Fisac Cgil in Unicredito
accordo
Verbale di accordo
sul trasferimento del ramo d’azienda “carte revolving” di Bipop a UCFin


Il giorno 11 giugno 2008, in Milano,

UniCredit,
Bipop Carire,
Unicredit Consumer Financing Bank S.p.A,
e
le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA costituite dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate:

premesso che:

da parte aziendale si è deciso di procedere al procedere al trasferimento del ramo d’azienda “carte di credito revolving” di Bipop Carire (di seguito, per brevità, denominata “Bipop”) a Unicredit Consumer Financing Bank S.p.A. (di seguito, per brevità, denominata “UCFin”);

il predetto ramo è sostanzialmente costituito dalle risorse umane, organizzative e strumentali inerenti la emissione e la collocazione nei confronti della clientela delle carte revolving;

l’operazione in oggetto rientra nel più ampio processo di riorganizzazione del Gruppo conseguente alla incorporazione di UniCredit/Capitalia volto ad integrare le attività/società del Gruppo Capitalia nel Gruppo UniCredit in coerenza con il modello di Gruppo acquirente che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela e fabbriche prodotti globali, nonché – nello specifico - l’assegnazione delle attività specialistiche delle carte di credito e dei prestiti personali ad UCFin;

UCFin rafforza così il ruolo di “global factory” specializzata nel credito al consumo, cui fanno capo tutte le attività di definizione e sviluppo dei prodotti da destinare alla clientela, mentre alle banche commerciali sono assegnate le attività distributive di tali prodotti;

l’operazione in oggetto conferma il ruolo di UCFin come soggetto emittente sia verso il cliente sia nei confronti dei circuiti internazionali (con licenza di principal member), nonché gestore del rischio di credito e della macchina operativa;

gli atti traslativi relativi al trasferimento dianzi citato sono stati effettuati entro il 12 maggio 2008 (epoca di migrazione delle procedure informatiche nel sistema operativo di Gruppo) ed hanno avuto effetto dalla stessa data;

considerato che

in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività “carte di credito revolving” di Bipop ed il relativo personale (una risorsa) sono state trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a UCFin;

pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;



tutto quanto sopra premesso
- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto,
allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane
oltre che delle funzioni e dei processi -

le Parti hanno convenuto quanto segue:


Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2
Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale di Bipop oggetto della presente intesa dal momento del trasferimento ad UCFin cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la società di origine e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di UCFin.

Art. 3
Nei confronti dei dipendenti interessati dall’integrazione di cui alla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell’Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.

Art. 4
In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l’impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.

Art. 5
Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007, nell’Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo nonché nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.