Il giorno 18 novembre 2008, in Milano
UniCredit,
UniCredit Banca di Roma,
Banco di Sicilia,
Banca Popolare Sant’Angelo,
e
le Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA,
premesso che:
-> l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - con provvedimento del 18 settembre 2007 - ha subordinato l'autorizzazione concernente l'operazione di fusione di Capitalia in UniCredit all'adozione di alcune misure idonee a superare eventuali effetti anticoncorrenziali dell'operazione stessa, tra cui il fatto che dovranno essere ceduti a soggetti terzi un certo numero di sportelli (da intendersi - per espressa indicazione della predetta Autorità - come il complesso organizzativo di beni, personale, sistemi e contratti in essere per garantire la piena operatività degli sportelli medesimi) in determinate province italiane;
-> per effetto del citato provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Gruppo UniCredit è tenuto a ridurre la propria presenza territoriale mediante la complessiva cessione di n° 184 sportelli;
-> il 16 maggio 2008 è stato raggiunto l’accordo tra UniCredit (in qualità di Capogruppo) e Banca Sant’Angelo per il trasferimento a quest’ultima del ramo d’azienda costituito complessivamente da n° 3 sportelli ricompresi tra quelli oggetto del citato provvedimento dell’Autorità Garante;
-> i citati n° 3 sportelli (dettagliati in allegato, parte integrante del presente verbale), comprensivi del personale e dei rapporti giuridici ad essi riferibili, provengono da UniCredit Banca di Roma SpA (1), Banco di Sicilia SpA (2);
-> al predetto ramo d’azienda sono adibiti complessivamente n° 24 Lavoratori/Lavoratrici (distribuiti nel modo indicato nel già citato allegato), che proseguiranno la loro attività lavorativa alle dipendenze della Banca acquisente;
-> per la Banca Popolare Sant’Angelo l’acquisizione degli sportelli si inserisce in un’ottica di rafforzamento commerciale attuato mediante l’ampliamento della presenza territoriale;
-> i Consigli di Amministrazione delle Aziende interessate hanno approvato il trasferimento del ramo d’azienda in parola, dando quindi corso agli adempimenti necessari affinché il trasferimento medesimo sia giuridicamente efficace, subordinatamente al conseguimento delle necessarie autorizzazioni, a far data dal 1° dicembre 2008;
-> le suddette Società, con lettera del 2 ottobre 2008, hanno pertanto provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
-> è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati;
le Parti medesime,
tutto quanto sopra premesso e considerato,
- dopo un approfondito esame di tutte le tematiche
inerenti al conferimento dei predetti rami di azienda -
hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto,
convenendo la seguente disciplina normativa ed economica
da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti alla Banca cessionaria;
Art. 1 (Premessa)
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.
Art. 2 (Art. 2112 c.c.)
Dalla data del trasferimento (1° dicembre 2008) la titolarità dei rapporti di lavoro del personale degli sportelli di cui in premessa prosegue, senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 CC, alle dipendenze della Banca cessionaria.
Con effetto dalla data di efficacia della cessione (1° dicembre 2008) cesserà di produrre effetto ogni e qualsiasi accordo ed intesa, anche riveniente da delibere aziendali, in essere presso l'Azienda cedente e quelle dalla stessa nel tempo incorporate.
Dalla predetta data la Banca cessionaria applicherà nei confronti del personale ceduto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito, nonché gli ulteriori accordi e disposizioni aziendali vigenti presso la stessa applicabili al personale della cessionaria a far data dal 1° dicembre 2008, con le modifiche/integrazioni in appresso specificate.
Art. 3 (Ad personam - Misure di mantenimento)
Fermo restando quanto previsto dall’ art. 2 che precede, al Personale in servizio nelle filiali oggetto di cessione verrà riconosciuto, in tema di trattamento economico, un assegno “ad personam di mantenimento ex intesa 18 novembre 2008” costituito dagli ad personam presenti alla data di cessione. Tale assegno “ad personam di mantenimento ex intesa 18 novembre 2008”, non rivalutabile, sarà suddiviso in 13 mensilità.
