Fisac Cgil in Unicredito
accordo

VERBALE DI ACCORDO


Il giorno 26 novembre 2008, in Roma

tra
Gruppo UniCredit
- UniCredit Group,
- UniCredit Banca,
- UniCredit Banca di Roma
- Banco di Sicilia nelle persone dei Sigg. Paolo Ruggi, Giuseppe Giordano, Antonio Saetta;


di seguito anche “Banche cedenti”

Gruppo Bper
- Banca popolare dell’Emilia Romagna sc.,
- Banca Popolare del Mezzogiorno Spa,

di seguito anche “Banche cessionarie”

e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali, .
- DIRCREDITO FD:
- FIBA/CISL: ,
- FISAC/CGIL:
- SILCEA:
- SINFUB:
- UGL Credito:
- UILCA:

premesso che

• l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - con provvedimento del 18 settembre 2007 - ha subordinato l'autorizzazione concernente l'operazione di fusione di Capitalia in UniCredit all'adozione di alcune misure idonee a superare eventuali effetti anticoncorrenziali dell'operazione stessa, tra cui il fatto che dovranno essere ceduti a soggetti terzi un certo numero di sportelli (da intendersi - per espressa indicazione della predetta Autorità - come il complesso organizzativo di beni, personale, sistemi e contratti in essere per garantire la piena operatività degli sportelli medesimi) in determinate province italiane;
• per effetto del citato provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (assunto ai sensi dell'art. 6, comma 2°, della legge n° 287/90), il Gruppo UniCredit è tenuto a ridurre la propria presenza territoriale mediante la complessiva cessione di n° 184 sportelli;
• il 16 maggio 2008 è stato raggiunto l’accordo tra UniCredit (in qualità di capogruppo dell’omonimo Gruppo) e Banca popolare dell’Emilia Romagna, soc.coop. (in qualità di capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario) per il trasferimento a quest'ultima o ad altra Banca del Gruppo eventualmente designata del ramo d'azienda costituito complessivamente da n° 36 Sportelli ricompresi tra quelli oggetto del citato provvedimento dell’Autorità Garante;
• successivamente Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. (in qualità di Capo Gruppo dell’omonimo Gruppo Bancario) ha designato Banca Popolare del Mezzogiorno Spa quale acquisente di parte dei citati sportelli;
• i 36 sportelli (dettagliati in allegato, parte integrante del presente verbale, Allegato A), comprensivi del personale e dei rapporti giuridici ad esso riferibili, provengono da UniCredit Banca Spa (10), UniCredit Banca di Roma Spa (14), UniCredit Banco di Sicilia SpA (9) e Bipop Carire SpA (3), tutte Banche facenti parte del Gruppo UniCredit;
• nel prospetto allegato, per ciascuno sportello acquisito, è indicata la rispettiva Banca acquisente, Banca popolare dell’Emilia Romagna o Banca Popolare del Mezzogiorno;
• al ramo d'azienda sono adibiti complessivamente n° 179 Lavoratori/Lavoratrici, che continueranno a prestare la loro attività lavorativa alle dipendenze della Banca acquisente;
• per le banche cessionarie l'acquisizione degli sportelli si inserisce in un'ottica di rafforzamento commerciale attuato mediante l'ampliamento della presenza territoriale in Veneto, Lazio e Sicilia;
• i Consigli di Amministrazione di UniCredit e delle Banche cedenti (UniCredit Banca Spa, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia e Bipop Carire) hanno approvato il trasferimento previsto dal predetto accordo con Banca popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop. (in qualità di Capo Gruppo dell’omonimo Gruppo Bancario) dando quindi corso agli adempimenti necessari affinché la cessione dei rami d’azienda sia giuridicamente efficace, subordinatamente al conseguimento delle necessarie autorizzazioni, a far data dal 1° dicembre 2008;
• le suddette società, con lettera del 2 ottobre 2008, hanno pertanto provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
• come indicato nella suddetta informativa, tale operazione non comporta di per sé ricadute sui livelli occupazionali;
• è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n° 428 del 29 dicembre 1990, nonchè dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito a far tempo dal 1° dicembre 2008.

Le Parti medesime,
tutto quanto sopra premesso e considerato,
- dopo approfondito esame di tutte le tematiche
inerenti il conferimento dei predetti rami d’azienda –
hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto,
convenendo la seguente disciplina economico-normativa
da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti
con decorrenza 1° dicembre 2008
dalle Banche cedenti del Gruppo UniCredit
(UniCredit Banca Spa, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia e Bipop Carire)
alle Banche cessionarie del Gruppo Bper
(Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. e Banca Popolare del Mezzogiorno Spa).

