Accordo trasferimento del ramo d'azienda 'Realizzazione e manutenzione tecnologie di sicurezza' VERBALE DI ACCORDO Il giorno 14 Giugno 2005, in Milano UniCredito Italiano Spa; UniCredit Real Estate Spa; e Le OO.SS. Dircredito-FD, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, UIL CA, premesso che
considerato che
le Parti - esperite e concluse le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto - hanno convenuto quanto segue: Art. 1 La premessa costituisce parte integrante della presente intesa. Art. 2 Per i dipendenti di UCI trasferiti per effetto della presente operazione il rapporto di lavoro continuerà senza soluzione di continuità in capo ad URE a decorrere dal 1° luglio 2005. Art. 3 Nei confronti di tutto il personale interessato dal presente accordo dal momento del passaggio alle dipendenze dell’azienda conferitaria cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda di origine, e verrà applicata in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale ed aziendale applicata al personale dell’azienda conferitaria. Art.4 Le parti convengono che, ove ne ricorrano i presupposti, relativamente all’esercizio 2005 venga corrisposto ai lavoratori interessati dalla presente intesa un premio aziendale di importo pari: per sei dodicesimi a quello percepito dal dipendente di medesimo inquadramento in servizio presso UCI; per gli altri sei dodicesimi pari a quello percepito dagli altri dipendenti di medesimo inquadramento in servizio presso URE. Art. 5 Per quanto concerne la previdenza integrativa aziendale, le parti si richiamano a quanto definito nell'Accordo del 18 giugno 2002, nonché nell’“Accordo sulla previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti di UniCredit Real Estate S.p.A. e Cordusio Immobiliare S.p.A.” del 25 marzo 2003, che costituisce, ad ogni effetto, parte integrante del presente verbale. Art. 6 Le parti si danno reciprocamente atto che per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo si applicheranno le previsioni contenute nelle intese del 18 giugno 2002 e del 25 marzo 2003, che si intendono estese negli stessi termini e limiti - anche ai lavoratori trasferiti a URE per effetto dell’accordo odierno. |