Fisac Cgil in Unicredito
accordo

VERBALE DI ACCORDO


Il giorno 27 novembre 2008, in Arezzo

UniCredit,
UniCredit Banca di Roma,
UniCredit Banca,

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio,

e

le Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA

premesso che:

  • l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - con provvedimento del 18 settembre 2007 - ha subordinato l'autorizzazione concernente l'operazione di fusione di Capitalia in UniCredit all'adozione di alcune misure idonee a superare eventuali effetti anticoncorrenziali dell'operazione stessa, tra cui il fatto che dovranno essere ceduti a soggetti terzi un certo numero di sportelli (da intendersi - per espressa indicazione della predetta Autorità - come il complesso organizzativo di beni, personale, sistemi e contratti in essere per garantire la piena operatività degli sportelli medesimi) in determinate province italiane;
  • per effetto del citato provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Gruppo UniCredit è tenuto a ridurre la propria presenza territoriale mediante la complessiva cessione di n° 184 sportelli;
  • il 16 maggio 2008 è stato raggiunto l’accordo tra UniCredit (in qualità di Capogruppo) e Banca Popolare dell’Etruria del Lazio per il trasferimento a quest’ultima del ramo d’azienda costituito complessivamente da n° 14 sportelli ricompresi tra quelli oggetto del citato provvedimento dell’Autorità Garante;
  • I citati n° 14 sportelli (dettagliati in allegato, parte integrante del presente verbale), comprensivi del personale e dei rapporti giuridici ad essi riferibili, provengono da UniCredit Banca SpA (3), UniCredit Banca di Roma SpA (8) e BipopCarire SpA (3), tutte Banche facenti parte del Gruppo UniCredit;
  • al predetto ramo d’azienda sono adibiti complessivamente n° 64 Lavoratori/Lavoratrici (distribuiti nel modo indicato nel già citato allegato), che proseguiranno la loro attività lavorativa alle dipendenze della Banca acquisente;
  • per la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio l’acquisizione degli sportelli si inserisce in un’ottica di rafforzamento commerciale attuato mediante l’ampliamento della propria presenza territoriale;
  • I Consigli di Amministrazione delle Aziende interessate hanno approvato il trasferimento del ramo d’azienda in parola, dando quindi corso agli adempimenti necessari affinché il trasferimento medesimo sia giuridicamente efficace, subordinatamente al conseguimento delle necessarie autorizzazioni, a far data dal 1° dicembre 2008;
  • le suddette Società, con lettera del 2 ottobre 2008, hanno pertanto provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
  • come indicato nella suddetta informativa detta operazione non comporta di per sé ricadute sui livelli occupazionali;
  • è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati;

le Parti medesime, tutto quanto sopra premesso e considerato, - dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento dei predetti rami di azienda - hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina normativa ed economica da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti alla Banca cessionaria.

Art. 1 Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.

Art. 2 Prosecuzione del rapporto di lavoro
Dalla data del trasferimento (1° dicembre 2008) la titolarità dei rapporti di lavoro del personale degli sportelli di cui in premessa prosegue, senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 CC, alle dipendenze della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio - ad esclusione dei dipendenti il cui rapporto di lavoro dovesse cessare (per qualsiasi motivo) entro la data di efficacia -, con conservazione di tutti i diritti che ne derivano.

I rapporti di lavoro a tempo parziale proseguiranno alle condizioni pattuite, fermo restando gli adeguamenti obbligatori derivanti dall’applicazione delle disposizioni aziendali vigenti in materia di orario di lavoro.
I dipendenti ceduti avranno altresì la possibilità a richiesta di prorogare, alla scadenza, i contratti part time fino al 31 dicembre 2009.

Relativamente al dipendente con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante si conviene che lo stesso continui a prestare la propria attività lavorativa presso la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio con detta forma giuridica contrattuale.

RACCOMANDAZIONE DELLE OO.SS.
Con riferimento al personale oggetto di cessione le OO.SS. raccomandano di valutare con particolare attenzione la trasformazione in contratto a tempo indeterminato alla scadenza dei contratti di apprendistato in essere al 30 novembre 2008.

