Fisac Cgil in Unicredito
accordo

Verbale di rientro del personale trasferito ad RSI da Banca di Roma
(per effetto dell’Accordo 1° giugno 1999)


Il giorno 3 luglio 2008, in Milano

UniCredit S.p.A.,

UGIS,

RSI,

e le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, UGL Credito e UILCA

premesso che:

- a seguito della cessione a EDS Servizi S.p.A. (poi divenuta RSI) del ramo d’azienda di Banca di Roma S.p.A. denominato “Servizi Informativi per la Raccolta, Trasmissione ed Elaborazione dati”, Banca di Roma S.p.A. ed EDS Servizi S.p.A. avevano sottoscritto un contratto di fornitura di servizi informatici;
- nella prospettiva di cui sopra Banca di Roma, EDS Servizi e le Delegazioni Sindacali delle relative aziende erano addivenute al Verbale d’accordo del 1° giugno 1999, con il quale si garantiva ai lavoratori in allora trasferiti ad EDS adibiti al ramo ceduto la ricostituzione del rapporto di lavoro con l’azienda cedente in caso di venir meno dell’appalto; il contenuto di tale accordo è stato oggetto di un’apposita lettera datata 10 giugno 1999 indirizzata a tutti i dipendenti appartenenti al ramo d’azienda ceduto;
- nel marzo 2004 veniva stipulato un nuovo contratto di servizio tra Capitalia SpA (Holding del Gruppo cui all’epoca apparteneva Banca di Roma) ed EDS Corporation/EDS Italia, con lo scopo di adeguare l’outsourcing fino a quel momento in essere alle mutate esigenze emerse a seguito della costituzione dell’allora Gruppo Capitalia;
- in data 4 giugno 2004 Capitalia SpA, Banca di Roma SpA, Roma Servizi Informatici SpA e le relative Delegazioni Sindacali sottoscrivevano un verbale d’accordo in cui si davano conto della “rimodulazione del contratto di appalto per la fornitura di servizi informatici” e confermavano gli impegni presi nel Verbale d’Accordo del 1° giugno 1999, anche con riferimento alla ricostituzione del rapporto di lavoro in caso di interruzione dell’appalto;
- con la costituzione di Capitalia Informatica SpA (1° gennaio 2005), società strumentale del Gruppo Capitalia deputata all’erogazione di servizi IT e back office, il contratto EDS le veniva trasferito per effetto della scissione parziale da Capitalia SpA.;
- in data 4 giugno 2004 e 22 aprile 2005 (alla luce della predetta costituzione di Capitalia Informatica), Capitalia SpA, Banca di Roma SpA, Capitalia Informatica SpA, Roma Servizi Informatici SpA e le Delegazioni Sindacali delle relative aziende sottoscrivevano intese in cui confermavano il contenuto dei precedenti verbali d’accordo e dichiaravano trasferiti in capo a Capitalia Informatica gli impegni in precedenza assunti;

premesso inoltre che

- in data 1° ottobre 2007 si è perfezionata la fusione per incorporazione nella Capogruppo UniCredit della Capogruppo Capitalia S.p.A., in merito alla quale sono stati sottoscritti importanti intese quali il Protocollo del 3 agosto 2007, l’accordo di armonizzazione generale dei trattamenti del 31 maggio 2008;
- nell’ambito del progetto di integrazione UniCredit/Capitalia rientra la riorganizzazione delle attività di Information Technologies del nuovo Gruppo, riorganizzazione che prevede, tra le altre cose:

  • il trasferimento dal 1° marzo 2008 ad UGIS del ramo d’azienda denominato “Sistemi Informativi” di Capitalia Informatica (e con esso i contratti strumentali a tale ramo tra cui quello con EDS/RSI);
  • la convergenza sul Sistema Informativo di UGIS delle piattaforme informatiche sino ad oggi impiegate per l’erogazione dei servizi informatici alle principali banche già appartenenti all’allora Gruppo Capitalia; tale convergenza sta avvenendo per tappe, con la “migrazione” dei dati delle singole banche sul Sistema Informativo di UGIS secondo un piano a realizzazione progressiva la cui ultima operazione è prevista nel corso del mese di ottobre 2008;


