Fisac Cgil in Unicredito
accordo

VERBALE DI ACCORDO

In data 17 novembre 2008

tra

UniCredit, UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia,

e

Banca Carige, n

e le OO.SS. FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL e UILCA

si è convenuto quanto segue.

Premesso che

  • l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – con provvedimento del 18 settembre 2007 - ha subordinato l’autorizzazione concernente l’operazione  di fusione di Capitalia in UniCredit all’adozione di alcune misure idonee a superare eventuali effetti anticoncorrenziali dell’operazione stessa, tra cui il fatto che dovranno essere ceduti a soggetti terzi un certo numero di sportelli (da intendersi – per espressa indicazione della predetta Autorità - come il complesso organizzativo di beni, personale, sistemi e contratti in essere per garantire la piena operatività degli sportelli medesimi ) in determinate province italiane;
  • per effetto del citato provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (assunto ai sensi dell’art. 6, comma 2°, della Legge n.287/90), il Gruppo UniCredit è tenuto a ridurre la propria presenza territoriale mediante la complessiva cessione di n. 184 sportelli;

  • il 16 maggio 2008 e il 10 ottobre 2008 sono stati raggiunti gli accordi tra UniCredit (in qualità di Capogruppo) e Banca Carige S.p.A. per il trasferimento a quest’ultima del ramo d’azienda  costituito complessivamente da n° 40 sportelli (riportati in allegato, che costituisce parte integrante del presente verbale) di  UniCredit Banca SpA (4),  UniCredit Banca di Roma SpA (10),  Banco di Sicilia SpA (22) e  BipopCarire SpA (4), tutte Banche facenti parte del Gruppo UniCredit, comprensivi del personale e dei rapporti giuridici ad essi riferibili.
  • al ramo d’azienda sono adibiti complessivamente n° 194 Lavoratori/Lavoratrici (distribuiti nel modo indicato nel prospetto allegato), che continueranno a prestare la loro attività lavorativa alle dipendenze della Banca acquisente;
  • per la Banca Carige S.p.A. l’acquisizione degli sportelli si inserisce in un’ottica di rafforzamento commerciale attuato mediante l’ampliamento della presenza territoriale;
  • i Consigli di Amministrazione del Gruppo UniCredit e delle Banche cedenti hanno approvato il trasferimento previsto dal predetto accordo con Banca Carige S.p.A., dando quindi corso agli adempimenti necessari affinché la cessione dei rami d’Azienda siano giuridicamente efficaci, subordinatamente al conseguimento delle necessarie autorizzazioni,  a far data dal 1° dicembre 2008;
  • le suddette Società (cedenti e cessionarie) con lettere del  2 e 10 ottobre 2008  hanno pertanto provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
  • è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito a Banca Carige S.p.A.;
  • le Parti medesime, nell’incontro odierno, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento dei predetti rami di azienda, hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina normativa ed economica da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti alla Banca cessionaria.

Tutto ciò premesso, e fermo restando che le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo,

le Parti
convengono quanto segue.

 

Art. 1
A far data dall’1/12/2008, nei confronti del personale in questione troveranno applicazione la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente e tutte le normative nazionali di settore che disciplinano specifiche materie, nonché tutti gli accordi e disposizioni aziendali vigenti presso Carige, in quanto applicabili al personale entrato in Azienda a far data dall’1/12/2008, salvo quanto previsto dal presente Accordo.

Art.2
Il personale in questione conserva presso Carige l’inquadramento acquisito alla data del 30 novembre 2008, e continuerà ad essere adibito – ove possibile, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali – sostanzialmente alle medesime mansioni, ovvero a mansioni comunque riconducibili al citato inquadramento.

Al personale in questione Carige riconoscerà il solo eventuale automatismo di carriera (ovvero il corrispondente automatismo economico di equivalente importo) in corso di maturazione, alle condizioni e con le modalità e scadenze previste dai contratti integrativi e dagli accordi a latere applicati a ciascun interessato presso il precedente datore di lavoro (in sostituzione del successivo automatismo per lo stesso previsto secondo la normativa aziendale vigente in Carige), purché ciò determini un avanzamento nell’ambito della terza Area Professionale non oltre l’1/7/2010.

Per tutto il personale in questione, Carige farà salvo il solo eventuale inquadramento (ovvero il corrispondente trattamento economico) attualmente in corso di maturazione correlato allo svolgimento di determinate specifiche mansioni, che il personale interessato avrebbe acquisito secondo le regole contrattuali aziendalmente in atto presso la rispettiva Cedente, a condizione che il personale stesso continui ad espletare sostanzialmente le medesime mansioni, e purché ciò determini un avanzamento fino al primo livello dei Quadri Direttivi non oltre l’1/7/2010.