Art. 4 (Buono pasto - Misure di mantenimento)
Verrà altresì valorizzata nell’ad personam di cui all’art. 3, la differenza dell’importo del buono pasto tra quanto previsto nelle aziende cedenti e quanto previsto nella banca acquirente.
Art. 5 (Assistenza sanitaria - Misure di mantenimento)
Verrà inoltre valorizzata nell’ad personam di cui all’art. 3 l’eventuale differenza tra il contributo azienda per l’assistenza sanitaria previsto nelle aziende cedenti e quello previsto nella banca acquirente.
Tale assegno “ad personam di mantenimento ex intesa 18 novembre 2008”, sarà assorbibile solo per effetto di eventuali futuri incrementi del contributo della Banca acquirente per l’assistenza sanitaria.
Art. 6 (Provvidenze per disabili - Misure di mantenimento)
Al personale in questione che, presso le banche cedenti, alla data del 30/11/2008 risulta beneficiario di trattamenti, aventi natura sostanziale di “provvidenze per i disabili”, di entità superiore a quella prevista dall’art. 63 del CCNL 8/12/2007, Banca Popolare Sant’Angelo continuerà a corrispondere detto istituto nella misura in atto alla predetta data del 30/11/2008, comunque nel limite massimo annuo di € 2.500 lordi, sotto forma di “ad personam di mantenimento ex intesa 18 novembre 2008” non assorbibile né rivalutabile, alle condizioni e con le modalità tempo per tempo individuate dalla normativa contrattuale nazionale in materia, e ad integrale sostituzione degli analoghi importi tempo per tempo previsti dalla suddetta normativa contrattuale nazionale.
Art. 7 (Surplus ex premio di rendimento - Misure di mantenimento)
Dalla data del trasferimento (1° dicembre 2008), al personale in servizio nelle filiali oggetto della cessione verrà riconosciuto il surplus ex premio di rendimento secondo quanto in essere nelle banche cedenti sotto forma di "Assegno ad personam surplus ex premio di rendimento", non rivalutabile, assorbibile secondo le modalità previste dal CCNL di settore per l’istituto del “surplus ex premio di rendimento” e in caso di passaggio alla categoria dei quadri di 3° o di 4° livello.
Art. 8 (Premio Aziendale)
Al personale ceduto verrà riconosciuto, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali e in correlazione al periodo 1° gennaio/30 novembre 2008, il premio aziendale per l’esercizio 2008 nella misura di 11/12, con applicazione delle condizioni e degli importi definiti nell’Accordo del Gruppo UniCredit del 31 maggio 2008.
Per quanto concerne il restante 1/12, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali, al personale ceduto verrà riconosciuto il premio aziendale per l’esercizio 2008 secondo gli importi definiti per il personale della Banca trasferitaria.
Art. 9 (Assistenza sanitaria)
In materia di assistenza sanitaria, le Parti si danno atto che il personale delle Banche cedenti interessato dalle richiamate cessioni e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria in essere presso le suddette Aziende del Gruppo UniCredit, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse sino al 31 dicembre 2008 per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali vigenti.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, il personale in servizio nelle filiali oggetto della cessione fruirà dell’ assistenza sanitaria alle condizioni disciplinate dal C.I.A. della Banca Popolare Sant’Angelo tempo per tempo vigente.
Art. 10 (Previdenza complementare)
In materia di previdenza complementare, nei confronti dei Lavoratori/Lavoratrici interessati dalla cessione del ramo di azienda di cui al presente Accordo e iscritti a forme pensionistiche complementari, si farà luogo all’applicazione delle vigenti norme di legge nonché degli Statuti/Regolamenti correlate a dette forme in tema di perdita dei requisiti di partecipazione.
In particolare, per le forme a capitalizzazione individuale, ogni interessato potrà richiedere di trasferire, riscattare ovvero mantenere la posizione previdenziale individuale maturata alla data di cessione.
