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VERBALE DI ACCORDO |
In data 17 novembre 2008 tra UniCredit, UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia, e Banca Carige, n e le OO.SS. FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL e UILCA si è convenuto quanto segue. Premesso che
Tutto ciò premesso, e fermo restando che le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti
Art. 1 Per tutto il personale in questione, Carige farà salvo il solo eventuale inquadramento (ovvero il corrispondente trattamento economico) attualmente in corso di maturazione correlato allo svolgimento di determinate specifiche mansioni, che il personale interessato avrebbe acquisito secondo le regole contrattuali aziendalmente in atto presso la rispettiva Cedente, a condizione che il personale stesso continui ad espletare sostanzialmente le medesime mansioni, e purché ciò determini un avanzamento fino al primo livello dei Quadri Direttivi non oltre l’1/7/2010. Per quanto concerne il personale il cui rapporto è regolato da contratto di apprendistato professionalizzante, Carige – fatte salve le causali di risoluzione e di venir meno del rapporto previste dalle normative di legge e di contratto - si impegna a trasformare i contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato con decorrenza 1/7/2010, ovvero alla naturale scadenza se anteriore alla predetta data. Il personale attualmente in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato passerà alle dipendenze di Carige con contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall’1/12/2008, con previsione del periodo di prova a termini di CCNL. Al fine di cui al comma precedente, Carige raffronterà (fatto salvo quanto infra precisato) il complessivo trattamento economico - con riguardo alle voci economiche (di origine contrattuale collettiva, sia nazionale che aziendale) aventi natura retributiva, previdenziale ed assistenziale, secondo gli importi (in cifra fissa ovvero in percentuale) in essere alla data del 30/11/2008 - percepito dal personale interessato presso il precedente datore di lavoro alla data del 30 novembre 2008, ragguagliato ad anno, con il complessivo trattamento economico (come sopra definito), anch’esso ragguagliato ad anno, in atto presso Carige a far data dal 1° dicembre 2008. Qualora dal raffronto in questione emerga che, presso il precedente datore di lavoro, il dipendente godeva di un trattamento globalmente superiore, Carige conserverà all’interessato il differenziale sotto forma di “assegno di mantenimento” (utile ai fini del trattamento di fine rapporto e per la contribuzione alla previdenza complementare e per la contribuzione AGO), suddiviso per dodici mensilità e assorbibile solo in caso di avanzamenti di carriera ovvero di riconoscimenti economici di analoga natura. Per i Quadri Direttivi, il predetto “assegno di mantenimento” assorbirà annualmente, fino a concorrenza, gli emolumenti tempo per tempo aziendalmente in atto, remunerativi delle prestazioni quali/quantitative eccedenti l’orario di riferimento. Ciascun dipendente manterrà presso Carige l’eventuale parte eccedente lo standard di settore del premio di rendimento percepito presso il precedente datore di lavoro, sotto forma di assegno ad personam non assorbibile, rivalutabile nel tempo in relazione agli incrementi tabellari della voce “stipendio”, nonché, in caso di avanzamenti di carriera, secondo la percentuale tabellare della voce stipendio. In caso di assenze dal servizio o di giudizio professionale annuale negativo, detto assegno sarà disciplinato secondo le norme contrattuali vigenti presso Carige in materia di quota extra-standard del premio di rendimento. Al personale in questione che, presso il precedente datore di lavoro, alla data del 30/11/2008 risulta beneficiario di trattamenti, aventi natura sostanziale di “provvidenze per i disabili”, di entità superiore a quella prevista dall’art. 63 del CCNL 8/12/2008, Carige continuerà a corrispondere detti emolumenti nella misura in atto alla predetta data del 30/11/2008, comunque nel limite massimo annuo di € 2.500 lordi, non assorbibile né rivalutabile, alle condizioni e con le modalità tempo per tempo individuate dalla normativa contrattuale nazionale in materia, e ad integrale sostituzione degli