Fisac Cgil in Unicredito

PROTOCOLLO DI GRUPPO
per l'applicazione della riforma previdenziale ed il TFR maturando (D.Lgs. 5.12.2005, n 252 e successive modifiche)



Il giorno 18 dicembre 2006, in Milano,

le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano S.p.A.,

e la Delegazione Sindacale di Gruppo DIRCREDITO–FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UIL CA e UGL Credito,

considerato quanto segue:

  • la Legge n. 243 del 23 agosto 2004 (“Norme in materia   pensionistica  e  deleghe  al  Governo  nel  settore  della previdenza  pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare…”) ha dato delega al Governo di adottare provvedimenti legislativi contenenti norme intese a “sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari”;

  • il D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, (“Disciplina delle forme pensionistiche  complementari”), ha recato rilevanti modifiche alla previgente disciplina delle forme pensionistiche complementari con l’ottica di incentivarle, assumendo la configurazione  di  disciplina  unitaria  della  materia e ponendosi gli obiettivi  di  garantire l'omogeneità del sistema di vigilanza sul settore, monitorare la gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti e incrementare stabilmente l'entità dei flussi di finanziamento delle forme pensionistiche complementari, contribuendo così a definire una struttura del sistema previdenziale in cui, anche tenuto conto dell'esigenza di rendere sostenibile la spesa  pensionistica a carico del bilancio dello Stato, siano garantiti al lavoratore trattamenti pensionistici  adeguati;

  • le indicazioni provenienti dalla  Unione Europea di   perseguire  riforme  strutturali dei sistemi pensionistici, come pure quelle contenute nella Legge 28 dicembre  2005,  n.  262 (“Disposizioni per la tutela del risparmio  e la disciplina dei mercati finanziari”);

  • le Direttive applicative delle suddette previsioni legislative emanate nel tempo dal Ministero del Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  e dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP); in particolare queste ultime laddove hanno disciplinato per quanto di competenza gli “obblighi di adeguamento” per le forme pensionistiche preesistenti (ossia quelle già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421), “secondo i criteri, le modalità e i tempi che saranno specificamente stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme,con uno o più decreti del Ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro del Lavoro, sentita la COVIP”;

  • il Memorandum d’intesa sul Trattamento di Fine Rapporto raggiunto tra Governo e Parti Sociali in data 23 ottobre 2006 nel cui ambito si è convenuto l’anticipo al 1° gennaio 2007 della possibilità di destinazione del TFR maturando - nel prosieguo, salvo specifica, TFR - ai fondi integrativi (originariamente prevista per l’inizio del 2008);

  • il Decreto Legge n. 279 del 13 novembre 2006 (“Misure urgenti in materia di previdenza complementare”), recependo le indicazioni del citato Memorandum, ha previsto l’anticipo al 31.12.2006 della decorrenza dell’obbligo di adeguamento di tutte le forme pensionistiche alle norme del Decreto Legislativo 252/2005;

  • il Regolamento COVIP del 1° dicembre 2006 fornisce indicazioni sugli adeguamenti delle forme pensionistiche - con esclusione di quelle preesistenti - al D.Lgs 252/2005, così come modificato dal D.L. 279/2006;

  • lo stato di evoluzione dell’iter di emanazione delle nuove normative concernenti la riforma della previdenza complementare ed il conferimento del TFR;

premesso che:

  • nell’ambito del Gruppo UniCredito Italiano sono operanti diverse forme pensionistiche complementari – esterne ed interne – tra le quali il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano (nel seguito del presente documento denominato “Fondo Pensione di Gruppo”) che raccoglie il maggior numero di iscritti;

  • le disposizioni dell’”Accordo sulla previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti del Credito Italiano S.p.A.”, sottoscritto in data 21 maggio 1997 - per effetto del Protocollo S3 del 18 giugno 2002 (art. 10, nota a verbale, ultimo comma) - si applicano a favore di tutti i dipendenti delle Aziende del Gruppo assunti a partire dal 1° luglio 2002 ovvero confermati a tempo indeterminato successivamente a tale data, come pure a favore dei dipendenti delle Aziende del Gruppo privi alla suddetta data di trattamenti di previdenza complementare;

  • il già citato Protocollo S3 (art. 10), per quanto concerne le tematiche di natura previdenziale complementare, contiene un impegno delle Parti a ricercare soluzioni coerenti ad obiettivi generali di razionalizzazione anche valutando l’implementazione e/o allargamento del Fondo Pensione di Gruppo, tenuto conto delle caratteristiche delle forme pensionistiche complementari preesistenti;