- il Gruppo UniCredit, sin dalle sue origini, ha accompagnato la realizzazione di modelli innovativi di specializzazione del servizio con l'unificazione dei sistemi informativi e l’allineamento dei modelli organizzativi; in particolare UGIS si è nel tempo consolidato quale polo strategico di riferimento per le attività informatiche a favore di tutte le società del nuovo Gruppo, assicurando una gestione unitaria ed integrata di tutti i relativi processi e delle correlate competenze specialistiche;
- in correlazione alla predetta riorganizzazione delle attività di Information Technologies nel Gruppo UniCredit ed in particolare della realizzazione del processo di migrazione, i servizi informatici correntemente erogati sulla base del precedente contratto di servizio tra UGIS ed RSI rimarranno progressivamente inutilizzati, sino alla loro totale dismissione nel corso del mese di ottobre 2008;
- UGIS, in conseguenza delle mutate ed ampliate esigenze informatiche del Gruppo UniCredit conseguenti l’integrazione delle attività/società dell’ex Gruppo Capitalia, ha peraltro manifestato l’interesse alla fornitura di nuovi servizi informatici, differenti da quelli erogati sulla base del precedente contratto di servizio e dunque non in rapporto di continuità con questi ultimi;
- stante quanto sopra, in data 10 gennaio 2008, UGIS e le Delegazioni Sindacali di RSI hanno sottoscritto un verbale di accordo in cui ai dipendenti del ramo trasferito nel 1999, muniti di lettera di rientro, veniva data facoltà di esprimere il proprio interesse al rientro nella Società Informatica di riferimento del Gruppo UniCredit
- UGIS ed EDS/RSI stanno definendo un nuovo contratto di fornitura che, oltre a disciplinare il venir meno dei servizi erogati in base al contratto pregresso (fatto che avverrà con la migrazione di Banco di Sicilia il 4-5 ottobre 2008), prevede nuovi servizi;

dandosi atto che:

- in conseguenza delle vicende societarie e contrattuali di cui alle premesse, nonché del processo di migrazione in atto, la ricostituzione del rapporto di lavoro dei lavoratori a suo tempo facenti parte del ramo ceduto ai sensi del verbale di accordo sindacale del 1° giugno 1999 avverrà in UGIS con il 1° settembre 2008 (data alla quale le migrazioni relative a Banca di Roma saranno state completate), salva la possibilità di distacco fino al completamento della convergenza dei sistemi ex Capitalia;
- nei mesi scorsi si sono svolti incontri sindacali – culminati con l’intesa del 10 gennaio 2008 - volti a valutare le ricadute sui Lavoratori/Lavoratrici di Roma Servizi Informatici originariamente ceduti a tale società dall’allora Banca di Roma indotte dal progetto di aggregazione del nuovo Gruppo UniCredit con l’intento di ridurre il più possibile gli effetti occupazionali conseguenti e correlati all’attuazione del progetto medesimo;
- in merito da parte aziendale si è manifestato l’interesse ad attivare soluzioni condivise di pianificazione delle cessazioni, assicurando al contempo la volontà di attuare la riduzione del personale in modo graduale attraverso l’utilizzo di una politica basata sul consenso dei Lavoratori/Lavoratrici e concordata con le OO.SS. nel rispetto comunque dell’art. 1 punto 4) del Verbale di Incontro sottoscritto il 24 gennaio 2001 tra ABI e le Segreterie Nazionali;
- le Parti hanno quindi ricercato – in coerenza con quanto già fatto nel Gruppo UniCredit con il Protocollo del 3 agosto 2007 - , tra gli strumenti mirati alla gestione delle eccedenze indicati dalle normative di contratto e di legge, quelli considerati in grado di risolvere col consenso i problemi di riequilibrio e di dimensionamento delle risorse umane conseguenti e correlati al progetto; tali strumenti sono stati individuati nel pensionamento (su base volontaria e incentivata) e nell’adesione volontaria al “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito” (DM 158/2000 e Verbale di Incontro 24 gennaio 2001);
- la ricostituzione del rapporto prevista dagli accordi sindacali dianzi citati e riconfermata nella presente intesa è stata convenuta nell’interesse dei dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato trasferito ad EDS/RSI nel 1999 al momento della cessione del ramo dall’allora Banca di Roma; il personale che non fosse interessato alla ricostituzione del rapporto con UGIS dovrà comunicare formalmente tale volontà ad UGIS ed RSI entro il 31 luglio 2008; per effetto di tale eventuale rinuncia decadranno e non avranno più efficacia le tutele definite negli accordi di cessione (1° giugno 1999 e seguenti) nonchè nelle successive lettere individuali;
- pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione, non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale, in correlazione all’inserimento dei dipendenti interessati dal presente verbale nei centri di competenza di UGIS (previa verifica delle competenze/attitudini professionali);