analoghi importi tempo per tempo previsti dalla suddetta normativa contrattuale nazionale. Al personale in questione che percepiva presso il precedente datore di lavoro l’Assegno di Pendolarismo, Carige continuerà a corrispondere detto emolumento fino alla data del 31/12/2011, sotto forma di assegno ad personam per 12 mensilità, e sarà costituito da una somma lorda pari a quella risultante dal cedolino-paga emesso dal precedente datore di lavoro nel mese di novembre 2008, ragguagliata a 20 giornate lavorative. Detto assegno verrà erogato nella misura di 1/20 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio presso l’unità di lavoro di attuale assegnazione ovvero presso altra unità di lavoro che disti dall’abituale dimora dell’interessato più di km. 25. In ogni caso, il predetto assegno non verrà più erogato in caso di trasferimento del percettore presso una nuova sede di lavoro, più prossima all’abituale dimora, che da quest’ultima disti fino ad un massimo di Km. 25. Al personale in questione che, in applicazione di specifiche previsioni recate dal CIA vigente presso il precedente datore di lavoro, alla data del 30/11/2008 percepiva importi, aventi natura sostanziale di “borse di studio”, di entità superiore a quella prevista dall’art. 56 del CCNL 8/12/2007, detti emolumenti continueranno ad essere corrisposti nella misura in atto alla predetta data, non assorbibile né rivalutabile, fino al completamento del ciclo regolare delle scuole secondarie e nei limiti del corso legale di studio, ad integrale sostituzione degli analoghi importi tempo per tempo previsti dalla suddetta normativa contrattuale nazionale. Al personale ceduto verrà riconosciuto, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali e in correlazione al periodo 1° gennaio/30 novembre 2008, il premio aziendale per l’esercizio 2008 nella misura di 11/12, con applicazione delle condizioni e degli importi definiti nell’Accordo del Gruppo UniCredit del 31 maggio 2008. Per quanto concerne il restante 1/12, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali, al personale ceduto verrà riconosciuto il premio aziendale per l’esercizio 2008 secondo gli importi definiti per il personale della Banca Carige. Fino all’anno 2015, qualora negli anni di rispettiva competenza il premio aziendale venisse aziendalmente erogato in misura inferiore a quella utilizzata nel raffronto di cui al presente articolo, overo non venisse erogato, le Parti si incontreranno per definire le modalità di mantenimento del livello retributivo di cui sopra. Raccomandazione delle OO.SS. In particolare, per le forme a capitalizzazione individuale, ogni interessato potrà richiedere di trasferire, riscattare ovvero mantenere la posizione previdenziale individuale maturata alla data di cessione. Per quanto attiene l’iscrizione a forme a prestazione definita o a capitalizzazione collettiva – fatte salve eventuali specifiche previsioni dei correlati Statuti/Regolamenti in tema di trasferibilità dei contributi versati a proprio carico - ogni interessato manterrà esclusivamente il diritto, fermi i necessari presupposti, al conseguimento delle prestazioni in via differita. A far data dal 1/12/2008, tutto il personale in questione potrà aderire alla forma di previdenza complementare prevista per i dipendenti di Carige entrati in azienda a far data dall’1/12/1991 (“FPA Carige”) alle condizioni tempo per tempo vigenti per tali dipendenti. Resta espressamente inteso che il contributo aziendale alla previdenza complementare verrà erogato solo in caso di adesione al FPA Carige e che – in mancanza di tale adesione – il contributo stesso non verrà corrisposto in alcuna altra forma. Al solo personale in questione che aderisca al FPA Carige, qualora risulti che alla data del 30 novembre 2008 percepiva presso il precedente datore di lavoro un contributo alla previdenza complementare più elevato di quello spettante ai sensi della normativa in materia vigente in Carige alla data dell’1/12/2008, verrà consentito, in via di prima applicazione, di optare, entro il 31 maggio 2009, per il mantenimento del differenziale monetario annuo tra i due suddetti contributi previdenziali, con equivalente recupero da parte dell’Azienda, in luogo della strutturazione del trattamento economico complessivo