei diversi programmi di assistenza, ad esclusione di quello base, i lavoratori versano ad “Uni.C.A.” un contributo individuale pari alla differenza tra il contributo aziendale loro spettante e il costo del programma di assistenza prescelto. I lavoratori non potranno scegliere un programma di assistenza dal costo inferiore al contributo aziendale.

art. 6

“Uni.C.A.” si occuperà tra l’altro di ricercare le modalità per estendere la possibilità di fruire gratuitamente dell’esame di prevenzione oncologica c.d. “Pap test” ad altre piazze rispetto a quelle in cui si è storicamente effettuato sino ad ora.

art. 7

Il Personale che sia entrato in quiescenza dal 1°.1.2003 e che non risulti iscritto ad alcuna forma di assistenza sanitaria esistente nell’ambito del Gruppo UniCredit, può aderire a “Uni.C.A.” entro 3 mesi dall’avvio della stessa.

art. 8

Al Personale oggetto dell’accordo del 11/2/2005 sul “Piano Industriale 2004-2007” già aderente alle forme di copertura assistenziale presenti nel Gruppo saranno garantite – a richiesta ed in caso di accesso alle prestazioni straordinarie del c.d. “Fondo esuberi” - le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste tempo per tempo a favore del personale in servizio avente il medesimo inquadramento. L’Azienda si impegna a mantenere a proprio carico – sino alla scadenza successiva al conseguimento del diritto alla pensione AGO, sussistendo le condizioni indicate al punto che precede e fermi restando gli eventuali contributi della tipologia a carico dell’interessato – il relativo contributo da essa sostenuto per il personale in servizio.

art. 9

Per ogni eventuale futuro aumento dei contributi necessari per il mantenimento delle prestazioni di “Uni.C.A.” si terrà conto prioritariamente del principio, a suo tempo previsto dall’Accordo del 1/2/1993 tra l’allora Credito Italiano e le OO.SS., in base al quale il maggior contributo deve essere ripartito nella misura di 2/3 a carico dell’Azienda e di 1/3 a carico dei lavoratori.

art. 10

I lavoratori che non si iscriveranno ad “Uni.C.A.” non fruiranno del contributo aziendale ad altro titolo; tale contributo verrà versato ad Uni.C.A..

art. 11

“Uni.C.A.” stipulerà una polizza di assicurazione della responsabilità civile in favore dei propri amministratori e revisori addossandosi il costo del relativo premio assicurativo.

art. 12

Le parti si impegnano ad indicare in un apposito verbale – che farà parte integrante del presente Accordo - i nominativi di cui all’art. 11 e all’art. 15 dello Statuto entro il 31 gennaio 2006.

art. 13

Le parti si impegnano a definire gli opportuni adempimenti richiesti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lsg. 196/2003), onde garantire la riservatezza dei dati dei propri associati.