Fisac Cgil in Unicredito


Verbale di accordo sul trasferimento del ramo d'azienda "immobili" di UniCredit a UniCredit Real Estate (URE)



II giorno 17 marzo 2008, in Roma,

UniCredit,
UniCredit Real Estate,

e la Delegazione Sindacale di Gruppo DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA, costituita dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate


tenuto conto che:

  • in data 1° ottobre 2007 si è perfezionata la fusione per incorporazione nella Capogruppo UniCredit S.p.A. (nel prosieguo anche "UniCredit",) della Capogruppo Capitalia S.p.A.;

  • le attività della Capogruppo Capitalia S.p.A. sono state assunte da UniCredit che, senza soluzione di continuità nell'esercizio dell'attività di holding, ha proceduto a riarticolarle e ad attribuirle alle Società specializzate di competenza secondo il proprio modello organizzativo;

  • nell'ambito del più complessivo progetto di integrazione UniCredit/Capitalia di cui al Protocollo sottoscritto in data 3 agosto 2007, con la citata decorrenza del 1 " ottobre 2007 il rapporto di lavoro del personale operante in Capitalia Holding S.p.A. è stato trasferito senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'ari 2112 Cod. Civ. a UniCredit;

  • con l'Accordo del 28 settembre 2007 è stata affrontata la tematica dell'esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi applicati alle risorse oggetto della operazione di fusione delle due Capogruppo e sono state definite le regole condivise di gestione dell'armonizzazione dei trattamenti applicati al personale trasferito con quelli in essere presso la Società incorporante;


premesso che:

  • da parte aziendale si è poi deciso di procedere al trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell'ari 2112 Cod. Civ., del ramo d'azienda "immobili ex Capitalia" di UniCredit a UniCredit Real Estate S.p.A. (di seguito denominata, per brevità, "URE"); il predetto ramo è sostanzialmente costituito dagli asset rivenienti ad UniCredit in seguito all'incorporazione di Capitalia Holding S.p.A. e dalle risorse
    umane, organizzative e strumentali svolgenti ed inerenti la relativa attivitàimmobiliare;

  • l'operazione in oggetto rientra nel più ampio processo di riorganizzazione conseguente alla integrazione dei Gruppi UniCredit/Capitalia secondo il modello del Gruppo acquirente che prevede linee di business fecalizzate sui segmenti di clientela, centri di competenza e fabbriche prodotti globali;

  • il trasferimento del ramo in parola a URE - finalizzato ad assicurare una gestione unitaria ed integrata di tutti i processi inerenti e delle correlate competenze specialistiche presenti nel Gruppo - rientra nel più ampio obiettivo di farla divenire centro di competenza per le attività immobiliari per tutte le società del nuovo Gruppo, evitando ogni possibile duplicazione e/o sovrapposizione di attività secondo il modello di servizio UniCredit;

  • il personale addetto al ramo d'azienda verrà integrato nelle strutture di URE, accedendo così alle specifiche opportunità di valorizzazione a seconda delle caratteristiche professionali personali;

  • gli atti trasìativi relativi ai trasferimenti dianzi citati ed i relativi effetti nei confronti dei rapporti di lavoro si sono realizzati con il 31 dicembre 2007;


considerato infine che:

  • in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività correlate al ramo "immobili" di UniCredit ed il relativo personale (12 risorse) sono state trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'alt. 2112 Cod. Civ. in capo a URE;
  • pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delleattività coinvolte, non è previsto ii verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;

tutto quanto sopra premesso,
le Parti
- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto,
allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane
oltre che delle funzioni e dei processi -
hanno convenuto quanto segue:


Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2
Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007 e nell'Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capìtalia Holding S.p.A. in UniCredit) e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale di UniCredit il cui rapporto di lavoro è stato trasferito ad URE dal momento del trasferimento cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la Società cedente e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale dell'Azienda acquirente.

Art. 3
Nei confronti di ciascun dipendente che all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro ad URE risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio, ivi compreso l'importo corrispondente all'eventuale quota dell'ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore, ed "surplus") superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del trasferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa ", suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.

Art. 4

Relativamente al premio aziendale 2008 (erogazione 2009), tenuto conto di quanto previsto al tema dall'Accordo del 28 settembre 2007, le Parti convengono che nei confronti dei lavoratori di UniCredit il cui rapporto di lavoro è stato trasferito ad URE per effetto dell'operazione di cui alla presente intesa trovano applicazione i criteri e te modalità definiti/e dagli Accordi di Gruppo UniCredit del 5 marzo 2007 e del 27 settembre 2007.

Art. 5

II sistema inquadramentale e la struttura organizzativa di riferimento saranno quelle in essere presso URE. Sulla tematica inquadramentale verrà costituita un'apposita Commissione Tecnica - i cui lavori verranno avviati nel corso del prossimo trimestre ed avranno termine entro la fine dell'anno 2008 - con l'intento di valutare le effettive omogeneità tra le figure professionali. Alla luce delle valutazoni della Commissione Tecnica, le Parti definiranno se ed in quale misura possano essere considerati utili ai fini dell'inquadramento le anzianità professionali pregresse.