Per quanto attiene l’iscrizione a forme a prestazione definita o a capitalizzazione collettiva – fatte salve eventuali specifiche previsioni dei correlati Statuti/Regolamenti in tema di trasferibilità dei contributi versati a proprio carico - ogni interessato manterrà esclusivamente il diritto, fermi i necessari presupposti, al conseguimento delle prestazioni in via differita.
A decorrere dalla data del trasferimento (1° dicembre 2008) il personale in servizio nelle filiali oggetto della cessione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge, di contratto e regolamentari/statutarie, potrà aderire alla previdenza complementare prevista per i dipendenti della Banca Popolare Sant’Angelo alle condizioni disciplinate dagli accordi della BPSA tempo per tempo vigenti.
L’istituto “incremento fondo aziendale di previdenza”, di cui al contratto integrativo del 28 febbraio 2008 della BPSA, verrà riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale in servizio nelle filiali oggetto della cessione considerando l’anzianità maturata nelle banche cedenti.
Art. 11 (Premio anzianità/fedeltà)
Da parte della Banca cedente verrà erogato ai dipendenti ceduti la quota del premio di anzianità/fedeltà attualmente in corso di maturazione relativa all’anzianità di servizio maturata presso la stessa secondo i criteri/importi previsti presso la rispettiva azienda cedente alla data di efficacia giuridica del trasferimento di cui al presente accordo.
A decorrere dalla data del trasferimento (1° dicembre 2008) al personale oggi in servizio nelle filiali oggetto della cessione verrà riconosciuto il premio di fedeltà, previsto dall’accordo sindacale BPSA del 28 febbraio 2008, alle seguenti condizioni:
• riconoscimento della anzianità di servizio maturata presso la banche cedenti ai soli fini della maturazione del diritto;
• riconoscimento della sola anzianità di servizio maturata presso la banca cessionaria ai fini della corrispondente quantificazione della quota parte del premio.
Art 12 (Condizioni dipendenti)
La Banca cedente continuerà ad assicurare al personale ceduto il mantenimento delle condizioni e misure tempo per tempo applicate al personale della Banca cedente relativamente ai finanziamenti per i mutui ed i prestiti in essere presso gli sportelli del Gruppo cedente alla data del 30 novembre 2008 già erogati o già deliberati alla data del trasferimento del ramo d’azienda di cui al presente accordo e legati al conto corrente su cui è attualmente accreditata la retribuzione.
In caso di posizioni debitorie in atto presso le banche cedenti che superino i limiti delle agevolazioni previste in favore del personale della BPSA, l’Azienda consentirà il ripiano della quota eccedente da parte degli interessati mediante il ricorso a:
• concessione di prestiti personali;
• cessione del quinto dello stipendio;
• anticipazioni dell’eventuale TFR disponibile, non destinato a previdenza complementare.
Art. 13 (Sedi di servizio, orario di lavoro e di sportello)
Al Personale in servizio nelle filiali oggetto di acquisizione, viene confermata, al momento della cessione, la sede di servizio.
Si terrà conto, in futuro, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio, di eventuali richieste di trasferimento ad altra sede.
La banca, per un periodo di 12 mesi, si impegna a mantenere invariata la sede di lavoro, alla data di cessione, per tutti i dipendenti oggetto della medesima.
La banca, inoltre, per i successivi 12 mesi, in caso di trasferimenti ad altre sedi, si dichiara disponibile a valutare positivamente la ricerca della volontarietà, anche con riferimento a particolari e comprovate condizioni personali e/o famigliari dei lavoratori interessati.
Per l’orario di lavoro e di sportello si applicherà quello vigente in BPSA.
