Fisac Cgil in Unicredito
accordo

VERBALE DI ACCORDO

V
Il giorno 22 novembre 2008, in Milano

tra
UniCredit,
UniCredit Banca di Roma,
Banco di Sicilia,

Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., Banca cessionaria, in seguito citata come BPM,
e
le Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA,

premesso che

  • l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - con provvedimento del 18 settembre 2007 - ha subordinato l'autorizzazione concernente l'operazione di fusione di Capitalia in UniCredit all'adozione di alcune misure idonee a superare eventuali effetti anticoncorrenziali dell'operazione stessa, tra cui il fatto che dovranno essere ceduti a soggetti terzi un certo numero di sportelli (da intendersi - per espressa indicazione della predetta Autorità - come il complesso organizzativo di beni, personale, sistemi e contratti in essere per garantire la piena operatività degli sportelli medesimi) in determinate province italiane;
  • per effetto del citato provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (assunto ai sensi dell'art.6, comma 2°, della legge n° 287/90), il Gruppo Unicredit è tenuto a ridurre la propria presenza territoriale mediante la complessiva cessione di n° 184 sportelli;
  • il 16 maggio 2008 è stato raggiunto l'accordo tra UniCredit (in qualità di CapoGruppo) e Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. per il trasferimento a quest'ultima del ramo d'azienda costituito complessivamente da n° 39 Sportelli ricompresi tra quelli oggetto del citato provvedimento dell'Autorità Garante;
  • i citati n° 39 sportelli ( dettagliati in allegato, parte integrante del presente verbale, Allegato A), comprensivi del personale e dei rapporti giuridici ad essi riferibili, provengono da UniCredit Banca di Roma Spa (26), Banco di Sicilia Spa (9) e Bipop Carire Spa (4), tutte Banche facenti parte del Gruppo UniCredit;
  • al ramo d'azienda sono adibiti complessivamente n° 243 Lavoratori/Lavoratrici che continueranno a prestare la loro attività lavorativa alle dipendenza della Banca acquisente, fatto salvo eventuali variazioni che dovessero intervenire entro la data di efficacia della cessione (1° dicembre 2008).
  • per la Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. l'acquisizione degli sportelli si inserisce in un'ottica di rafforzamento commerciale attuato mediante l'ampliamento della presenza territoriale in Lazio, Emilia Romagna e Veneto;
  • i Consigli di Amministrazione di UniCredit e delle Banche cedenti (UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia e Bipop Carire) hanno approvato il trasferimento previsto dal predetto accordo con Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., dando quindi corso agli adempimenti necessari affinché la cessione dei rami d’azienda sia giuridicamente efficace, subordinatamente al conseguimento delle necessarie autorizzazioni, a far data dal 1° dicembre 2008;
  • le suddette società (cedenti e cessionaria) con lettera del 2 ottobre 2008 hanno pertanto provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto (art.19 C.C.N.L.), avviando la relativa procedura;
  • è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art.47 della legge n° 428 del 29 dicembre 1990, nonchè dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito a far tempo dal 1° dicembre 2008;

le Parti medesime, tutto quanto sopra premesso e considerato, - dopo approfondito esame di tutte le tematiche inerenti il conferimento dei predetti rami d'azienda - hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina economico-normativa da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti con decorrenza 1° dicembre 2008 dalle Banche cedenti del Gruppo UniCredit (UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia e Bipop Carire) alla Banca cessionaria, Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l.

Art.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo.

Art.2

Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni (1° dicembre 2008), la titolarità dei rapporti di lavoro del personale degli sportelli di cui in premessa prosegue, senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 cod.civ., alle dipendenze della banca cessionaria, con applicazione della normativa di primo e di secondo livello (CIA) della Banca cessionaria, salvo quanto eventualmente previsto nel presente Accordo.

art.3

Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni (1° dicembre 2008), il personale trasferito:

a) conserva alle dipendenze di BPM l'inquadramento acquisito al momento del passaggio e continua ad essere adibito, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive di BPM, alle stesse mansioni od a quelle equivalenti o comunque riconducibili nel sistema di inquadramento per Fasce vigente in BPM, nel rispetto e con l'ottica di valorizzarne la professionalità acquisita.

b) BPM si dichiara disponibile a fornire una tabella di raffronto in occasione della contrattualizzazione annuale di riportafogliazione.

c) BPM si impegna a trasformare il contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dal 1° dicembre 2008 con il riconoscimento del periodo di apprendistato effettuato presso al Banca cedente ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, degli scatti di anzianità e degli automatismi.