tutto quanto sopra premesso e considerato,
le Parti
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2
Le Parti, nell’ambito della ricerca delle possibili soluzioni di gestione delle eccedenze correlate alla realizzazione del progetto di aggregazione del nuovo Gruppo UniCredit nei confronti dei Lavoratori/Lavoratrici oggetto dell’originario trasferimento da Banca di Roma SpA ad RSI - contestualmente all’attivazione delle forme di incentivazione all’esodo di cui agli articoli che seguono - convengono sulla riallocazione in UGIS del predetto personale mediante novazione del rapporto di lavoro che interverrà senza soluzione di continuità, con il livello di inquadramento, retributivo e di anzianità maturata, assegnando le risorse, compatibilmente con le esigenze organizzative, nel relativo ambito territoriale.
Dal momento della predetta novazione individuale, nei confronti dei Lavoratori/Lavoratrici di cui sopra cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa di qualunque natura applicato loro in precedenza e verrà applicata la normativa nazionale ed aziendale, comprese le provvidenze, del personale di UGIS, fermo quant’altro stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale.

Art. 3
Nei confronti dei dipendenti interessati dal processo di rientro di cui alla presente intesa dal momento della novazione del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni definite nell’Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.

Art. 4
Allo scopo di gestire le ricadute sui Lavoratori/Lavoratrici dei progetti di cui in premessa, si procede al ricorso al pensionamento, su base volontaria e incentivata (come da appendice n. 1), del Personale di ogni ordine e grado, che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso del primo dei requisiti di legge previsti per aver diritto all’accesso – cd “finestra” - alla pensione di anzianità o vecchiaia INPS o Ente assimilabile, in coerenza con i principi indicati dall’art. 8 del D.M. 28 aprile 2000, n. 158.
A tal fine, le domande di cessazione (utilizzando il modulo di cui all’appendice n. 2) devono essere presentate entro il 31 luglio 2008 e nell’aderire il Lavoratore/Lavoratrice interessato deve indicare anche la data di cessazione prescelta.

Art. 5
Con le medesime finalità di cui all’articolo che precede, le Parti - individuando nel “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito” uno strumento in grado di risolvere su base consensuale i problemi di riequilibrio/dimensionamento delle risorse umane - disciplinano qui di seguito le modalità e le condizioni per l’accesso, su base volontaria, alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, 1° comma, lettera b) del D.M. 28/4/2000 n. 158 e del Verbale di Incontro del 24 gennaio 2001 tra ABI e le Segreterie Nazionali.
Le Parti concordano che l’accesso al Fondo di Solidarietà - alle condizioni definite nell’appendice n. 1 - è aperto per numeri contingentati:

  • 30 per il 2008
  • 20 per il 2009
  • 20 per il 2010.


