Fisac Cgil in Unicredito
accordo
Verbale di accordo
sul trasferimento del ramo d’azienda “Sportelli Italia” di UCFin a UniCredit Banca


Il giorno 11 giugno 2008, in Milano,

UniCredit,
Unicredit Consumer Financing Bank S.p.A,
UniCredit Banca,

e
le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA costituite dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate:

premesso che:

da parte aziendale si è deciso di procedere al trasferimento del ramo d’azienda “Sportelli Italia” di Unicredit Consumer Financing Bank S.p.A. (di seguito, per brevità, denominata “UCFin”) ad Unicredit Banca S.p.A. (di seguito, per brevità, denominata “UCB”);

il predetto ramo è sostanzialmente costituito dalle risorse umane, organizzative e strumentali inerenti la vendita sul territorio dei prodotti di credito al consumo attraverso gli Sportelli di seguito indicati: Bari – Amendola; Catania – XX Settembre; Messina – Garibaldi; Milano – V.le Monza; Napoli – Generale Orsini; Rende – Resistenza; Roma – Ostiense; Sassari – Costa; Torino – Francia;

l’attuale modello organizzativo di Gruppo assegna ad UCFin il ruolo di “global factory” specializzata nel credito al consumo, cui fanno capo tutte le attività di definizione e sviluppo dei prodotti da destinare alla clientela, mentre alle banche commerciali sono assegnate le attività distributive di tali prodotti;

l’operazione in oggetto consente pertanto di ulteriormente sviluppare il processo di specializzazione di UCFin, trasferendo l’attività operativa e commerciale degli sportelli ad UCB, che provvederà ad inserirli nel proprio sistema distributivo;

il trasferimento del ramo d’azienda “Sportelli Italia” consentirà ad UCB di avere sul territorio una serie di sportelli provenienti da una esperienza fortemente specializzatanel business degli impieghi a clientela privata. E’ previsto inoltre un ulteriore processo di specializzazione delle risorse e degli strumenti nel settore retail che consenta il perseguimento del miglior cross selling verso la Clientela servita. Il processo sarà gestito tenendo conto della realtà strutturale distributiva di UCB del (e nel) mercato in cui verrà a trovarsi ciascuno sportello;

tutto il progetto sarà supportato da congruenti iniziative formative, di lay out e procedurali;

gli atti traslativi relativi al trasferimento dianzi citato - espletati i necessari adempimenti - verranno effettuati entro il 30 giugno 2008 ed avranno effetto non prima del 1° luglio 2008;

considerato che

in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività “Sportelli Italia” di UCFin ed il relativo personale (circa 12 risorse) saranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a UCB;

pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;



tutto quanto sopra premesso
- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto,
allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane
oltre che delle funzioni e dei processi -

le Parti hanno convenuto quanto segue:


Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

I dipendenti di UCFin addetti al ramo d’azienda di “Sportelli Italia” i cui rapporti di lavoro per effetto del progetto di cui al presente accordo vengono trasferiti - senza soluzione di continuità - ad UCB, acquisiscono la normativa nazionale ed aziendale, comprese le provvidenze, in essere per il personale dell’azienda acquisente.

Art. 3

Nei confronti di ciascun dipendente che all'atto del trasferimento di cui all’art. 2 risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso superiore al trattamento economico applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del conferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa ….”, suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.

Art. 4

Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell’anno 2009 con riferimento all’esercizio 2008, le Parti si danno atto che ai lavoratori interessati dal progetto di cui al presente Verbale trasferiti in UCB venga corrisposto, ove ne ricorrano i presupposti, un premio aziendale di importo pari a quello che verrà definito per i dipendenti dell’azienda di origine per il primo semestre e di pari a quello che verrà definito per i dipendenti dell’azienda acquisente per il secondo semestre.

Art. 5

In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l’impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.

Art. 6

Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007, nell’Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo nonché nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

Dichiarazione a verbale

In relazione alla richiesta delle OO.SS. che UCB tenga in opportuna considerazione, ai fini dello sviluppo professionale, le professionalità acquisite presso UCFin, anche in termini di valorizzazione del pregresso, UCB dichiara la propria disponibilità a confrontarsi sul tema nelle sedi opportune.