Art.3 Normativa contrattuale
Con effetto dalla data di efficacia della cessione (1 dicembre 2008) cesserà di produrre effetto ogni e qualsiasi accordo ed intesa, anche riveniente da delibere aziendali, in essere presso l’Azienda cedente.
Con medesimo effetto (1 dicembre 2008) la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio applicherà nei confronti del personale ceduto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito, nonché gli accordi e disposizioni aziendali vigenti presso la stessa cessionaria, in quanto applicabili al personale ceduto, con le modifiche/integrazioni di seguito specificate.

Art.4 Ex Premio di Rendimento
Le quote eventualmente eccedenti le misure annuali del premio di rendimento (c.d. surplus premio di rendimento), verranno conservate nella misura in essere presso le Banche cedenti - come determinata alla data della cessione (30/11/2008) - sotto forma di Assegno ad personam non rivalutabile ed assorbibile solo in caso di passaggio alla categoria dei Quadri Direttivi di 3° e 4° livello.
Resta inteso, che detto assegno verrà corrisposto in unica soluzione, con gli emolumenti del mese di maggio ricorrendo i requisiti e i presupposti contrattuali previsti dal ccnl per le quote eccedenti la misura standard di settore del premio di rendimento.

Art.5 Ad personam di mantenimento ex intesa 27 novembre 2008
Al personale ceduto verrà riconosciuto a decorrere dal 1/1/2009 (con effetto dal 1/12/2008), un assegno “ad personam di mantenimento ex intesa 27 novembre 2008”, costituito dalla somma degli importi di natura retributiva attualmente percepiti sotto forma di assegni di origine contrattuale collettiva aziendale non legati ad aspetti indennitari e/o di disagio, in essere alla data del 30/11/2008 ivi compresi i trattamenti di “equiparazione economica” e di “ruolo chiave rete”.
Tale assegno “ad personam di mantenimento ex intesa 27 novembre 2008”, non rivalutabile, suddiviso in 13 mensilità, sarà assorbibile per tutti gli incrementi retributivi derivanti sia dall’applicazione dei trattamenti di origine contrattuale aziendale tempo per tempo vigenti presso la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio (escluso il premio aziendale, il buono pasto e i contributi per l’assistenza/previdenza), che da avanzamenti di carriera.

Art.6 Indennità di pendolarismo e/o spola
Al solo personale che percepiva presso le banche cedenti l’“indennità di pendolarismo” secondo le previsioni vigenti presso le stesse banche, in via eccezionale e temporanea, verrà mantenuto detto emolumento, fino alla data del 31/3/2009, nella misura lorda risultante dal cedolino paga del mese di novembre 2008.

RACCOMANDAZIONE DELLE OO.SS.
Con riferimento a tale previsione, le OO.SS. raccomandano all’azienda di valutare con particolare attenzione, al termine del periodo sopra indicato, la situazione degli interessati.

Art.7 Borse di studio
Al personale ceduto che, alla data del 30/11/2008, in applicazione della normativa aziendale Bipop, percepiva relativamente alle c.d. Borse di Studio, importi di entità superiore a quella prevista dall’art.56 del CCNL 8/12/2007, detti importi continueranno, ricorrendo i presupposti della richiamata normativa Bipop, ad essere corrisposti dalla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio nella misura gia’ corrisposta nell’anno 2008 e comunque entro il limite di 2.000,00.= euro annui, fino al termine del corso legale di studio e non oltre il 31/12/2010.

Art.8 Premio Aziendale
Al personale ceduto verrà riconosciuto, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali e in correlazione al periodo 1° gennaio/30 novembre 2008, il premio aziendale per l’esercizio 2008 nella misura di 11/12, con applicazione delle condizioni e degli importi definiti nell’Accordo del Gruppo UniCredit del 31 maggio 2008.
Per quanto concerne il restante 1/12, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali, al personale ceduto verrà riconosciuto il premio aziendale per l’esercizio 2008 secondo gli importi definiti per il personale della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio.

Art.9 Assistenza Sanitaria
In materia di assistenza sanitaria, le Parti si danno atto che il personale delle Banche cedenti interessato dalle richiamate cessioni e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria in essere presso le suddette Aziende del Gruppo UniCredit, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse sino al 31 dicembre 2008 per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali vigenti.
A decorrere dal 1 gennaio 2009, il personale ceduto beneficerà dell’Assistenza sanitaria in essere per il personale della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio alle condizioni vigenti.