Art. 4

Nei confronti dei dipendenti che all’atto del trasferimento in BPM risultino destinatari di un trattamento economico complessivamente inteso (ossia comprensivo di tutte le voci mensili/annue non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio) superiore al trattamento economico applicato ad un dipendente di BPM di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo nella misura in essere alla data del conferimento sotto forma di “Ad Personam ex Accordo 21 novembre 2008” suddiviso in 13 mensilità assorbibile a fronte di future promozioni ovvero di riconoscimenti/avanzamenti economici di qualsiasi natura non conseguenti a rivalutazioni da CCNL.

Art. 5

BPM riconoscerà al Personale ceduto un trattamento economico complessivamente equivalente a quello goduto presso la precedente Azienda, salvo condizioni di miglior favore in essere in BPM.
BPM si impegna, fatto salvo quanto previsto nel presente Accordo, ad assicurare il mantenimento della retribuzione individuale annua, negli importi rilevabili alla data del 30 novembre 2008, riconducendo la predetta "retribuzione individuale annua" ai criteri amministrativi in uso presso BPM, in un'ottica di armonizzazione amministrativa.
BPM continuerà ad erogare ai singoli interessati gli eventuali emolumenti "ad personam" erogati dal precedente datore di lavoro, con il rispetto delle pattuizioni relative alla eventuale non assorbibilità degli stessi.
Nel caso in cui il dipendente dovesse percepire l’indennità di “Ruolo Chiave”, non prevista in BPM, si applicherà quanto previsto dal vigente CCNL.
Tenuto comunque conto del trattamento retributivo complessivamente migliorativo di BPM, ciascun dipendente manterrà l'eventuale parte eccedente lo standard di settore del premio di rendimento percepito presso il precedente datore di lavoro sotto forma di "assegno ad personam non assorbibile" e ripartito su 13 mensilità, rivalutabile nel tempo in relazione agli incrementi tabellari della voce stipendio, nonché in caso di avanzamenti di carriera.

Art. 6

Le Parti si danno atto che in BPM le "provvidenze per disabili" sono corrisposte per il tramite della Cassa Mutua Assistenza (CMA); mentre sono previste provvidenze per tutti i figli nella erogazione della “Indennità Invernale” ex Art. 3 del T.U. BPM (i carichi familiari non sono soggetti alla disciplina di cui all’Art. 6 bis T.U.).

Art. 7

Al personale ceduto che, in applicazione di specifiche previsioni CIA vigenti presso il precedente datore di lavoro, percepiva l'indennità di "pendolarismo" troverà applicazione il disposto dell’Art. 12 T.U. BPM “Indennità di Trasporto” fatte salve eventuali situazioni di miglior favore che verranno riconosciute e mantenute sotto forma di Ad Personam assorbibile a fronte di incrementi retributivi e/o avanzamenti economici. Ai fini dell’applicazione del richiamato Art. 12 T.U. si intende “prima assegnazione” l’agenzia di appartenenza alla data della cessione.
Le eventuali indennità di "reggenza" concesse troveranno compensazione in analoghe provvidenze previste nel T.U. di BPM.

Art. 8

Per quanto riguarda le eventuali ferie arretrate, le ore accumulate nella banca ore, le festività soppresse ed i permessi ex ccnl relative al personale interessato, BPM subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso le Banche cedenti sino alla data del 30 novembre 2008.
Dalla data di efficacia (1°.12.2008) troveranno applicazione le norme e le disposizioni vigenti per il personale di Banca Popolare di Milano.
In via del tutto eccezionale (stante l’uscita dal Gruppo UniCredit), da parte della Banca cedente verranno monetizzati ai dipendenti in servizio nelle filiali oggetto di cessione, su richiesta dell’interessato, i giorni di ferie maturati e non goduti alla data di cessione e liquidabili in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9

Per quanto concerne l’orario di sportello troveranno applicazione gli orari specifici di piazza previsti per le agenzie di Banca Popolare di Milano.
Per quanto attiene invece gli orari di lavoro individuali, di norma, troveranno applicazione le disposizioni vigenti per il personale di BPM addetto alla rete commerciale. BPM si dichiara disponibile a valutare eventuali situazioni particolari preesistenti purché compatibili con l’organizzazione e funzionalità della propria rete commerciale.

Art. 10

Per il Personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale le parti convengono che conserverà alle dipendenze di BPM il contratto part-time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite.
BPM si riserva di trovare condizioni condivise con l’interessato per posizioni che mal si conciliano esclusivamente con la gestione amministrativa delle fasce orarie.
BPM s’impegna, su richiesta dell’interessato, a prorogare alla scadenza i rapporti di lavoro part-time a tempo determinato, alle medesime condizioni e per ulteriori 12 mesi.