  • a valle della conclusione del Progetto S3 (ed accordi consimili) le Parti hanno firmato gli Accordi di Gruppo del 1° luglio 2003 e del 20 aprile 2004 concernenti le necessarie revisioni delle fonti istitutive, statutarie e regolamentari alla luce del nuovo scenario di natura societaria;

  • con l’Accordo del 16 ottobre 2006 si è previsto l’incremento al 3% dell’aliquota contributiva a carico aziendale (di cui all’art. 57 dello Statuto del Fondo Pensione di Gruppo) a favore del personale il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL del settore credito assunto dal 19 dicembre 1994 e appartenente alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi, iscritto con qualifica “post” al Fondo Pensione di Gruppo, come pure la continuazione dei lavori della Commissione Tecnica al fine di delineare soluzioni omogenee anche a favore del personale assunto dal 19 dicembre 1994 iscritto post presso altri Fondi di previdenza complementare cui attualmente aderiscono le Aziende ed i lavoratori/lavoratrici del Gruppo;

  • nel citato Accordo del 16 ottobre 2006 le Parti hanno infine concordato di avviare una specifica sede tecnica che, in relazione alle modifiche del quadro normativo di riferimento (in particolare D.Lgs. 252/2005), approfondisca gli aspetti inerenti la tematica del conferimento del TFR;

le Parti Negoziali di Gruppo:

  • considerate le indicazioni scaturite, allo stato, in esito agli approfondimenti effettuati in sede di Commissione Tecnica istituita ai sensi dell’Accordo 16 ottobre 2006, resi possibili dalla progressiva emissione dei provvedimenti legislativi connessi alla riforma previdenziale ed al conferimento del TFR;

  • considerate le diverse caratteristiche e situazioni delle fonti istitutive, statutarie e regolamentari dei Fondi di previdenza complementare cui aderiscono i dipendenti del Gruppo UniCredito Italiano;

  • rilevata - sebbene il percorso legislativo avviatosi con il D.Lgs. 252/2005 di riforma della previdenza complementare non sia ancora ultimato - l’esigenza di definire le necessarie linee generali di indirizzo ed operative che consentano di adempiere gli insorgenti obblighi di legge nonché, agli stessi fini, di attuare le necessarie misure temporanee in ragione dell’anticipo dei termini dell’attuazione della riforma della previdenza complementare, del conferimento del TFR dal 1° gennaio 2007 e dei necessari relativi adeguamenti;

hanno disposto quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo.

Art 2

Le Parti, in merito al possibile conferimento a previdenza complementare del TFR si danno atto - allo stato attuale, secondo quanto riportato nelle premesse - che:

  • il conferimento del TFR rappresenta una novità particolarmente significativa per i colleghi iscritti “ante” a un fondo pensione complementare e per quelli non iscritti;
  • il TFR oggetto della scelta è quello maturando dal 1° gennaio 2007. Il TFR già accantonato presso il datore di lavoro al 31 dicembre 2006 è perciò escluso dall’applicazione delle nuove norme;
  • la scelta circa il conferimento del TFR maturando dall’1° gennaio 2007 sarà effettuabile nel corso del primo semestre del 2007 per iscritto, in base alle indicazioni che verranno comunicate agli interessati non appena il quadro legislativo sarà definito, ovvero tacitamente; per il personale di futura assunzione la scelta potrà essere effettuata entro il primo semestre di servizio;
  • gli interessati potranno destinare il TFR alla previdenza complementare oppure potranno mantenerlo presso la propria azienda secondo le previsioni di legge.

Art. 3

Le Parti , in riferimento a quanto previsto nel precedente articolo, compatibilmente con le disposizioni di legge e in coerenza con i principi di razionalizzazione enunciati sin dal Protocollo S3 del 18 giugno 2002, convengono sulle seguenti linee di indirizzo e applicative:

1) Il TFR potrà essere conferito presso specifica posizione individuale accesa presso il Fondo Pensione di Gruppo (posizione che potrà essere ulteriormente alimentata, a scelta del lavoratore/lavoratrice, con contribuzione aggiuntiva a proprio carico).

Tale soluzione avrà valenza:

  • per il personale iscritto al Fondo di Gruppo;
  • per gli iscritti ai Fondi a prestazione definita presso i quali non esista una sezione per il personale “post” (in particolare il Fondo Pensioni per il Personale della ex CRTorino, Banca CRT, il Fondo di Integrazione della ex CRAncona, il Fondo di Quiescenza della ex Banca Cuneese Lamberti Mainardi & C.);
  • per il personale non iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare, il quale  potrà iscriversi con le stesse contribuzioni degli attuali aderenti “post” ovvero conferendo il solo TFR.;
  • nel caso di modalità tacita (a fronte della quale si provvederà ad istituire, entro il 30 giugno 2007, un apposito comparto garantito), salvo diversa disposizione di legge;

2)Il TFR potrà essere esplicitamente conferito al rispettivo Fondo esterno di iscrizione a contribuzione definita (in particolare: Fondo ex Cariverona Banca, Fondo CRTrieste, Fondo PREVIBANK, PREVIP, Fondo Caccianiga, FAPA, Fondo Cassa personale Locat).