A tal fine le domande di accesso al Fondo di Solidarietà devono essere presentate entro il 31 luglio 2008 e nell’aderire il Lavoratore/Lavoratrice interessato deve indicare anche il momento di cessazione prescelto, secondo le seguenti calendarizzazioni:

  • 1° novembre 2008
  • 1° gennaio 2009
  • 1° gennaio 2010
  • 1° luglio 2010.

Dichiarazione a verbale
Da parte aziendale viene dichiarato che:
- l’adesione al Fondo di Solidarietà ex art. 3 del presente verbale da parte del personale interessato avverrà a seguito di novazione del relativo rapporto di lavoro in UGIS/Azienda del Gruppo UniCredit (con possibile distacco temporaneo del Lavoratore/Lavoratrice medesimo);
- il Personale interessato dalle incentivazioni di cui agli artt. 4 e 5 non sarà destinatario di rapporti di consulenza, collaborazione o qualsiasi altro rapporto di lavoro con azienda dei Gruppi UniCredit ed EDS.

Art. 6
In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l’impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.

Art. 7
In analogia a quanto stabilito dall’art. 11 del Protocollo 3 agosto 2007, al fine di assicurare la continuità dei trattamenti pensionistici complementari, il personale destinatario della presente intesa manterrà l’eventuale adesione al Fondo Pensioni in essere alla data odierna. Il TFR non conferito a previdenza complementare verrà trasferito all’azienda acquisente salvo richiesta di liquidazione al momento della novazione individuale.

Art. 8
Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, per i trattamenti da riconoscersi a favore del personale di cui al presente verbale dal momento del rientro in UGIS si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007 e successive modifiche ed integrazioni, nell’Accordo del 28 settembre 2007, nell’Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo nonché nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.
Le Parti si danno reciprocamente atto che a favore dei dipendenti che per effetto dell’odierno accordo rientreranno in UGIS, sotto il profilo occupazionale si estendono le previsioni dell’art. 9, comma 5, dell’intesa del 29 febbraio 2008 per gli eventi che dovessero verificarsi entro il 31 dicembre 2013.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

Raccomandazione delle OO.SS.
Le OO.SS. raccomandano che UGIS tenga in opportuna considerazione, ai fini dello sviluppo professionale, le professionalità acquisite presso RSI.
Dichiarazione Aziendale
La Delegazione aziendale, prendendo atto della Raccomandazione delle OO.SS., dichiara la propria disponibilità ad operare in coerenza alla medesima.

 


Appendice n. 1

A) Condizioni economiche di esodo volontario per pensionamento

A tutti coloro che presenteranno domanda irrevocabile (secondo quanto previsto all’art. 2) di cessazione dal servizio per pensionamento è riconosciuta una somma una tantum, a titolo di adesione volontaria, nei termini di cui alla seguente prospettazione.

Al Personale che cessa dal servizio avendo maturato i requisiti per avere diritto ad accedere (cd finestra) ad un trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia INPS o Ente assimilabile, viene riconosciuto un incentivo all'esodo in unica soluzione ed a integrazione del TFR, costituito da un importo netto scaturente dall’applicazione della seguente tabella (dove per “mensilità di incentivo” si intende la mensilità calcolata secondo i criteri del preavviso definiti nel CCNL ABI):

 

uscite nel 2008 età compiuta alla data di cessazione dal servizio
Fino a 57 anni
58
59
60
61
62
63
64
65
  n° mensilità di incentivo
16
15
14
13
12
10
8
7
6
uscite nel 2009 età compiuta alla data di cessazione dal servizio
Fino a 57 anni
58
59
60
61
62
63
64
65
  n° mensilità di incentivo
17
16
15
14
13
11
9
8
6
uscite nel 2010 età compiuta alla data di cessazione dal servizio
Fino a 57 anni
58
59
60
61
62
63
64
65
  n° mensilità di incentivo
18
17
16
15
14
12
10
9
6

 

Tale importo viene erogato:

  • per intero nel caso di cessazione alla prima finestra utile di uscita (primo requisito tra anzianità o vecchiaia) in base alla normativa previdenziale vigente al momento della cessazione;
  • al 50% nel caso di cessazione che intervenga nei sei mesi dalla prima finestra utile di uscita.