Art. 11

BPM, ferme le garanzie previste dalla legge e dal contratto in materia di mobilità territoriale, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, tecniche e produttive si impegna sino al 31.07.2009 a non disporre trasferimenti oltre i 30 Km dal luogo di attuale residenza/domicilio, oppure al di fuori della Provincia di attuale assegnazione, salvo che il trasferimento costituisca avvicinamento al luogo di residenza/domicilio dell'interessato o avvenga su richiesta dell'interessato ovvero riguardi personale preposto o da preporre ad agenzie, di qualsivoglia dimensione.
Le Parti si danno atto che possono essere attuati, dal 1° dicembre 2008, trasferimenti temporanei in altre dipendenze BPM, - possibilmente ubicate nelle vicinanze delle sedi in cui risultino adibiti all'atto del conferimento - al fine di una migliore integrazione sulle nuove procedure e nuove modalità operative.

Art. 12

Al personale ceduto verrà riconosciuto, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali e in correlazione al periodo 1° gennaio/30 novembre 2008, il premio aziendale per l’esercizio 2008 nella misura di 11/12, con applicazione delle condizioni e degli importi definiti nell’Accordo del Gruppo UniCredit del 31 maggio 2008.
Per quanto concerne il restante 1/12mo, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali, al personale ceduto verrà riconosciuto il premio aziendale per l'esercizio 2008 secondo gli importi definiti per i dipendenti di BPM.

Norma transitoria
Al personale interessato dal presente accordo verrà corrisposto da parte della banca cedente - con la mensilità del corrente mese (cedolino suppletorio) – la quota di tredicesima relativa al periodo 1° gennaio/30 novembre 2008,

Art. 13

Le parti si danno atto che per quanto riguarda le retribuzioni tipiche BPM previste Artt. 3, 4, 5 lettera a) del T.U. valgono, per i dipendenti interessati alla cessione, le disposizioni dell'Art. 6 bis del richiamato Testo Unico.

Art. 14

Da parte delle Banche cedenti verrà erogato ai dipendenti ceduti la quota del premio di anzianità/fedeltà in corso di maturazione relativa all’anzianità di servizio maturata presso le stesse secondo i criteri/importi previsti presso le rispettive aziende cedenti alla data del 30 novembre 2008.
Dal 1° dicembre 2008 troveranno applicazione – pro quota – le disposizioni vigenti per il personale della Banca Popolare di Milano.

Art. 15

In materia di assistenza sanitaria le Parti si danno atto che il personale delle Banche cedenti interessato dalle richiamate cessioni e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria presso le suddette aziende del Gruppo UniCredit, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse sino al 31 dicembre 2008 per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è destinatario, alle condizioni di contribuzione vigenti.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 il suddetto personale ceduto potrà iscriversi alla Cassa Mutua di Assistenza per il personale della Banca Popolare di Milano alle condizioni previste dallo Statuto e dagli specifici Regolamenti delle Casse.

Art. 16

In materia di previdenza complementare, nei confronti dei Lavoratori/Lavoratrici interessati dalla cessione del ramo di azienda di cui al presente Accordo e iscritti a forme pensionistiche complementari, si farà luogo all’applicazione delle vigenti norme di legge nonché degli Statuti/Regolamenti correlate a dette forme in tema di perdita dei requisiti di partecipazione.
In particolare, per le forme a capitalizzazione individuale, ogni interessato potrà richiedere di trasferire, riscattare ovvero mantenere la posizione previdenziale individuale maturata alla data di cessione.
Per quanto attiene l’iscrizione a forme a prestazione definita o a capitalizzazione collettiva – fatte salve eventuali specifiche previsioni dei correlati Statuti/Regolamenti in tema di trasferibilità dei contributi versati a proprio carico – ogni interessato manterrà esclusivamente il diritto, fermi i necessari presupposti, al conseguimento delle prestazioni in via differita.
Le Parti, ferme restando le citate vigenti previsioni normative in materia, stabiliscono che il personale ceduto potrà, dal 1° dicembre 2008 iscriversi al Fondo di Previdenza BPM nel rispetto di quanto previsto dal vigente Statuto ed alle condizioni contributive tempo per tempo vigenti per il personale di BPM.

Art. 17

Le Parti stabiliscono, in tema di Agevolazioni creditizie, quanto segue per il personale proveniente dalle banche cedenti:

