Fisac Cgil in Unicredito


Verbale di ricognizione sull’incidenza della Legge 247/2007 sui piani di incentivazione all’esodo previsti nel Protocollo del 3 agosto 2007(pensionamento diretto ed accesso al Fondo di Solidarietà)


Milano, 31 gennaio 2008

UniCredit S.p.A.,

e

le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali Dircredito-FD, Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, Silcea, Ugl Credito e Uilca


premesso che

  • le Parti, in relazione all’entrata in vigore della Legge 247/2007, hanno provveduto ad effettuare una valutazione congiunta degli effetti e delle ricadute conseguenti al nuovo quadro normativo sull’attuazione delle forme di esodo incentivato disciplinate agli artt. 2 e 3 del Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit;

  • in esito a dette valutazioni, le Parti, nel convenire sulla sostanziale coerenza del Protocollo dianzi citato con il nuovo quadro normativo di riferimento, hanno disposto quanto segue:


Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.


Art. 2

Nei confronti delle ipotesi di cui agli artt. 2 e 3 del Protocollo di integrazione (di cui in premessa):

  • qualora dall’applicazione della Legge 247/2007 non derivino effetti in termini di decorrenze di accesso ai piani di incentivazione (per pensionamento diretto o accesso al Fondo di Solidarietà) e del trattamento pensionistico, continueranno a trovare applicazione le opzioni già effettuate dal singolo interessato;

  • qualora dall’applicazione della Legge 247/2007 derivi un anticipo/posticipo temporale della decorrenza della finestra di pensionamento diretto, si applica la nuova prima finestra utile derivante dalla riforma in modo da consentire al singolo la percezione del 100% dell’incentivo previsto dall’Appendice 1 del Protocollo 3 agosto 2007 (quanto precede a condizione, nel solo caso di posticipo, che il pensionamento diretto intervenga entro il 31.12.2010);

  • qualora dall’applicazione della Legge 247/2007 derivi un anticipo/posticipo temporale della decorrenza della finestra di pensionamento raggiungibile mediante l’accesso al Fondo di Solidarietà, continueranno a trovare applicazione le originarie opzioni - calendarizzazioni di uscita di cui all’art. 3 del Protocollo 3 agosto 2007- già effettuate dal singolo interessato (quanto precede a condizione, nel caso di posticipo, che il pensionamento intervenga entro il 30.06.2015 con una permanenza massima nel Fondo di solidarietà di 60 mesi).
    In merito le Parti chiariscono che l’anticipo della finestra di pensionamento derivante dall’applicazione della Legge 247/2007 sarà considerato utile ai fini della valutazione dei criteri di priorità previsti dal già citato art. 3 del Protocollo 3 agosto 2007.
    Per il solo caso dei dipendenti che stanno per accedere al Fondo di Solidarietà al 1° marzo 2008 che a causa dell’introduzione della finestra di vecchiaia posticipano il loro pensionamento al 1° aprile 2013, si prevede una specifica data di accesso al Fondo di Solidarietà al 1° aprile 2008;

  • qualora l’applicazione della Legge 247/2007 comporti un anticipo della finestra di pensionamento raggiungibile mediante l’accesso al Fondo di Solidarietà consentendo, rispetto all’originaria opzione, l’accesso al pensionamento diretto, l’interessato potrà modificare l’opzione richiedendo di accedere al pensionamento diretto alla prima finestra utile derivante dalla riforma (con applicazione del correlato maggior incentivo previsto dall’Appendice 1 del Protocollo 3 agosto 2007);

  • qualora l’applicazione della Legge 247/2007 comporti un posticipo della decorrenza della finestra di pensionamento diretto, consentendo - rispetto all’originaria opzione - esclusivamente l’accesso al Fondo di Solidarietà, l’interessato potrà modificare l’opzione richiedendo di aderite al Fondo di Solidarietà dal 1° luglio 2010 (con applicazione del correlato minor incentivo previsto dall’Appendice 1 del Protocollo); in caso contrario, di tali casi assolutamente eccezionali si terrà conto nell’ambito delle valutazioni che si effettueranno ai sensi dell’art. 4 del presente Verbale di ricognizione;

  • nell’ambito delle predette valutazioni che si effettueranno ai sensi dell’art. 4 del presente Verbale di ricognizione si terrà conto dei casi assolutamente eccezionali nei quali l’applicazione della Legge 247/2007 comporti l’impossibilità, rispetto all’originaria opzione, di accedere al Fondo di Solidarietà nei tempi previsti dal Protocollo 3 agosto 2007;

  • qualora le modifiche introdotte dalla Legge 247/2007 comportino – rispetto al sistema precedente - la possibilità di accedere ai piani di esodo incentivato:

    • l’interessato che sulla base della precedente normativa non aveva i requisiti per accedere al pensionamento diretto potrà optare per tale forma di esodo fruendo della prima finestra utile derivante dalla riforma (fermo quant’altro previsto all’art. 2 del Protocollo 3 agosto 2007 ed Appendice n. 1), ricompresa nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2008 ed il 1° gennaio 2011;
    • l’interessato che sulla base della precedente normativa non poteva accedere al Fondo di Solidarietà potrà optare per tale forma di esodo, fermo quant’altro previsto all’art. 3 del Protocollo 3 agosto 2007 ed Appendice n. 1, nell’ambito delle calendarizzazioni di uscita del 2010. L’eventuale accoglimento delle domande in parola, rispetto alle quali non sussistevano nel precedente quadro normativo i requisiti per l’accesso al Fondo di Solidarietà, sarà comunque subordinato al previo accoglimento delle domande di accesso al Fondo di Solidarietà già pervenute ai sensi del quadro in parola.

Art. 3

A tal fine, le domande di cui all’art. 2 che precede devono essere presentate:

  • entro il 22 febbraio 2008 (per le richieste relative alle uscite del 1° marzo 2008);
  • entro l’11 marzo 2008 (per le cessazioni successive).

Art. 4

Le Parti si incontreranno a livello di Gruppo entro il 31 marzo 2008 per valutare eventuali ulteriori modalità di gestione delle domande in eccesso nell’ambito delle verifiche di cui all’art. 14 del Protocollo 3 agosto 2007, nel cui contesto si terrà conto delle dinamiche occupazionali e degli efficientamenti previsti e realizzati dal progetto di integrazione/piano industriale nonché degli effetti derivanti dall’applicazione dei piani di incentivazione all’esodo e degli altri strumenti di cui al già citato Protocollo 3 agosto 2007.


Dichiarazione delle Parti

Anche in relazione all’elevato numero di domande di accesso al Fondo di Solidarietà già pervenute, da parte aziendale si manifesta la disponibilità a venire incontro ad eventuali istanze di revoca delle richieste presentate, nel caso si determinino in capo al dipendente che ha espresso la sua intenzione di accedere al Fondo, situazioni di carattere personale di oggettiva rilevante gravità, tali da determinare un effettivo pregiudizio all’utilizzo dello strumento di cui sopra; UniCredit si impegna a fornire informativa alle OO.SS. nell’eventualità di istanze non accolte.

Raccomandazione delle OO.SS.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie raccomandano che l’Azienda, in via del tutto eccezionale – in situazioni di carattere personale di oggettiva rilevante gravità -, valuti con attenzione eventuali istanze di anticipo di accesso al Fondo di Solidarietà, fatta salva l’applicazione dei criteri previsti dal Protocollo 3 agosto 2007 in tema di accoglimento delle domande di accesso al Fondo medesimo.



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