Per quanto concerne il personale il cui rapporto è regolato da contratto di apprendistato professionalizzante, Carige – fatte salve le causali di risoluzione e di venir meno del rapporto previste dalle normative di legge e di contratto - si impegna a trasformare i contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato con decorrenza 1/7/2010, ovvero alla naturale scadenza se anteriore alla predetta data.

Il personale attualmente in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato passerà alle dipendenze di Carige con contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall’1/12/2008, con previsione del periodo di prova a termini di CCNL.

Art. 3
Carige riconoscerà al personale in questione un trattamento economico complessivamente equivalente a quello goduto presso il precedente datore di lavoro, secondo le previsioni di cui al presente Accordo, salvo condizioni di miglior favore in essere presso Carige.

Al fine di cui al comma precedente, Carige raffronterà (fatto salvo quanto infra precisato) il complessivo trattamento economico - con riguardo alle voci economiche (di origine contrattuale collettiva, sia nazionale che aziendale) aventi natura retributiva, previdenziale ed assistenziale, secondo gli importi (in cifra fissa ovvero in percentuale) in essere alla data del 30/11/2008 - percepito dal personale interessato presso il precedente datore di lavoro alla data del 30 novembre 2008, ragguagliato ad anno, con il complessivo trattamento economico (come sopra definito), anch’esso ragguagliato ad anno, in atto presso Carige a far data dal 1° dicembre 2008.

Qualora dal raffronto in questione emerga che, presso il precedente datore di lavoro, il dipendente godeva di un trattamento globalmente superiore, Carige conserverà all’interessato il differenziale sotto forma di “assegno di mantenimento” (utile ai fini del trattamento di fine rapporto e per la contribuzione alla previdenza complementare e per la contribuzione AGO), suddiviso per dodici mensilità e assorbibile solo in caso di avanzamenti di carriera ovvero di riconoscimenti economici di analoga natura. Per i Quadri Direttivi, il predetto “assegno di mantenimento” assorbirà annualmente, fino a concorrenza, gli emolumenti tempo per tempo aziendalmente in atto, remunerativi delle prestazioni quali/quantitative eccedenti l’orario di riferimento.

Ciascun dipendente manterrà presso Carige l’eventuale parte eccedente lo standard di settore del premio di rendimento percepito presso il precedente datore di lavoro, sotto forma di assegno ad personam non assorbibile, rivalutabile nel tempo in relazione agli incrementi tabellari della voce “stipendio”, nonché, in caso di avanzamenti di carriera, secondo la percentuale tabellare della voce stipendio. In caso di assenze dal servizio o di giudizio professionale annuale negativo, detto assegno sarà disciplinato secondo le norme contrattuali vigenti presso Carige in materia di quota extra-standard del premio di rendimento.

Carige continuerà ad erogare ai singoli interessati gli eventuali emolumenti ad personam erogati dal precedente datore di lavoro aventi natura (oggettivamente documentata) sostanzialmente sostitutiva di avanzamenti di carriera, non rivenienti dall’applicazione di Accordi collettivi, nazionali e/o aziendali, negli importi in atto alla data del 30 novembre 2008. Detti emolumenti saranno assorbiti nel rispetto delle inerenti causali pattuite con l’interessato dal precedente datore di lavoro.

Al personale in questione che, presso il precedente datore di lavoro, alla data del 30/11/2008 risulta beneficiario di trattamenti, aventi natura sostanziale di “provvidenze per i disabili”, di entità superiore a quella prevista dall’art. 63 del CCNL 8/12/2008, Carige continuerà a corrispondere detti emolumenti nella misura in atto alla predetta data del 30/11/2008, comunque nel limite massimo annuo di € 2.500 lordi, non assorbibile né rivalutabile, alle condizioni e con le modalità tempo per tempo individuate dalla normativa contrattuale nazionale in materia, e ad integrale sostituzione degli analoghi importi tempo per tempo previsti dalla suddetta normativa contrattuale nazionale.