Art.10 Previdenza Complentare
In materia di previdenza complementare, nei confronti dei Lavoratori/Lavoratrici interessati dalla cessione del ramo di azienda di cui al presente Accordo e iscritti a forme pensionistiche complementari, si farà luogo all’applicazione delle vigenti norme di legge nonché degli Statuti/Regolamenti correlate a dette forme in tema di perdita dei requisiti di partecipazione.
In particolare, per le forme a capitalizzazione individuale, ogni interessato potrà richiedere di trasferire, riscattare ovvero mantenere la posizione previdenziale individuale maturata alla data di cessione.
Per quanto attiene l’iscrizione a forme a prestazione definita o a capitalizzazione collettiva – fatte salve eventuali specifiche previsioni dei correlati Statuti/Regolamenti in tema di trasferibilità dei contributi versati a proprio carico - ogni interessato manterrà esclusivamente il diritto, fermi i necessari presupposti, al conseguimento delle prestazioni in via differita.
A decorrere dalla data di trasferimento (1/12/2008) il personale ceduto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge, di contratto e regolamentari/statutarie, potrà aderire alla previdenza complementare prevista per i dipendenti della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio assunti dopo il 28/4/1993 alle condizioni previste dalla disposizioni relative alla previdenza complementare di cui all’accordo 15/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Resta inteso che i lavoratori di primo impiego anteriore al 29 aprile 1993 possono destinare al Fondo Pensione prescelto il 50% del TFR maturando, con facoltà di variazione individuale di tale aliquota secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo stesso.

Art.11 Premi Anzianità
Da parte della Banca cedente verrà erogato ai dipendenti ceduti, la quota del premio di anzianità/fedeltà attualmente in corso di maturazione relativa all’anzianità di servizio maturata presso la stessa secondo i criteri/importi previsti presso la rispettiva azienda cedente alla data di efficacia giuridica del trasferimento di cui al presente accordo.
A decorrere dalla data di trasferimento (1/12/2008) al personale ceduto verrà riconosciuto il Premio di Anzianità previsto per il personale della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio alle seguenti condizioni:
- riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso la banca cedente ai soli fini della maturazione del diritto;
- riconoscimento della sola anzianità di servizio maturata presso la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio ai fini della corrispondente quantificazione della quota parte del Premio.

Art.12 Ferie, banca ore, festività soppresse
Per quanto attiene alle eventuali ferie maturate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse, ai riposi compensativi per lavoro domenicale ed ai permessi ex art.94 (6° comma) di cui al CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale ceduto, la rispettiva cessionaria subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso le Banche cedenti fino al 30 novembre 2008, secondo le risultanze fornite dalle cedenti stesse.

In via del tutto eccezionale (stante l’uscita dal Gruppo UniCredit), da parte della Banca cedente verranno monetizzati ai dipendenti in servizio nelle filiali oggetto di cessione, su richiesta dell’interessato, i giorni di ferie maturati e non goduti alla data di cessione e liquidabili in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art.13 Rapporti intestati al personale
La Banca cedente continuerà ad assicurare al personale ceduto il mantenimento delle condizioni e misure tempo per tempo applicate al personale di UniCredit relativamente ai finanziamenti per i mutui ed i prestiti in essere presso gli sportelli del Gruppo cedente alla data del 30 novembre 2008 già erogati e/o deliberati alla data del trasferimento del ramo d’azienda di cui al presente accordo e legati al conto corrente su cui è attualmente accreditata la retribuzione.

A decorrere dalla data del trasferimento (1 dicembre 2008) il personale ceduto potrà beneficiare delle agevolazioni creditizie tempo per tempo applicate presso la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, secondo quanto stabilito dalle disposizioni aziendali vigenti in materia.
Resta inteso che ai fini della determinazione dei massimali concedibili presso la stessa cessionaria, si terrà conto dell’ammontare complessivo, compresi quelli in essere presso le Banche cedenti, dei finanziamenti già erogati alla data del trasferimento.
Fino al 31 marzo 2009, in via del tutto eccezionale, la Banca cessionaria valutera’, in caso di comprovate effettive necessità, la possibilità di concedere finanziamenti agevolati anche in deroga alle disposizioni aziendali vigenti in materia, al fine del ripianamento di eventuali posizioni debitorie in atto presso il precedente datore di lavoro alla data del trasferimento di cui alla presente intesa che siano eccedenti rispetto alle disposizioni aziendali vigenti in materia di finanziamenti al personale.
A tal fine, entro la suddetta data, la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio consentirà in via eccezionale, non ripetibile, la possibilità di ottenere un anticipo dell’eventuale trattamento di fine rapporto ancora disponibile, non destinato a previdenza completare.