 

Norma Transitoria: per tutti coloro che alla data odierna siano già in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto all’accesso alla pensione INPS o Ente assimilabile si considererà quale prima finestra utile di uscita ai fine del calcolo dell’incentivo quella del 1 novembre 2008.

B) Condizioni economiche di accesso al Fondo di Solidarietà

A tutti coloro che presentano (secondo quanto previsto all’art. 3) domanda irrevocabile di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, sarà riconosciuta una somma una tantum, a titolo di “adesione volontaria”, costituita da un importo netto pari a 4 mensilità (calcolata come sopra) ed erogato unitamente alle competenze di fine rapporto.

Appendice n. 2

RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA ALL’OFFERTA DI INCENTIVAZIONE ALL’ESODO MEDIANTE PENSIONAMENTO (art. 2 Accordo …..)

Spettabile
……… S.p.A.


(Luogo) ……………., (gg./mese) ………….…../2008

Il/La sottoscritto/a………………………………..………, matr. ………………….,
con la presente
rassegna le proprie dimissioni da codesta Azienda, in adesione al piano di incentivazione al pensionamento di cui all’Accordo del ……..,
e indica quale ultimo giorno di servizio quello del ……………………..(ultimo del mese).
Qualora con specifici interventi di legge vengano introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, ferma restando l’adesione già espressa, il sottoscritto si riserva di indicare un’eventuale nuova data di uscita e sulla base di essa fruire delle condizioni economiche di incentivazione di cui al punto a) dell’Appendice 1.

Firma …………………………..………………


Appendice n. 3

Verbale di incontro sulle agevolazioni previste a favore del personale
che fruisce degli assegni straordinari in forma rateale del Fondo di Solidarietà

Il giorno ……………., in .
premesso che

col presente verbale, le Parti intendono definire le seguenti agevolazioni a favore di coloro che, cessato il rapporto di lavoro, fruiscano degli assegni straordinari in forma rateale per il sostegno del reddito a carico del “Fondo di Solidarietà” di cui all’Accordo Nazionale 28 febbraio 1998 e al D.M. n. 158 del 28 aprile 2000 (di seguito “personale interessato ”).

si conviene quanto segue:

* Condizioni finanziarie/bancarie
Il personale interessato beneficerà, sino alla data di decorrenza del trattamento di pensione INPS o Ente assimilato, delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio (escluse le sovvenzioni). Dopo tale momento varranno le condizioni previste per i lavoratori in quiescenza.

* Assistenza sanitaria
Al Personale oggetto del presente accordo già aderente alle forme di copertura assistenziale presso RSI saranno garantite – a richiesta – le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste tempo per tempo a favore del personale in servizio avente il medesimo inquadramento. L’Azienda si impegna a mantenere a proprio carico – sino alla scadenza successiva alla data di decorrenza della pensione e fermo restando gli eventuali contributi a carico dell’interessato – il relativo contributo da essa sostenuto per il personale in servizio.

* Previdenza complementare
In correlazione alla cessazione dal servizio per l’accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà, i Lavoratori/Lavoratrici interessati manterranno l’iscrizione alla forma pensionistica complementare di appartenenza fino alla maturazione dei requisiti AGO.
In relazione a quanto precede, per le sole forme (fondi o sezioni di fondi) pensionistiche complementari a contribuzione definita alimentate con contribuzione sia a carico dell’azienda sia a carico del lavoratore interessato, verrà mantenuto, per tutto il periodo intercorrente tra l’accesso di cui al comma precedente e la maturazione dei requisiti AGO, il versamento della contribuzione in parola (base imponibile ultima retribuzione annuale percepita in costanza di rapporto di lavoro) con le stesse misure in atto al momento dell’accesso al Fondo di Solidarietà.
In alternativa, il lavoratore che acceda alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà e iscritto alle forme di cui al comma precedente, potrà richiedere, in luogo del citato versamento, la liquidazione dell’importo corrispondente alla somma dei contributi a carico dell’Azienda che la stessa avrebbe versato alla forma pensionistica complementare per il periodo suddetto: tale importo viene erogato a titolo di incentivo all’esodo e ad integrazione del trattamento di fine rapporto; a tal fine verrà presa a riferimento l’ultima retribuzione annuale utile ai fini del TFR. In tale evenienza si applicheranno le previsioni di Legge e di Regolamento/Statuto in tema di perdita dei requisiti di partecipazione.