Al personale in questione che percepiva presso il precedente datore di lavoro l’Assegno di Pendolarismo, Carige continuerà a corrispondere detto emolumento fino alla data del 31/12/2011, sotto forma di assegno ad personam per 12 mensilità, e sarà costituito da una somma lorda pari a quella risultante dal cedolino-paga emesso dal precedente datore di lavoro nel mese di novembre 2008, ragguagliata a 20 giornate lavorative. Detto assegno verrà erogato nella misura di 1/20 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio presso l’unità di lavoro di attuale assegnazione ovvero presso altra unità di lavoro che disti dall’abituale dimora dell’interessato più di km. 25. In ogni caso, il predetto assegno non verrà più erogato in caso di trasferimento del percettore presso una nuova sede di lavoro, più prossima all’abituale dimora, che da quest’ultima disti fino ad un massimo di Km. 25.

Al personale in questione che, in applicazione di specifiche previsioni recate dal CIA vigente presso il precedente datore di lavoro, alla data del 30/11/2008 percepiva importi, aventi natura sostanziale di “borse di studio”, di entità superiore a quella prevista dall’art. 56 del CCNL 8/12/2007, detti emolumenti continueranno ad essere corrisposti nella misura in atto alla predetta data, non assorbibile né rivalutabile, fino al completamento del ciclo regolare delle scuole secondarie e nei limiti del corso legale di studio, ad integrale sostituzione degli analoghi importi tempo per tempo previsti dalla suddetta normativa contrattuale nazionale.

Al personale ceduto verrà riconosciuto, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali e in correlazione al periodo 1° gennaio/30 novembre 2008, il premio aziendale per l’esercizio 2008 nella misura di 11/12, con applicazione delle condizioni e degli importi definiti nell’Accordo del Gruppo UniCredit del 31 maggio 2008.

Per quanto concerne il restante 1/12, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali, al personale ceduto verrà riconosciuto il premio aziendale per l’esercizio 2008 secondo gli importi definiti per il personale della Banca Carige.

Fino all’anno 2015, qualora negli anni di rispettiva competenza il premio aziendale venisse aziendalmente erogato in misura inferiore a quella utilizzata nel raffronto di cui al presente articolo, overo non venisse erogato, le Parti si incontreranno per definire le modalità di mantenimento del livello retributivo di cui sopra.

Raccomandazione delle OO.SS.
Le OO.SS. raccomandano che in caso di prestazioni da parte dei Quadri Direttivi interessati al presente Accordo eccedenti l’orario di riferimento, che diano luogo all’erogazione di emolumenti, l’Azienda – anche a fronte dell’assorbimento previsto dal 3° comma del presente articolo 3 – proceda comunque alla erogazione di un emolumento.

Art. 4
In materia di previdenza complementare, nei confronti dei Lavoratori/Lavoratrici interessati dalla cessione del ramo di azienda di cui al presente Accordo e iscritti a forme pensionistiche complementari, si farà luogo all’applicazione delle vigenti norme di legge nonché degli Statuti/Regolamenti correlate a dette forme in tema di perdita dei requisiti di partecipazione.

In particolare, per le forme a capitalizzazione individuale, ogni interessato potrà richiedere di trasferire, riscattare ovvero mantenere la posizione previdenziale individuale maturata alla data di cessione.

Per quanto attiene l’iscrizione a forme a prestazione definita o a capitalizzazione collettiva – fatte salve eventuali specifiche previsioni dei correlati Statuti/Regolamenti in tema di trasferibilità dei contributi versati a proprio carico - ogni interessato manterrà esclusivamente il diritto, fermi i necessari presupposti, al conseguimento delle prestazioni in via differita.

A far data dal 1/12/2008, tutto il personale in questione potrà aderire alla forma di previdenza complementare prevista per i dipendenti di Carige entrati in azienda a far data dall’1/12/1991 (“FPA Carige”) alle condizioni tempo per tempo vigenti per tali dipendenti.

Resta espressamente inteso che il contributo aziendale alla previdenza complementare verrà erogato solo in caso di adesione al FPA Carige e che – in mancanza di tale adesione – il contributo stesso non verrà corrisposto in alcuna altra forma.

Al solo personale in questione che aderisca al FPA Carige, qualora risulti che alla data del 30 novembre 2008 percepiva presso il precedente datore di lavoro un contributo alla previdenza complementare più elevato di quello spettante ai sensi della normativa in materia vigente in Carige alla data dell’1/12/2008, verrà consentito, in via di prima applicazione, di optare, entro il 31 maggio 2009, per il mantenimento del differenziale monetario annuo tra i due suddetti contributi previdenziali, con equivalente recupero da parte dell’Azienda, in luogo della strutturazione del trattamento economico complessivo come delineata ai sensi dell’art. 3 che precede.