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo.

Art. 2

Dalla data di efficacia giuridica del trasferimento (1° dicembre 2008), la titolarità dei rapporti di lavoro del personale degli sportelli di cui in premessa prosegue, senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 cod. civ., alle dipendenze della rispettiva banca cessionaria designata, ad esclusione dei dipendenti il cui rapporto di lavoro dovesse cessare (per qualsiasi motivo) entro la data di efficacia, con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge.
Trattasi, in atto, (21/11/2008) di n° 179 dipendenti. Tali rapporti riguardano: nr. 166 contratti a tempo indeterminato e nr. 13 Contratti di Apprendistato professionalizzante.
Relativamente al Personale con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante si conviene che lo stesso continui a prestare la propria attività lavorativa presso la rispettiva banca cessionaria con detta forma giuridica contrattuale, in ottemperanza alla normativa tempo per tempo vigente in materia, in particolare con quanto previsto nel secondo capoverso della premessa del capitolo IV del CCNL 8/12/2007.

I rapporti di lavoro part-time esistenti alla data della cessione vengono confermati con le modalità e le scadenze attualmente in essere.
Viene altresì prevista, per i dipendenti ceduti, la possibilità di prorogare, alla scadenza e alle medesime condizioni, i contratti di part time in essere alla data del 30/11/2008 per un periodo massimo di 12 mesi.

Raccomandazione delle OO.SS.
Con riferimento al personale oggetto di cessione le Organizzazioni Sindacali raccomandano di valutare con particolare attenzione la trasformazione in contratto a tempo indeterminato alla scadenza dei contratti di apprendistato in essere al 30/11/2008.

Art.3

Con effetto dalla data di efficacia della cessione (1° dicembre 2008) cesserà di produrre effetto ogni e qualsiasi accordo ed intesa, anche rinveniente da delibere aziendali, in essere presso l’Azienda cedente e quelle dalla stessa nel tempo incorporate.
Con medesimo effetto (1° dicembre 2008) verrà applicata in termini globalmente sostitutivi di quelle in essere presso l’azienda cedente, nonché di trattamenti e provvidenze derivanti da delibere aziendali, oltre la normativa di cui al CCNL in vigore, la normativa aziendale riferibile al Personale della rispettiva cessionaria, fatto salvo quanto in appresso specificato nel presente accordo.

Art. 4

Il Personale in servizio nelle filiali oggetto di cessione conserva, presso la rispettiva cessionaria, l’inquadramento acquisito alla data del 30 novembre 2008, e continuerà ad essere adibito, ove possibile, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, sostanzialmente, alle medesime mansioni, ovvero a mansioni comunque riconducibili al citato inquadramento.

Art. 5

Le cessionarie riconosceranno l’automatismo in corso di maturazione, da parte dei dipendenti oggetto di cessione, purchè lo stesso maturi entro la data del 31/12/2009 e a condizione che l’avanzamento spettante sia contenuto entro il 4° livello retributivo della 3^ area professionale.

Art. 6

Fermo restando quanto previsto dall’art.3 che precede, al Personale in servizio nelle filiali oggetto di cessione verrà riconosciuto, con riferimento all’inquadramento posseduto, un trattamento economico di natura retributiva non inferiore a quello goduto presso la rispettiva azienda cedente, secondo le previsioni di cui al presente accordo.

Al fine di cui al comma precedente, verrà raffrontato il trattamento economico complessivo (di origine contrattuale collettiva, nazionale, aziendale o individuale) avente natura retributiva (comprensivo di tutte le voci mensili/annue non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio, con esclusione dell’eventuale quota dell’ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore c.d. “surplus”, premio aziendale e sistema incentivante) spettante a ciascun lavoratore presso la propria banca cedente al momento della data di efficacia della cessione (1° dicembre 2008) con il medesimo trattamento economico complessivo spettante presso la rispettiva cessionaria (con esclusione degli eventuali premio aziendale, eventuale quota dell’ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore cd. “Surplus”, e, per Bper, partecipazione agli utili).

Qualora dal raffronto in questione emerga che, presso la banca cedente, il dipendente godeva, al 30/11/2008, di un trattamento retributivo complessivo, come sopra definito, superiore, la rispettiva cessionaria, dopo aver ristrutturato la retribuzione in base alle voci retributive in essere presso la stessa, conserverà all’interessato il differenziale sotto forma di “assegni ad personam” suddivisi in 13 mensilità, e che manterranno le caratteristiche di assorbibilità e rivalutazione previste nelle rispettive banche di provenienza.