come delineata ai sensi dell’art. 3 che precede. In particolare, qualora l’interessato opti per il suddetto mantenimento, l’Azienda darà corso al versamento al FPA Carige dell’ammontare complessivo annuo del predetto differenziale monetario, suddiviso in 12 mensilità, a titolo di “contributo aggiuntivo volontario e opzionale”, non assorbibile e non rivalutabile, comunque con recupero di tale ammontare monetario complessivo annuo, di norma nell’anno successivo a valere sugli emolumenti corrisposti nel mese di aprile. Il predetto recupero verrà effettuato mediante l’inserimento nel cedolino-paga di una voce negativa lorda denominata “recupero contributo aggiuntivo volontario e opzionale”. In via di prima applicazione, il “contributo aggiuntivo volontario e opzionale” verrà versato al FPA Carige in coincidenza col pagamento delle competenze del mese di giugno 2009, anche con riferimento ai pregressi mesi di servizio in Carige. La suddetta opzione avrà valenza fino al 31/12/2010, e successivamente verrà prorogata automaticamente di anno in anno, salvo diversa volontà espressa dall’interessato di propria iniziativa, e pervenuta alla Banca entro il 30 novembre. Dichiarazione dell’Azienda
in considerazione della specifiche peculiarità della posizione previdenziale del personale in questione. Il suddetto contributo straordinario una tantum verrà erogato, a ciascun interessato, all’atto dell’iscrizione al FPA Carige. A far data dall’1/1/2009, il personale in questione potrà iscriversi alla Forma di Assistenza Sanitaria in essere per i dipendenti di Carige alle condizioni ivi vigenti. La cessionaria erogherà ai dipendenti in questione il premio di anzianità in misura proporzionale al periodo di servizio prestato presso Carige, al raggiungimento dell’anzianità prevista dalla normativa contrattuale aziendale di Carige per il restante personale (allo stato: 25 anni), computandosi a tal fine l’anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati presso il precedente datore di lavoro alla data del 30 novembre 2008. Al personale in questione, beneficiario di mutui regolati alle condizioni in atto presso il precedente datore di lavoro, verrà consentito di rinegoziare il mutuo stesso, nella sua interezza, con applicazione delle disposizioni tutte che regolano le diverse tipologie di mutui previste per il personale dipendente di Carige. In materia di condizioni che regolano i rapporti di conto corrente “al personale”, le correlate agevolazioni sui servizi bancari, e le agevolazioni finanziarie, trovano piena applicazione le disposizioni aziendalmente vigenti in Carige. In caso di posizioni debitorie in atto presso il precedente datore di lavoro che superino i limiti delle agevolazioni previste in favore del personale di Carige, l’Azienda consentirà il ripiano della quota eccedente da parte degli interessati mediante il ricorso a:
In caso di situazioni debitorie non ripianabili mediante le suddette concessioni, l’Azienda si dichiara disponibile ad individuare, caso per caso, soluzioni idonee a consentire il graduale rientro delle esposizioni. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno, l’eventuale “assegno di mantenimento” percepito dall’interessato in applicazione dell’art. 3 che precede sarà mantenuto nell’importo originariamente definito, fatta comunque salva l’applicazione delle causali di assorbimento previste dal predetto art. 3. In via del tutto eccezionale (stante l’uscita dal Gruppo Unicredit), da parte della Banca cedente verranno monetizzati ai dipendenti in servizio nelle filiali oggetto di cessione, su richiesta dell’interessato, i giorni di ferie maturati e non goduti alla data di cessione e liquidabili in base alle vigenti disposizioni di legge. Pertanto, il personale ceduto che:
vedrà perfezionarsi la risoluzione del rapporto di lavoro da parte di Banca Carige secondo termini, condizioni, regole e modalità stabiliti dai suddetti accordi che continueranno pertanto a trovare applicazione presso la Banca trasferitaria esclusivamente nei confronti del personale ceduto che, risultando in possesso dei requisiti ivi previsti, si sia avvalso della relativa disciplina. Resta inteso che il personale in argomento che risolverà il rapporto di lavoro in applicazione del citato Accordo 3/8/2007:
Art. 12 |