In particolare, qualora l’interessato opti per il suddetto mantenimento, l’Azienda darà corso al versamento al FPA Carige dell’ammontare complessivo annuo del predetto differenziale monetario, suddiviso in 12 mensilità, a titolo di “contributo aggiuntivo volontario e opzionale”, non assorbibile e non rivalutabile, comunque con recupero di tale ammontare monetario complessivo annuo, di norma nell’anno successivo a valere sugli emolumenti corrisposti nel mese di aprile.

Il predetto recupero verrà effettuato mediante l’inserimento nel cedolino-paga di una voce negativa lorda denominata “recupero contributo aggiuntivo volontario e opzionale”.

In via di prima applicazione, il “contributo aggiuntivo volontario e opzionale” verrà versato al FPA Carige in coincidenza col pagamento delle competenze del mese di giugno 2009, anche con riferimento ai pregressi mesi di servizio in Carige.

La suddetta opzione avrà valenza fino al 31/12/2010, e successivamente verrà prorogata automaticamente di anno in anno, salvo diversa volontà espressa dall’interessato di propria iniziativa, e pervenuta alla Banca entro il 30 novembre.

Dichiarazione dell’Azienda
Banca Carige si dichiara disponibile ad erogare un contributo straordinario una tantum al FPA Carige, a titolo di bonus d’ingresso, ai dipendenti che alla data del 30/11/2008 erano iscritti alla Sezione I del “Fondo Pensioni per il Personale delle Aziende del Gruppo Unicredito Italiano” di entità pari a:

  • € 8.000, per coloro che alla predetta data del 30/11/2008 hanno fino a 50 anni di età anagrafica;
  • € 5.000, per coloro che alla predetta data del 30/11/2008 hanno più di 50 anni di età anagrafica;

in considerazione della specifiche peculiarità della posizione previdenziale del personale in questione.

Il suddetto contributo straordinario una tantum verrà erogato, a ciascun interessato, all’atto dell’iscrizione al FPA Carige.

Art. 5
In materia di assistenza sanitaria, le Parti si danno atto che il personale delle Banche cedenti interessato dalle richiamate cessioni e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria in essere presso le suddette Aziende del Gruppo UniCredit, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse sino al 31 dicembre 2008 per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali tempo per tempo vigenti.

A far data dall’1/1/2009, il personale in questione potrà iscriversi alla Forma di Assistenza Sanitaria in essere per i dipendenti di Carige alle condizioni ivi vigenti.

Art. 6
Da parte delle Banche cedenti verrà erogato ai dipendenti ceduti la quota del premio di anzianità/fedeltà attualmente in corso di maturazione relativa all’anzianità di servizio maturata presso la stessa secondo i criteri/importi previsti presso la rispettiva azienda cedente alla data di efficacia giuridica del trasferimento di cui al presente accordo.

La cessionaria erogherà ai dipendenti in questione il premio di anzianità in misura proporzionale al periodo di servizio prestato presso Carige, al raggiungimento dell’anzianità prevista dalla normativa contrattuale aziendale di Carige per il restante personale (allo stato: 25 anni), computandosi a tal fine l’anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati presso il precedente datore di lavoro alla data del 30 novembre 2008.

Art. 7
Il personale in questione, fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di settore in materia di mobilità territoriale, potrà essere trasferito fino al 31/7/2009 solo consensualmente, qualora l’unità produttiva di nuova assegnazione disti dall’attuale assegnazione oltre Km. 45, salvo che il trasferimento costituisca avvicinamento all’abituale dimora (intendendosi per tale il recapito ufficialmente comunicato all’Azienda) dell’interessato, ovvero riguardi dipendenti inseriti nel 3° o nel 4° Livello dei Quadri Direttivi, ovvero riguardi personale preposto o da preporre ad unità operative che prevedono un servizio alla clientela, comunque denominate.

Art.8
La Banca cedente continuerà ad assicurare al personale ceduto il mantenimento delle condizioni e misure tempo per tempo applicate al personale di UniCredit relativamente ai finanziamenti per i mutui ed i prestiti in essere presso gli sportelli del Gruppo cedente alla data del 30 novembre 2008 già erogati o già deliberati alla data del trasferimento del ramo d’azienda di cui al presente accordo e legati al conto corrente su cui è attualmente accreditata la retribuzione.

Al personale in questione, beneficiario di mutui regolati alle condizioni in atto presso il precedente datore di lavoro, verrà consentito di rinegoziare il mutuo stesso, nella sua interezza, con applicazione delle disposizioni tutte che regolano le diverse tipologie di mutui previste per il personale dipendente di Carige.

