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VERBALE DI ACCORDO |
tra Gruppo Bper e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali, . premesso che • l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - con provvedimento del 18 settembre 2007 - ha subordinato l'autorizzazione concernente l'operazione di fusione di Capitalia in UniCredit all'adozione di alcune misure idonee a superare eventuali effetti anticoncorrenziali dell'operazione stessa, tra cui il fatto che dovranno essere ceduti a soggetti terzi un certo numero di sportelli (da intendersi - per espressa indicazione della predetta Autorità - come il complesso organizzativo di beni, personale, sistemi e contratti in essere per garantire la piena operatività degli sportelli medesimi) in determinate province italiane; Le Parti medesime, Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo. Art. 2 Dalla data di efficacia giuridica del trasferimento (1° dicembre 2008), la titolarità dei rapporti di lavoro del personale degli sportelli di cui in premessa prosegue, senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 cod. civ., alle dipendenze della rispettiva banca cessionaria designata, ad esclusione dei dipendenti il cui rapporto di lavoro dovesse cessare (per qualsiasi motivo) entro la data di efficacia, con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge. I rapporti di lavoro part-time esistenti alla data della cessione vengono confermati con le modalità e le scadenze attualmente in essere. Raccomandazione delle OO.SS. Art.3 Con effetto dalla data di efficacia della cessione (1° dicembre 2008) cesserà di produrre effetto ogni e qualsiasi accordo ed intesa, anche rinveniente da delibere aziendali, in essere presso l’Azienda cedente e quelle dalla stessa nel tempo incorporate. Art. 4 Il Personale in servizio nelle filiali oggetto di cessione conserva, presso la rispettiva cessionaria, l’inquadramento acquisito alla data del 30 novembre 2008, e continuerà ad essere adibito, ove possibile, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, sostanzialmente, alle medesime mansioni, ovvero a mansioni comunque riconducibili al citato inquadramento. Art. 5 Le cessionarie riconosceranno l’automatismo in corso di maturazione, da parte dei dipendenti oggetto di cessione, purchè lo stesso maturi entro la data del 31/12/2009 e a condizione che l’avanzamento spettante sia contenuto entro il 4° livello retributivo della 3^ area professionale. Art. 6 Fermo restando quanto previsto dall’art.3 che precede, al Personale in servizio nelle filiali oggetto di cessione verrà riconosciuto, con riferimento all’inquadramento posseduto, un trattamento economico di natura retributiva non inferiore a quello goduto presso la rispettiva azienda cedente, secondo le previsioni di cui al presente accordo. Al fine di cui al comma precedente, verrà raffrontato il trattamento economico complessivo (di origine contrattuale collettiva, nazionale, aziendale o individuale) avente natura retributiva (comprensivo di tutte le voci mensili/annue non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio, con esclusione dell’eventuale quota dell’ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore c.d. “surplus”, premio aziendale e sistema incentivante) spettante a ciascun lavoratore presso la propria banca cedente al momento della data di efficacia della cessione (1° dicembre 2008) con il medesimo trattamento economico complessivo spettante presso la rispettiva cessionaria (con esclusione degli eventuali premio aziendale, eventuale quota dell’ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore cd. “Surplus”, e, per Bper, partecipazione agli utili). Qualora dal raffronto in questione emerga che, presso la banca cedente, il dipendente godeva, al 30/11/2008, di un trattamento retributivo complessivo, come sopra definito, superiore, la rispettiva cessionaria, dopo aver ristrutturato la retribuzione in base alle voci retributive in essere presso la stessa, conserverà all’interessato il differenziale sotto forma di “assegni ad personam” suddivisi in 13 mensilità, e che manterranno le caratteristiche di assorbibilità e rivalutazione previste nelle rispettive banche di provenienza. La quota, eventualmente spettante, dell’ex premio di rendimento, eccedente lo standard di settore c.d. “surplus”, verrà mantenuta con le caratteristiche di non assobibilità e di rivalutazione proprie di tale erogazione, nella