Art.14 Formazione
La Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio favorirà la pronta integrazione e valorizzazione professionale del personale ceduto ricorrendo ad un adeguata formazione, anche la fine di consentire un corretto utilizzo delle varie procedure.
Le parti convengono sull’opportunità che le risorse siano inserite in appositi programmi di riconversione e riqualificazione professionale finanziabili anche attraverso le prestazioni ordinarie erogabili dal “Fondo di Solidarietà” del settore del credito istituito con D.M. 158/2000 (art.5, comma 1, lett.a) ).
Al tale fine le parti si danno atto:

  • che la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio ha ampiamente illustrato i contenuti del progetto formativo (esplicitati nel documento allegato 1), che forma parte integrante il presente verbale;
  • che i progetti sono funzionali alla realizzazione degli obiettivi di riconversione e riqualificazione professionale del personale ceduto;
  • che sussistono i requisiti ed i presupposti affinché la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio presenti domanda di accesso ai finanziamenti di cui all’art.5 comma 1 lettera a) del D.M. 158/2000 per i programmi formativi per la riconversione e la riqualificazione del personale coinvolto nella cessione del ramo di azienda.

Art.15 Esodi programmati e Fondo di solidarietà
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio subentrerà agli impegni assunti dalle Banche del Gruppo UniCredit in favore dei dipendenti ceduti che abbiano a suo tempo aderito alle forme di incentivazione all’esodo previste dal “Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit” del 3 agosto 2007 (e successive integrazioni e modifiche), da intendersi così integralmente richiamati, trascritti e recepiti quale parte integrante del presente accordo.
Pertanto, il personale ceduto che:

1. risultando in possesso dei requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia (cd. pensionamento diretto) abbia fatto pervenire entro le date previste dal richiamato Protocollo la propria proposta irrevocabile di risoluzione del rapporto di lavoro;

ovvero

2. abbia aderito entro le date previste dal richiamato Protocollo presso le società cedenti mediante presentazione alla rispettiva azienda dell'apposita domanda irrevocabile di accesso al Fondo di Solidarietà;
vedrà perfezionarsi la risoluzione del rapporto di lavoro da parte di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, secondo termini, condizioni, regole e modalità stabiliti dai suddetti accordi che continueranno pertanto a trovare applicazione presso la stessa Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio esclusivamente nei confronti del personale ceduto che, risultando in possesso dei requisiti ivi previsti, si sia avvalso della relativa disciplina.

Resta inteso che il personale in argomento che risolverà il rapporto di lavoro in applicazione del citato accordo 3/8/2007:
potrà restare iscritto alla forma di copertura assistenziale prevista per il personale della rispettiva cessionaria, alle condizioni in atto per il personale in servizio, fino alla maturazione dei requisiti AGO;
potrà continuare ad essere iscritto ad una delle forme di previdenza integrativa aziendale previste per il personale delle rispettive cessionarie con le condizioni in atto al momento della cessazione dal servizio, fino alla maturazione dei requisiti AGO.

Art.16 Trasferimenti
Il personale in questione, fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di settore in materia di mobilità territoriale, potrà essere trasferito fino al 30/6/2009 solo consensualmente, qualora l’unità produttiva di nuova assegnazione si collochi al di fuori della provincia ove è situata la sede di lavoro ovvero disti dall’attuale assegnazione oltre 50 km, salvo che il trasferimento costituisca avvicinamento all’abituale dimora (intendendosi per tale il recapito ufficialmente comunicato all’Azienda) dell’interessato, ovvero riguardi dipendenti inseriti nel 3° o nel 4° livello dei Quadri Direttivi, ovvero riguardi personale preposto o da preporre ad unità operative, comunque denominate.

Art.17 Iscrizione al sindacato
La Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio manterrà, senza soluzione di continuità l’iscrizione del personale all’organizzazione sindacale firmataria del presente accordo, cui ciascun interessato abbia aderito alla data del 30 novembre 2008, fatte salve eventuali successive variazioni.

* * *

Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo si intende assolta ed esperita la procedura di legge e di contratto riguardante l’operazione in premessa.

 

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