La quota, eventualmente spettante, dell’ex premio di rendimento, eccedente lo standard di settore c.d. “surplus”, verrà mantenuta con le caratteristiche di non assobibilità e di rivalutazione proprie di tale erogazione, nella misura annua determinata alla data della cessione (30/11/2008), salvo quanto precisato al 6° comma.

L’indennità di ruolo chiave per i preposti, anche qualora non consolidata, verrà mantenuta in via transitoria e compensata fino a concorrenza con eventuali trattamenti aggiuntivi per titolari o per ruolo chiave, salvo quanto precisato al 6° comma.

Gli “assegni ad personam” di cui al 3° comma del presente articolo, l’eventuale quota dell’ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore di cui al 4° comma del presente articolo nonché l’indennità di ruolo chiave, anche qualora non consolidata, di cui al 5° comma, qualora spettanti, non saranno cumulabili, fino a concorrenza, con la partecipazione agli utili eventualmente spettante, tempo per tempo, per ciascun anno di riferimento. Pertanto in occasione della corresponsione della partecipazione agli utili l’azienda provvederà a recuperare, fino a concorrenza, quanto corrisposto a titolo di “Assegno ad personam” ed eventuale quota dell’ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore cd. “Surplus” per l’anno di competenza.

Dichiarazione delle parti
Le parti convengono che l’inquadramento iniziale dei dipendenti ceduti, in riferimento al riparto della partecipazione agli utili della Banca popolare dell’Emilia Romagna, avvenga attribuendo il 1° triennio della tabella dei punti della partecipazione agli utili stessa.

Art. 7

Al personale ceduto verrà riconosciuto, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali e in correlazione al periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2008, il premio aziendale per l’esercizio 2008 nella misura di 11/12i, con applicazione delle condizioni e degli importi definiti nell’Accordo del Gruppo UniCredit del 31 maggio 2008.
Per quanto concerne il restante 1/12, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali, al personale ceduto verrà riconosciuto il premio aziendale per l’esercizio 2008 con applicazione delle condizioni e degli importi definiti per il personale delle rispettive cessionarie.

Art. 8

In materia di assistenza sanitaria, le Parti si danno atto che il personale delle Banche cedenti interessato dalle richiamate cessioni e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria in essere presso le suddette Aziende del Gruppo UniCredit, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse sino al 31 dicembre 2008 per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali tempo per tempo vigenti.
A far data dall’1/1/2009, il personale in questione potrà iscriversi alle Forme di Assistenza Sanitaria in essere presso la rispettiva cessionaria alle condizioni ivi vigenti.

Art. 9

In materia di previdenza complementare, nei confronti dei lavoratori/lavoratrici interessati dalla cessione di ramo d’azienda di cui al presente Accordo ed iscritti a forme pensionistiche complementari, si farà luogo all’applicazione delle vigenti norme di legge nonché degli Statuti/Regolamenti correlate a dette forme in tema di perdita dei requisiti di partecipazione.
In particolare, per le forme a capitalizzazione individuale, ogni interessato potrà richiedere di trasferire, riscattare ovvero mantenere la posizione previdenziale individuale maturata alla data di cessione.
Per quanto attiene l’iscrizione a forme a prestazione definita o a capitalizzazione collettiva, fatte salve eventuali specifiche previsioni dei correlati Statuti/Regolamenti in tema di trasferibilità dei contributi versati a proprio carico, ogni interessato manterrà esclusivamente il diritto, fermi i necessari presupposti, al conseguimento delle prestazioni in via differita, salvo quanto disposto al successivo art.13 del presente Accordo.

A decorrere dalla data del trasferimento (1° dicembre 2008) il personale in servizio nelle filiali oggetto della cessione a Bper, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge, contratto e regolamenti/statutarie, potrà aderire alla previdenza complementare prevista per i dipendenti di Bper alle condizioni disciplinate dagli accordi tempo per tempo vigenti presso la citata cessionaria.

Norma transitoria per i dipendenti ceduti che passeranno alle dipendenze della Banca Popolare del Mezzogiorno
A decorrere dalla data del trasferimento (1° dicembre 2008) il personale in servizio nelle filiali oggetto della cessione a BPdM, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge, contratto e regolamenti/statutarie, potrà aderire alla previdenza complementare prevista per i dipendenti di BPdM, mantenendo l’aliquota di contribuzione aziendale prevista presso le banche di provenienza, con un contributo datoriale minimo del 2,5% ed un limite massimo del 3% fino al 31/12/2010. Successivamente, al suddetto personale saranno applicate le aliquote di contribuzione aziendale previste per il restante personale dell’azienda cessionaria.
Per il personale che alla data di trasferimento degli sportelli risulti iscritto alla sez. I del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano il contributo datoriale sarà pari al 3,5%.