misura annua determinata alla data della cessione (30/11/2008), salvo quanto precisato al 6° comma. L’indennità di ruolo chiave per i preposti, anche qualora non consolidata, verrà mantenuta in via transitoria e compensata fino a concorrenza con eventuali trattamenti aggiuntivi per titolari o per ruolo chiave, salvo quanto precisato al 6° comma. Gli “assegni ad personam” di cui al 3° comma del presente articolo, l’eventuale quota dell’ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore di cui al 4° comma del presente articolo nonché l’indennità di ruolo chiave, anche qualora non consolidata, di cui al 5° comma, qualora spettanti, non saranno cumulabili, fino a concorrenza, con la partecipazione agli utili eventualmente spettante, tempo per tempo, per ciascun anno di riferimento. Pertanto in occasione della corresponsione della partecipazione agli utili l’azienda provvederà a recuperare, fino a concorrenza, quanto corrisposto a titolo di “Assegno ad personam” ed eventuale quota dell’ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore cd. “Surplus” per l’anno di competenza. Dichiarazione delle parti Art. 7 Al personale ceduto verrà riconosciuto, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali e in correlazione al periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2008, il premio aziendale per l’esercizio 2008 nella misura di 11/12i, con applicazione delle condizioni e degli importi definiti nell’Accordo del Gruppo UniCredit del 31 maggio 2008. Art. 8 In materia di assistenza sanitaria, le Parti si danno atto che il personale delle Banche cedenti interessato dalle richiamate cessioni e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria in essere presso le suddette Aziende del Gruppo UniCredit, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse sino al 31 dicembre 2008 per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali tempo per tempo vigenti. Art. 9 In materia di previdenza complementare, nei confronti dei lavoratori/lavoratrici interessati dalla cessione di ramo d’azienda di cui al presente Accordo ed iscritti a forme pensionistiche complementari, si farà luogo all’applicazione delle vigenti norme di legge nonché degli Statuti/Regolamenti correlate a dette forme in tema di perdita dei requisiti di partecipazione. A decorrere dalla data del trasferimento (1° dicembre 2008) il personale in servizio nelle filiali oggetto della cessione a Bper, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge, contratto e regolamenti/statutarie, potrà aderire alla previdenza complementare prevista per i dipendenti di Bper alle condizioni disciplinate dagli accordi tempo per tempo vigenti presso la citata cessionaria. Norma transitoria per i dipendenti ceduti che passeranno alle dipendenze della Banca Popolare del Mezzogiorno Da parte della banca cedente verrà erogato ai dipendenti ceduti la quota del premio di anzianità/fedeltà attualmente in corso di maturazione relativa all’anzianità di servizio maturata presso la stessa secondo i criteri/importi previsti presso la rispettiva azienda cedente alla data di efficacia giuridica del trasferimento di cui al presente accordo. In ragione di quanto precede, a decorrere dalla data del trasferimento (1° dicembre 2008) al personale oggi in servizio nelle filiali oggetto della cessione maturerà il premio di anzianità/fedeltà previsto presso le rispettive cessionarie, alle seguenti condizioni: L’applicazione delle previsioni riguardanti le provvidenze di studio ai figli dei dipendenti, contenute nei contratti integrativi aziendali delle cessionarie, riguarderà l’anno scolastico / accademico 2008-2009, a condizione che per tale periodo non venga percepita analoga provvidenza dalla cedente. Per quanto attiene alle eventuali ferie maturate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse, ai riposi compensativi per lavoro domenicale ed ai permessi ex art.94 (6° comma) di cui al CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale ceduto, la rispettiva cessionaria subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso le Banche cedenti fino al 30 novembre 2008, secondo le risultanze fornite dalle cedenti stesse. In via del tutto eccezionale (stante l’uscita dal Gruppo UniCredit), da parte della rispettiva Banca cedente verranno monetizzati ai dipendenti in servizio nelle filiali oggetto di cessione, su richiesta dell’interessato, i giorni di ferie maturati e non goduti