Norma transitoria

Per effetto di quanto stabilito nell'Accordo di fusione delle due Capogruppo del 28 settembre 2007, nei confronti del personale di provenienza Capitalia sino allo scadere del Piano Industriale continuano a produrre effetti eventuali preesistenti normative aziendali in materia di inquadramenti ed automatismi. Gli inquadramenti ed automatismi maturati in tale periodo temporale non comportano assorbimenti dell'assegno ex intesa di cui all'art. 3. Qualora nell'accordo di armonizzazione generale dovessero intervenire diverse previsioni sui temi di cui sopra, queste verranno applicate anche al personale interessato dalla presente operazione.

Art. 6
In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l'impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione. In materia, fermo quanto disposto dal Protocollo del 3 agosto 2007, le parti aziendali si incontreranno per sviluppare il confronto previsto dal CCNL.
A tale scopo le parti si danno atto che i correlati programmi di formazione professionale e addestramento operativo sono conseguenti a processi di ristrutturazione e riorganizzazione e, come tali, rientrano tra quelli fìnanziabili con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, lett. a), punto 1, del DM 158/2000.

Art. 7

Ferma la contribuzione in essere al 31 dicembre 2007, per quanto concerne i profili relativi all'assistenza sanitaria, nei confronti del personale interessato dalla presente operazione continueranno a valere sino al 31 dicembre 2008 le forme di assistenza sanitaria integrativa esistenti presso ex Capitalia Holding secondo quanto definito nel Protocollo del 3 agosto 2007 e nell'Accordo del 28 settembre 2007, con le attuali modalità, misure e criteri di contribuzione.
Al fine di addivenire ad una proposta volta a realizzare - senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda e con l'obiettivo di individuare, ove possibile, previsioni migliorative rispetto alle attuali in considerazione del rilevante numero dei possibili aderenti - la confluenza in UniCA, quale cassa di assistenza sanitaria integrativa a valenza generale già in essere presso il Gruppo UniCredit, si è convenuto di istituire una Commissione Tecnica di studio di Gruppo sulla materia. Le Parti, in considerazione della complessità e dell'importanza della tematica, concordano di avviare tempestivamente (entro il mese di marzo 2008) i lavori della Commissione in parola con l'intento di concluderli entro il 31 maggio 2008.

Art. 8
Qualora dovessero generarsi tensioni occupazionali connesse a crisi aziendali, ridimensionamento/ridistribuzione territoriale dei poli e/o distaccamenti, perdita del controllo - diretto o indiretto - da parte della Capogruppo, vendita o cessazione dell'azienda, UniCredit assicura al personale di URE che dovesse risultare in eccesso la riallocazione, ove possibile nell'ambito della provincia/area metropolitana, presso
l'Azienda di origine ovvero altra Azienda del Gruppo.
In caso di cessione di URE a soggetti non bancari esterni al Gruppo, ove le tensioni occupazionali dovessero emergere successivamente entro il limite massimo di sei anni dalla data dell'evento, le parti si impegnano ad incontrarsi per esaminare eventuali
ricadute derivanti dalla cessione medesima.
Le previsioni di cui ai commi che precedono vengono estese, negli stessi termini e limiti, a tutti i dipendenti di URE in servizio alla data del presente accordo, se provenienti da aziende del settore bancario del Gruppo UniCredit, nonché a quelli che verranno trasferiti all'anzidetta azienda per effetto di mobilità infragruppo da aziende del settore bancario sino al 31 dicembre 2010 (termine del presente piano di integrazione/industriale).
Per effetto dell'accordo odierno, nei confronti del personale che attualmente non risulti essere in possesso di garanzie di natura occupazionale operante in URE (assunti dopo il 25 marzo 2003), le Parti convengono di applicare le previsioni di cui al presente articolo per gli eventi che dovessero verificarsi entro il 31 dicembre 2013.
L'impegno espresso nel presente articolo riguarda il predetto personale trasferito in URE - in virtù dell'Accordo 25 marzo 2003 e 23 giugno 2003 e successive intese, sino a quella odierna - il quale risultasse, al momento dell'evento, privo a qualsiasi titolo di requisiti pensionistici ovvero di accesso al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" od eventuali altre misure equivalenti di sostegno al reddito tempo per tempo vigenti nel settore, esperite le necessarie procedure di legge e di contratto.
Le Aziende di provenienza, di concerto con URE, manifestano la propria disponibilità, in presenza di particolari e gravi necessità di carattere personale e/o familiare -debitamente documentate -, a consentire, compatibilmente con le esigenze aziendali, al rientro di lavoratori nell'organico dell'azienda di origine.

Art. 9
Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007 ed all'Accordo del 28 settembre 2007 (e relativa Nota esplicativa condivisa) e successive intese concernenti l'integrazione.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

Norma transitoria
Qualora nell'ambito dell'intesa di armonizzazione generale dei trattamenti riguardanti il resto del personale dell'azienda di origine dovessero derivare ulteriori previsioni, le Parti ne definiranno i criteri e ne valuteranno l'applicazione anche al personale ex Capitalia trasferito ad URE per effetto della presente operazione.


Vai alla pagina principale del sito della Fisac Cgil Gruppo Unicredito