Art. 10

Da parte della banca cedente verrà erogato ai dipendenti ceduti la quota del premio di anzianità/fedeltà attualmente in corso di maturazione relativa all’anzianità di servizio maturata presso la stessa secondo i criteri/importi previsti presso la rispettiva azienda cedente alla data di efficacia giuridica del trasferimento di cui al presente accordo.

In ragione di quanto precede, a decorrere dalla data del trasferimento (1° dicembre 2008) al personale oggi in servizio nelle filiali oggetto della cessione maturerà il premio di anzianità/fedeltà previsto presso le rispettive cessionarie, alle seguenti condizioni:
- riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso la banca cedente ai soli fini della maturazione del diritto;
- riconoscimento, alla maturazione del diritto, del rateo dell’importo previsto contrattualmente in rapporto alla sola anzianità di servizio maturata presso la banca cessionaria.

Art.11

L’applicazione delle previsioni riguardanti le provvidenze di studio ai figli dei dipendenti, contenute nei contratti integrativi aziendali delle cessionarie, riguarderà l’anno scolastico / accademico 2008-2009, a condizione che per tale periodo non venga percepita analoga provvidenza dalla cedente.

Art.12

Per quanto attiene alle eventuali ferie maturate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse, ai riposi compensativi per lavoro domenicale ed ai permessi ex art.94 (6° comma) di cui al CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale ceduto, la rispettiva cessionaria subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso le Banche cedenti fino al 30 novembre 2008, secondo le risultanze fornite dalle cedenti stesse.

In via del tutto eccezionale (stante l’uscita dal Gruppo UniCredit), da parte della rispettiva Banca cedente verranno monetizzati ai dipendenti in servizio nelle filiali oggetto di cessione, su richiesta dell’interessato, i giorni di ferie maturati e non goduti alla data di cessione e liquidabili in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art.13

La banca cedente continuerà ad assicurare al personale ceduto il mantenimento delle condizioni e misure tempo per tempo applicate al personale della rispettiva banca cedente relativamente ai finanziamenti per i mutui ed i prestiti in essere presso gli sportelli del gruppo cedente alla data del 30 novembre 2008, già erogati e/o deliberati alla data del trasferimento del ramo d’azienda di cui al presente accordo.

A decorrere dalla data del trasferimento (1° dicembre 2008) il personale in servizio nelle filiali oggetto della cessione beneficierà delle agevolazioni creditizie tempo per tempo applicate presso le rispettive cessionarie.
Fino al 31/3/2009 l’azienda valuterà la possibilità di concedere un anticipo dell’eventuale trattamento di fine rapporto ancora disponibile, non destinato a previdenza complementare, per ripianare l’esposizione di quote eccedenti rispetto alla prassi fiduciaria adottata per i dipendenti della rispettiva cessionaria per le posizioni debitorie in atto presso il precedente datore di lavoro alla data del trasferimento di cui alla presente intesa.

Art.14

Bper e BPdM subentreranno agli impegni assunti dalle Banche del Gruppo UniCredit in favore dei dipendenti ceduti che abbiano a suo tempo aderito alle forme di incentivazione all’esodo previste dal “Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit” del 3 agosto 2007 (e successive integrazioni e modifiche), da intendersi così integralmente richiamati, trascritti e recepiti quale parte integrante del presente accordo.

Pertanto, il personale ceduto che:

1. risultando in possesso dei requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia (cd. pensionamento diretto) abbia fatto pervenire entro le date previste dal richiamato Protocollo la propria proposta irrevocabile di risoluzione del rapporto di lavoro;
ovvero
2. abbia aderito entro le date previste dal richiamato Protocollo presso le società cedenti mediante presentazione alla rispettiva azienda dell'apposita domanda irrevocabile di accesso al Fondo di Solidarietà;

vedrà perfezionarsi la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della rispettiva cessionaria secondo termini, condizioni, regole e modalità stabiliti dai suddetti accordi che continueranno pertanto a trovare applicazione presso la rispettiva Banca cessionaria esclusivamente nei confronti del personale ceduto che, risultando in possesso dei requisiti ivi previsti, si sia avvalso della relativa disciplina.