alla data di cessione e liquidabili in base alle vigenti disposizioni di legge. Art.13 La banca cedente continuerà ad assicurare al personale ceduto il mantenimento delle condizioni e misure tempo per tempo applicate al personale della rispettiva banca cedente relativamente ai finanziamenti per i mutui ed i prestiti in essere presso gli sportelli del gruppo cedente alla data del 30 novembre 2008, già erogati e/o deliberati alla data del trasferimento del ramo d’azienda di cui al presente accordo. A decorrere dalla data del trasferimento (1° dicembre 2008) il personale in servizio nelle filiali oggetto della cessione beneficierà delle agevolazioni creditizie tempo per tempo applicate presso le rispettive cessionarie. Art.14 Bper e BPdM subentreranno agli impegni assunti dalle Banche del Gruppo UniCredit in favore dei dipendenti ceduti che abbiano a suo tempo aderito alle forme di incentivazione all’esodo previste dal “Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit” del 3 agosto 2007 (e successive integrazioni e modifiche), da intendersi così integralmente richiamati, trascritti e recepiti quale parte integrante del presente accordo. Pertanto, il personale ceduto che: Fermo restando che il personale di cui al presente punto 2, che alla data di cessione risulti iscritto alla sez. I del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano o Fondo pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino – Banca CRT Spa, manterrà - ai sensi dell’appendice n.3 al Protocollo sopra citato - l’iscrizione in parola anche successivamente alla cessione e fino alla data di maturazione dei requisiti AGO. Le rispettive cessionarie si impegnano a versare al Fondo predetto, per il periodo intercorrente tra la data di cessione stessa e quella dell’accesso al Fondo di Solidarietà, i correlati contributi a carico azienda previsti dallo Statuto del Fondo alle condizioni stabilite tempo per tempo dalle fonti istitutive. Resta inteso che il personale in argomento, escluso quello indicato al comma precedente, che risolverà il rapporto di lavoro in applicazione del citato accordo 3/8/2007: Art.15 Al Personale in servizio nelle filiali oggetto di cessione, viene confermata, almeno inizialmente, la sede di lavoro. Le rispettive cessionarie confermeranno, almeno inizialmente, l’orario di lavoro e di sportello osservato presso ciascuno degli sportelli ceduti. Norma transitoria per il Personale che passerà alle dipendenze della Banca Popolare del Mezzogiorno Art.16 Il Personale in servizio nelle filiali oggetto di cessione sarà destinatario, anche prima della data di efficacia della cessione, di specifici interventi di addestramento e formazione inerenti il sistema operativo in uso presso la rispettiva cessionaria, la cui calendarizzazione è già a conoscenza delle filiali e delle risorse oggetto del trasferimento. Bper e BPdM favoriranno la pronta integrazione e valorizzazione professionale del personale complessivamente ceduto, ricorrendo ad un’adeguata formazione, anche al fine di consentire un utilizzo corretto di procedure diverse rispetto a quelle delle banche cedenti. Le parti convengono sull’opportunità che le predette risorse siano inserite in appositi programmi di riconversione e di riqualificazione professionale finanziabili anche attraverso le prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo di Solidarietà del settore del credito istituito con D.M. 158/2000 (art.5, comma 1, lettera a). All’uopo saranno perciò predisposti mirati progetti di formazione e addestramento professionale funzionali alla realizzazione di specifici obiettivi di riconversione e di riqualificazione professionale, volti peraltro a favorire il mutamento e/o il rinnovamento della professionalità delle risorse coinvolte. Bper e BPdM manterranno, senza soluzione di continuità, l’iscrizione del Personale alla organizzazione sindacale firmataria del presente accordo cui ciascun interessato abbia aderito alla data del 30/11/2008, fatte salve eventuali successive variazioni. Art.18 A richiesta degli organismi sindacali aziendali, da inoltrarsi entro il 31/5/2009, potrà tenersi un incontro di verifica, in sede aziendale, delle modalità applicative del presente accordo. Art.19 Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo si intende assolta ed esperita la procedura di legge e di contratto riguardante l’operazione in premessa.
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