a) in materia di condizioni che regolano i rapporti di conto corrente "al personale" le correlate agevolazioni su servizi bancari e le agevolazioni finanziarie, dalla data di efficacia giuridica (1.12.2008) troveranno piena applicazione la normativa e le disposizioni aziendali vigenti in BPM;
b) nel caso in cui, nel perimetro delle agenzie oggetto di cessione, vi fossero rapporti accesi ai dipendenti destinatari del presente accordo, detti rapporti verranno considerati asset di cessione così come previsto dal richiamato Accordo del 16 maggio 2008;
c) BPM continuerà ad assicurare al personale ceduto il mantenimento dei finanziamenti, dei mutui ed i prestiti già erogati alla data del conferimento, nelle misure in essere alla data del 30.11.2008, con trasferimento presso lo Sportello 050 C/C del Personale di Banca Popolare di Milano dei rapporti di conto corrente accesi presso gli sportelli oggetto di cessione. Su detti rapporti, BPM manterrà i tassi e le condizioni applicati alla data di efficacia giuridica per un periodo massimo di sei mesi, al fine di consentire un'analisi dettagliata e completa di ogni singola posizione e la relativa sistemazione in aderenza alle normative e disposizioni aziendali vigenti per il personale di BPM;
d) nel caso in cui vi fossero posizioni debitorie che superino i limiti delle agevolazioni previste in favore del personale della cessionaria, BPM consentirà il ripiano della quota eccedente mediante concessione di prestiti, anticipazioni dell'eventuale TFR disponibile, piani personalizzati di rientro, ecc.

Art. 18

BPM manterrà senza soluzione di continuità l'iscrizione del Personale alla organizzazione Sindacale firmataria del presente Accordo cui ciascun interessato abbia aderito alla data del 30.11.2008, fatte salve eventuali successive variazioni.
Sino al 31.3.2009 BPM accorderà agibilità sindacale previste per i segretari RSA ai dipendenti che ricoprivano tale incarico presso una delle unità operative oggetto delle cessioni di ramo d'azienda, o che risultino inseriti nella lista redatta da ABI all'inizio del corrente anno 2008.

Art. 19

BPM favorirà la pronta integrazione e valorizzazione professionale del personale complessivamente ceduto ricorrendo ad una adeguata formazione, anche al fine di consentire un corretto utilizzo delle diverse procedure.
Le Parti convengono sulla opportunità che le risorse siano inserite in appositi programmi i riqualificazione professionale finanziabili attraverso il ricorso al "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale dipendente dalle imprese di credito".
A tal fine le parti si danno atto:

  • che BPM ha ampiamente illustrato i contenuti del progetto formativo che forma parte integrante del presente verbale;
  • che i progetti sono funzionali alla realizzazione degli obiettivi di riqualificazione professionale del Personale ceduto;
  • che sussistono i requisiti ed i presupposti affinché BPM presenti istanza di accesso ai finanziamenti di cui all'art.5 comma 1 lettera a) del D.M. 158/2000 per i programmi formativi per riconversione e riqualificazione del personale coinvolto nella cessione del ramo d'azienda.

Art. 20

Banca Popolare di Milano subentrerà agli impegni assunti dalle Banche del Gruppo UniCredit in favore dei dipendenti ceduti che abbiano a suo tempo aderito alle forme di incentivazione all’esodo previste dal “Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit” del 3 agosto 2007 (e successive integrazioni e modifiche), da intendersi così integralmente richiamati, trascritti e recepiti quale parte integrante del presente accordo.

Pertanto, il personale ceduto che:
1. risultando in possesso dei requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia (cd. pensionamento diretto) abbia fatto pervenire entro le date previste dal richiamato Protocollo la propria proposta irrevocabile di risoluzione del rapporto di lavoro;
ovvero
2. abbia aderito entro le date previste dal richiamato Protocollo presso le società cedenti mediante presentazione alla rispettiva azienda dell'apposita domanda irrevocabile di accesso al Fondo di Solidarietà;
vedrà perfezionarsi la risoluzione del rapporto di lavoro da parte di Banca Popolare di Milano secondo termini, condizioni, regole e modalità stabiliti dai suddetti accordi che continueranno pertanto a trovare applicazione presso la Banca trasferitaria esclusivamente nei confronti del personale ceduto che, risultando in possesso dei requisiti ivi previsti, si sia avvalso della relativa disciplina.

Chiarimento a verbale
Le Parti firmatarie convengono che il personale interessato dalle forme di incentivazione all’esodo di cui al presente articolo continuerà, in via eccezionale, ad essere iscritto alle forme di copertura assistenziale operanti nel Gruppo UniCredit (UniCA) anche dopo il passaggio del ramo d’azienda a Banca Popolare di Milano, secondo le modalità previste per il personale delle rispettive banche cedenti.

* * *

Dichiarazione di Banca Popolare di Milano
In sede aziendale, entro il 31 agosto 2010 si terrà un incontro per sanare eventuali casi in cui il trattamento complessivo di cui al presente accordo abbia determinato, con riferimento alla struttura retributiva base e a parità di situazione, nel 2009 condizioni effettivamente peggiorative.

Dichiarazione congiunta
Banca Popolare di Milano e le proprie OO.SS. aziendali dichiarano che nel corso della prima riunione utile della Commissione Paritetica del Personale analizzeranno i casi relativi ai dipendenti interessati dal presente accordo che abbiano eventuali situazioni di inquadramento di natura professionale in corso di maturazione all’atto della cessione.

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