Fermo restando che il personale di cui al presente punto 2, che alla data di cessione risulti iscritto alla sez. I del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano o Fondo pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino – Banca CRT Spa, manterrà - ai sensi dell’appendice n.3 al Protocollo sopra citato - l’iscrizione in parola anche successivamente alla cessione e fino alla data di maturazione dei requisiti AGO. Le rispettive cessionarie si impegnano a versare al Fondo predetto, per il periodo intercorrente tra la data di cessione stessa e quella dell’accesso al Fondo di Solidarietà, i correlati contributi a carico azienda previsti dallo Statuto del Fondo alle condizioni stabilite tempo per tempo dalle fonti istitutive.

Resta inteso che il personale in argomento, escluso quello indicato al comma precedente, che risolverà il rapporto di lavoro in applicazione del citato accordo 3/8/2007:

- potrà restare iscritto alla forma di copertura assistenziale prevista per il personale della rispettiva cessionaria, alle condizioni in atto per il personale in servizio, fino alla maturazione dei requisiti AGO;
- potrà continuare ad essere iscritto ad una delle forme di previdenza integrativa aziendale previste per il personale delle rispettive cessionarie con le condizioni in atto al momento della cessazione dal servizio, fino alla maturazione dei requisiti AGO, salvo il personale di cui alla norma transitoria dell’art.8 cui sarà applicata la contribuzione prevista in tale norma transitoria.

Art.15

Al Personale in servizio nelle filiali oggetto di cessione, viene confermata, almeno inizialmente, la sede di lavoro.
Le rispettive cessionarie, fino al 31/12/2009, limiteranno i trasferimenti nell’ambito della stessa provincia ove è situata la sede di lavoro all’atto del passaggio e comunque entro un raggio di 40 km dalla stessa sede, salvo vi sia il consenso dell’interessato (da ricercare in via preventiva) o in caso di trasferimento di personale preposto o da preporre a succursali comunque denominate ovvero avente qualifica di Qd3 o Qd4.
Si terrà conto, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio, di eventuali richieste di trasferimento ad altra sede di lavoro.

Le rispettive cessionarie confermeranno, almeno inizialmente, l’orario di lavoro e di sportello osservato presso ciascuno degli sportelli ceduti.

Norma transitoria per il Personale che passerà alle dipendenze della Banca Popolare del Mezzogiorno
Le eventuali indennità di pendolarismo o di mobilità territoriale, comunque denominate, percepite all’atto della cessione degli sportelli, se non compensate con analoghe provvidenze presso la cessionaria, verranno riconosciute agli interessati con gli stessi criteri precedentemente adottati fino al permanere delle condizioni che le avevano generate e comunque non oltre il 31/12/2009.

Art.16

Il Personale in servizio nelle filiali oggetto di cessione sarà destinatario, anche prima della data di efficacia della cessione, di specifici interventi di addestramento e formazione inerenti il sistema operativo in uso presso la rispettiva cessionaria, la cui calendarizzazione è già a conoscenza delle filiali e delle risorse oggetto del trasferimento.

Bper e BPdM favoriranno la pronta integrazione e valorizzazione professionale del personale complessivamente ceduto, ricorrendo ad un’adeguata formazione, anche al fine di consentire un utilizzo corretto di procedure diverse rispetto a quelle delle banche cedenti. Le parti convengono sull’opportunità che le predette risorse siano inserite in appositi programmi di riconversione e di riqualificazione professionale finanziabili anche attraverso le prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo di Solidarietà del settore del credito istituito con D.M. 158/2000 (art.5, comma 1, lettera a). All’uopo saranno perciò predisposti mirati progetti di formazione e addestramento professionale funzionali alla realizzazione di specifici obiettivi di riconversione e di riqualificazione professionale, volti peraltro a favorire il mutamento e/o il rinnovamento della professionalità delle risorse coinvolte.

Art.17

Bper e BPdM manterranno, senza soluzione di continuità, l’iscrizione del Personale alla organizzazione sindacale firmataria del presente accordo cui ciascun interessato abbia aderito alla data del 30/11/2008, fatte salve eventuali successive variazioni.
Sino al 30/6/2009, Bper e BPdM, accorderanno agibilità sindacali previste per i Segretari RSA ai dipendenti che ricoprivano tale incarico presso una delle unità operative oggetto delle cessioni di ramo d’azienda.

Art.18

A richiesta degli organismi sindacali aziendali, da inoltrarsi entro il 31/5/2009, potrà tenersi un incontro di verifica, in sede aziendale, delle modalità applicative del presente accordo.

Art.19

Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo si intende assolta ed esperita la procedura di legge e di contratto riguardante l’operazione in premessa.

 

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