***

Le previsioni del presente verbale si intendono valide a condizione che il personale interessato:

  • fruisca degli assegni straordinari in forma rateale del Fondo di Solidarietà;
  • mantenga in essere sulla banca presso cui è attualmente acceso il rapporto di conto corrente sul quale farà accreditare gli assegni straordinari di sostegno al reddito;
  • non percepisca redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore dei soggetti che svolgono attività in concorrenza con l’azienda di attuale appartenenza e per le quali l’art. 11 del D.M. n. 158 del 28 aprile 2000 prevede la sospensione dell’erogazione degli assegni straordinari e del versamento dei contributi figurativi.

In ogni caso le previsioni del presente verbale troveranno applicazione per ciascun interessato confluito nel Fondo di Solidarietà fino all’ultimo mese di percezione dell’assegno straordinario erogato dal Fondo stesso. Da quel momento varranno le condizioni previste per i lavoratori in quiescenza.


Appendice n. 4


Spettabile
……… S.p.A.

RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL “FONDO DI SOLIDARIETA’ DI SETTORE (art. 3 Accordo …..)

(Luogo) ……………., (gg./mese) ………….…../2008

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….………………
nato/a a …………………………………..……………. il …………………………….
matricola n° ………………..in servizio presso …………………..………..…. .

constatato
che con l’accordo stipulato in data ………………. l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali si sono date atto di aver concluso le procedure previste per l’accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di cui all’art. 7 del D.M. 158/2000

dichiara

in adesione volontaria al citato accordo per coloro che, cessato il rapporto di lavoro con l’Azienda, fruiscano degli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del “Fondo di Solidarietà”

  • la volontà irrevocabile di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro alla data del (indicando la prescelta):

    • 1° novembre 2008
    • 1° gennaio 2009
    • 1° gennaio 2010
    • 1° luglio 2010;


accettando le condizioni e i termini previsti dall’accordo citato e dal Regolamento contenuto nel D.M. 28.4.2000 n° 158 (relativo all’istituzione del “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”) per l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà e rinunciando espressamente al preavviso ed alla relativa indennità;

dichiara inoltre

  • di avere già consegnato l’estratto conto contributivo (Ecocert)
  • di allegare alla presente richiesta l’estratto conto contributivo (Ecocert)
  • di riservarsi la successiva consegna dell’estratto conto contributivo (Ecocert) non appena in suo possesso
  • di rilasciare apposita delega all’azienda per l’espletamento dei suddetti adempimenti

chiede


in relazione alla liquidazione dell’assegno straordinario di sostegno del reddito

  • che l’erogazione medesima avvenga in rate mensili,
  • che l’erogazione avvenga in unica soluzione,


impegnandosi a dare immediata comunicazione all’Azienda della eventuale, successiva instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro

chiede inoltre

  • di mantenere l’iscrizione alle forme di assistenza sanitaria aziendale previste a favore del personale in servizio
    di non mantenere l’iscrizione alle forme di assistenza sanitaria aziendale previste a favore del personale in servizio

chiede infine
(per il caso di erogazione dell’assegno straordinario in rate mensili)


di proseguire nel versamento dei contributi a favore dell’Organizzazione Sindacale a cui è attualmente iscritto/a

 

Firma ……………………..………………


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