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Verbale di accordo sul trasferimento del ramo d’azienda “carte revolving” di Bipop a UCFin |
premesso che: da parte aziendale si è deciso di procedere al procedere al trasferimento del ramo d’azienda “carte di credito revolving” di Bipop Carire (di seguito, per brevità, denominata “Bipop”) a Unicredit Consumer Financing Bank S.p.A. (di seguito, per brevità, denominata “UCFin”); il predetto ramo è sostanzialmente costituito dalle risorse umane, organizzative e strumentali inerenti la emissione e la collocazione nei confronti della clientela delle carte revolving; l’operazione in oggetto rientra nel più ampio processo di riorganizzazione del Gruppo conseguente alla incorporazione di UniCredit/Capitalia volto ad integrare le attività/società del Gruppo Capitalia nel Gruppo UniCredit in coerenza con il modello di Gruppo acquirente che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela e fabbriche prodotti globali, nonché – nello specifico - l’assegnazione delle attività specialistiche delle carte di credito e dei prestiti personali ad UCFin; UCFin rafforza così il ruolo di “global factory” specializzata nel credito al consumo, cui fanno capo tutte le attività di definizione e sviluppo dei prodotti da destinare alla clientela, mentre alle banche commerciali sono assegnate le attività distributive di tali prodotti; l’operazione in oggetto conferma il ruolo di UCFin come soggetto emittente sia verso il cliente sia nei confronti dei circuiti internazionali (con licenza di principal member), nonché gestore del rischio di credito e della macchina operativa; gli atti traslativi relativi al trasferimento dianzi citato sono stati effettuati entro il 12 maggio 2008 (epoca di migrazione delle procedure informatiche nel sistema operativo di Gruppo) ed hanno avuto effetto dalla stessa data; considerato che in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività “carte di credito revolving” di Bipop ed il relativo personale (una risorsa) sono state trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a UCFin; pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;
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