Art. 14 (Ferie)
Il montante di ferie e banca delle ore maturati e non goduti alla data di cessione verranno trasferiti alla banca acquirente e saranno fruibili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
In via del tutto eccezionale (stante l’uscita dal Gruppo UniCredit), da parte della Banche cedenti verranno monetizzati ai dipendenti in servizio nelle filiali oggetto di cessione, su richiesta dell’interessato, i giorni di ferie maturati e non goduti alla data di cessione e liquidabili in base alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 15 (Indennità di pendolarismo)
L' eventuale "indennità di pendolarismo" in atto erogata al Personale in servizio nelle filiali oggetto di cessione, verrà riconosciuta a titolo di RIMBORSO SPESE -ad personam per dodici mensilità- fino al permanere dello stato di pendolarismo che la ha generata.
Art 16 (Fondo di solidarietà)
La Banca Popolare Sant’Angelo subentrerà agli impegni assunti dalle Banche del Gruppo UniCredit in favore dei dipendenti ceduti che abbiano a suo tempo aderito alle forme di incentivazione all’esodo previste dal “Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit” del 3 agosto 2007 (e successive integrazioni e modifiche), da intendersi così integralmente richiamati, trascritti e recepiti quale parte integrante del presente accordo, salvo le modifiche di cui al presente articolo.
Pertanto, il personale ceduto che:
1. risultando in possesso dei requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia (cd. pensionamento diretto) abbia fatto pervenire entro le date previste dal richiamato Protocollo la propria proposta irrevocabile di risoluzione del rapporto di lavoro;
ovvero
2. abbia aderito entro le date previste dal richiamato Protocollo presso le società cedenti mediante presentazione alla rispettiva azienda dell'apposita domanda irrevocabile di accesso al Fondo di Solidarietà,
vedrà perfezionarsi la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Banca Popolare Sant’Angelo secondo termini, condizioni, regole e modalità stabiliti dai suddetti accordi che continueranno pertanto a trovare applicazione presso la Banca trasferitaria esclusivamente nei confronti del personale ceduto che, risultando in possesso dei requisiti ivi previsti, si sia avvalso della relativa disciplina.
Resta inteso che il personale in argomento che risolverà il rapporto di lavoro in applicazione del citato Accordo 3/8/2007:
- potrà restare iscritto alla forme di copertura assistenziale prevista per il personale della BPSA, alle condizioni in atto per il personale in servizio, fino alla maturazione dei requisiti AGO;
- potrà continuare ad essere iscritto ad una delle forme di previdenza integrativa aziendale previste per il personale BPSA, con le condizioni in atto al momento della cessazione dal servizio, fino alla maturazione dei requisiti AGO.
Art. 17 (Part-time)
Il personale in questione con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di conservare presso BPSA il contratto part time già in essere alla data del 30 novembre 2008, alle medesime condizioni. Qualora il rapporto part time sia a tempo determinato, il contratto sarà automaticamente prorogato alla scadenza, alle medesime condizioni e per ulteriori 36 mesi, salvo diversa richiesta dell’interessato.
Art. 18 (Iscrizione sindacale)
Banca Popolare Sant’Angelo manterrà senza soluzione di continuità l’iscrizione del personale in questione alla Organizzazione Sindacale, firmataria del presente accordo, cui ciascun interessato risulta aderente alla data del 30/11/2008, fino a diversa manifestazione di volontà dell’interessato.
Art. 19 (Incontro di verifica)
Al fine di verificare l’applicazione delle previsioni recate dal presente Accordo, la Banca cessionaria e le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Banca Popolare Sant’Angelo si incontreranno entro il 31/12/2009.
Art. 20 (Contributo alloggio)
Il personale che alla data di acquisizione (1° dicembre 2008), risulta destinatario di un trattamento di “contributo alloggio”, continuerà a percepire il trattamento medesimo secondo le originarie caratteristiche sino alla naturale scadenza e/o al cessare della situazione oggettiva che ne ha determinato l’origine.
Dichiarazione della banca acquirente (Ricadute occupazionali)
La banca acquirente dichiara che pur in presenza di processi di razionalizzazione ed omogeneizzazione degli sportelli acquisiti, per effetto diretto dell’operazione di acquisizione stessa non si verificheranno ricadute occupazionali.
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