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Accordo sindacale per la istituzione di Uni.C.A.. Cassa di assistenza per il Personale del Gruppo UniCredito Italiano
Il giorno 15 dicembre 2005, in Milano tra la Delegazione aziendale del Gruppo “UniCredito Italiano” e e le Delegazioni sindacali di Gruppo delle OO.SS.: DIRCREDITO-FD, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL CA premesso che
le Parti a seguito delle trattative ed intese tra loro intercorse in questi anni nell’ambito della Commissione Tecnica convengono quanto segue: art. 1 La premessa costituisce parte integrante del presente accordo. art. 2 Le parti manifestano la volontà di costituire un’associazione ai sensi degli art. 36 e segg. Codice Civile denominata “UniCredit Cassa Assistenza per il personale del Gruppo UniCredito Italiano” (di seguito per brevità “Uni.C.A.”), che si pone l’obiettivo di individuare, ove possibile, previsioni migliorative rispetto alle esistenti. art. 3 “Uni.C.A.” svolgerà la propria attività nel rispetto dello Statuto e del Regolamento di cui in allegato (allegato 1 e 2), che costituiscono parte integrante del presente Accordo. art. 4 A partire dalla data del 1 gennaio 2007 le aziende imprese partecipanti ad “Uni.C.A.” verseranno esclusivamente alla stessa la contribuzione annua attualmente fruita dai singoli lavoratori per le varie forme di assistenza sanitaria integrativa (vedi tabella allegata n° 3). art. 5 I programmi di assistenza per il 2006 sono quelli descritti nell’allegato ... Per la fruizione dei diversi programmi di assistenza, ad esclusione di quello base, i lavoratori versano ad “Uni.C.A.” un contributo individuale pari alla differenza tra il contributo aziendale loro spettante e il costo del programma di assistenza prescelto. I lavoratori non potranno scegliere un programma di assistenza dal costo inferiore al contributo aziendale. art. 6 “Uni.C.A.” si occuperà tra l’altro di ricercare le modalità per estendere la possibilità di fruire gratuitamente dell’esame di prevenzione oncologica c.d. “Pap test” ad altre piazze rispetto a quelle in cui si è storicamente effettuato sino ad ora. art. 7 Il Personale che sia entrato in quiescenza dal 1°.1.2003 e che non risulti iscritto ad alcuna forma di assistenza sanitaria esistente nell’ambito del Gruppo UniCredit, può aderire a “Uni.C.A.” entro 3 mesi dall’avvio della stessa. art. 8 Al Personale oggetto dell’accordo del 11/2/2005 sul “Piano Industriale 2004-2007” già aderente alle forme di copertura assistenziale presenti nel Gruppo saranno garantite a richiesta ed in caso di accesso alle prestazioni straordinarie del c.d. “Fondo esuberi” - le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste tempo per tempo a favore del personale in servizio avente il medesimo inquadramento. L’Azienda si impegna a mantenere a proprio carico sino alla scadenza successiva al conseguimento del diritto alla pensione AGO, sussistendo le condizioni indicate al punto che precede e fermi restando gli eventuali contributi della tipologia a carico dell’interessato il relativo contributo da essa sostenuto per il personale in servizio. art. 9 Per ogni eventuale futuro aumento dei contributi necessari per il mantenimento delle prestazioni di “Uni.C.A.” si terrà conto prioritariamente del principio, a suo tempo previsto dall’Accordo del 1/2/1993 tra l’allora Credito Italiano e le OO.SS., in base al quale il maggior contributo deve essere ripartito nella misura di 2/3 a carico dell’Azienda e di 1/3 a carico dei lavoratori. art. 10 I lavoratori che non si iscriveranno ad “Uni.C.A.” non fruiranno del contributo aziendale ad altro titolo; tale contributo verrà versato ad Uni.C.A.. art. 11 “Uni.C.A.” stipulerà una polizza di assicurazione della responsabilità civile in favore dei propri amministratori e revisori addossandosi il costo del relativo premio assicurativo. art. 12 Le parti si impegnano ad indicare in un apposito verbale che farà parte integrante del presente Accordo - i nominativi di cui all’art. 11 e all’art. 15 dello Statuto entro il 31 gennaio 2006. art. 13 Le parti si impegnano a definire gli opportuni adempimenti richiesti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lsg. 196/2003), onde garantire la riservatezza dei dati dei propri associati. |