In materia di condizioni che regolano i rapporti di conto corrente “al personale”, le correlate agevolazioni sui servizi bancari, e le agevolazioni finanziarie, trovano piena applicazione le disposizioni aziendalmente vigenti in Carige.

In caso di posizioni debitorie in atto presso il precedente datore di lavoro che superino i limiti delle agevolazioni previste in favore del personale di Carige, l’Azienda consentirà il ripiano della quota eccedente da parte degli interessati mediante il ricorso a:

  • concessione di prestiti personali;
  • cessione del quinto dello stipendio;
  • anticipazioni dell’eventuale TFR disponibile, non destinato a previdenza complementare;
  • erogazione di mutuo ipotecario rientrante nel c.d. “terzo plafond”.

In caso di situazioni debitorie non ripianabili mediante le suddette concessioni, l’Azienda si dichiara disponibile ad individuare, caso per caso, soluzioni idonee a consentire il graduale rientro delle esposizioni.

Art. 9
Il personale in questione con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di conservare presso Carige il contratto part time già in essere alla data del 30 novembre 2008, alle medesime condizioni. Qualora il rapporto part time sia a tempo determinato, il contratto sarà automaticamente prorogato alla scadenza, alle medesime condizioni e per ulteriori 24 mesi, salvo diversa richiesta dell’interessato.

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno, l’eventuale “assegno di mantenimento” percepito dall’interessato in applicazione dell’art. 3 che precede sarà mantenuto nell’importo originariamente definito, fatta comunque salva l’applicazione delle causali di assorbimento previste dal predetto art. 3.

Art. 10
Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 94 (6° comma) CCNL 8 dicembre 2008 relative al personale interessato, la Banca subentra in tutte le posizioni di debito / credito maturate presso le Banche cedenti fino al 30 novembre 2008, secondo le risultanze fornite dalle cedenti stesse.

In via del tutto eccezionale (stante l’uscita dal Gruppo Unicredit), da parte della Banca cedente verranno monetizzati ai dipendenti in servizio nelle filiali oggetto di cessione, su richiesta dell’interessato, i giorni di ferie maturati e non goduti alla data di cessione e liquidabili in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 11
Banca Carige subentrerà agli impegni assunti dalle Banche del Gruppo UniCredit in favore dei dipendenti ceduti che abbiano a suo tempo aderito alle forme di incentivazione all’esodo previste dal “Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit” del 3 agosto 2007 (e successive integrazioni e modifiche), da intendersi così integralmente richiamati, trascritti e recepiti quale parte integrante del presente accordo.

Pertanto, il personale ceduto che:

  1. risultando in possesso dei requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia (cd. pensionamento diretto) abbia fatto pervenire entro le date previste dal richiamato Protocollo la propria proposta irrevocabile di risoluzione del rapporto di lavoro;
    ovvero
  2. abbia aderito entro le date previste dal richiamato Protocollo presso le società cedenti mediante presentazione alla rispettiva azienda dell'apposita domanda irrevocabile di accesso al Fondo di Solidarietà;

vedrà perfezionarsi la risoluzione del rapporto di lavoro da parte di Banca Carige secondo termini, condizioni, regole e modalità stabiliti dai suddetti accordi che continueranno pertanto a trovare applicazione presso la Banca trasferitaria esclusivamente nei confronti del personale ceduto che, risultando in possesso dei requisiti ivi previsti, si sia avvalso della relativa disciplina.

Resta inteso che il personale in argomento che risolverà il rapporto di lavoro in applicazione del citato Accordo 3/8/2007:

  • potrà restare iscritto alla forme di copertura assistenziale prevista per il personale di Banca Carige, alle condizioni in atto per il personale in servizio, fino alla maturazione dei requisiti AGO;

  • potrà continuare ad essere iscritto al “FPA Carige”, con le condizioni in atto al momento della cessazione dal servizio, fino alla maturazione dei requisiti AGO.

Art. 12
Carige, anche anteriormente all’ingresso in azienda del personale in questione, fornirà allo stesso gli opportuni supporti formativi, idonei a favorirne il proficuo inserimento.

Art. 13
Carige manterrà senza soluzione di continuità l’iscrizione del personale in questione alla Organizzazione Sindacale, firmataria del presente accordo, cui ciascun interessato risulta aderente alla data del 30/11/2008, e ad accordare comunque, fino al 31/12/2011, le agibilità sindacali previste per i Segretari RSA che ricoprivano tale incarico al 2/10/2008.

Art. 14
Al fine di verificare l’applicazione delle previsioni recate dal presente Accordo, la Banca cessionaria e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Banca Carige si incontreranno entro il 31/12/2010.

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