Tale soluzione avrà altresì valenza per i Fondi interni a contribuzione definita (in particolare: Fondo ex CrCarpi, Fondo ex BdU, Fondo ex Caritro, , Fondo ex UBMC), ferme le modifiche da realizzare in linea con le specifiche normative di legge.

Art. .4

In relazione a quanto previsto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 252/2005, nel caso di trasferimento al Fondo di Gruppo di posizioni individuali a contribuzione definita dagli altri Fondi operanti nel Gruppo, viene garantita la medesima contribuzione a carico aziendale prevista dalle fonti istitutive dei Fondi di provenienza.

Nota a verbale n. 1

Le Parti si impegnano, nei casi di cui al presente articolo, all’adozione delle modifiche degli Statuti/Regolamenti entro e non oltre il 30 giugno 2007, salvo diverse disposizioni di legge, onde evitare eventuali penalizzazioni del trasferimento della posizione.

Nota a verbale n. 2:

Con riferimento alla specifica situazione del personale ex Banca CRT che - sulla scorta degli accordi aziendali a suo tempo stipulati in relazione alla necessità di offrire una soluzione previdenziale a seguito della liquidazione del FIP (Fondo Interno Pensioni) - risulta avere una posizione previdenziale accesa anche presso Previp Fondo Pensioni, tenuto altresì conto della soluzione previdenziale adottata nei confronti del personale ex Banca CRT assunto a far tempo dal 1° gennaio 1991, mediante apposito accordo sindacale con cui la stessa è stata appositamente individuata nel Fondo Pensione del Gruppo UniCredito Italiano, avuti presenti i principi di cui al Protocollo S3, il personale ex Banca CRT di cui sopra potrà trasferire - nel corso del primo semestre del 2007 - la citata posizione su quella individuale accesa presso il Fondo di Gruppo.

Art. 5

Con decorrenza dal 1° gennaio 2007, a prescindere dal conferimento del TFR, la contribuzione minima degli iscritti alle diverse forme pensionistiche operanti nel Gruppo ed il relativo contributo aziendale continueranno a corrispondere a quelle minime rispettivamente stabilite dalle correlate vigenti fonti istitutive ed in essere alla data del 31 dicembre 2006 (fermi gli ulteriori eventuali criteri di determinazione quali, ad es., scaglioni retributivi). A far tempo dal 1° gennaio 2007 non troveranno più applicazione i limiti massimi di contribuzione a carico degli iscritti eventualmente previsti dalle citate fonti istitutive, limiti che pertanto devono intendersi sotto la stessa data abrogati.

I lavoratori/lavoratrici, i quali alla data del presente Protocollo non siano iscritti ad alcuna forma previdenziale, potranno aderire al Fondo Pensione di Gruppo:

- fino a tutto il 31 dicembre 2006, con le vigenti modalità previste dallo Statuto del Fondo stesso e agli accordi sindacali 21 maggio 1997 e 16 ottobre 2006, fermo che dall’1° gennaio 2007 si farà luogo all’applicazione di quanto previsto nel comma precedente;

- a far tempo dal 1° gennaio 2007 - fermo restando quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Protocollo in ordine al conferimento del TFR – con le stesse modalità previste nel comma precedente.

Entro e non oltre il 30 giugno 2007, onde consentire a tutti gli iscritti adeguate scelte di investimento in linea con i principi presupposti dalla riforma previdenziale, il Fondo Pensione di Gruppo provvederà a strutturarsi secondo una gestione “multicomparto” e gli aderenti potranno quindi scegliere uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi con anche la facoltà di modificare nel tempo tale destinazione.

L’aderente potrà inoltre riallocare la propria posizione individuale, in tutto o in parte, tra i diversi comparti compreso quello “garantito”, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione, ovvero dall’ultima riallocazione, salvo per coloro il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita, nel qual caso non sono tenuti al rispetto di detto periodo minimo.

Disposizioni transitorie

Al fine di agevolare i necessari processi di revisione/adeguamento delle fonti statutarie e regolamentari, le Parti convengono, ove compatibile e necessario, che la scadenza del mandato dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali ovvero, lì dove presenti, degli Organi di Sorveglianza in essere presso le forme pensionistiche complementari operanti nel Gruppo, possa essere prorogata non oltre il 31 dicembre 2007, secondo le modalità stabilite dagli organi competenti.

Art. 6

Le Parti convengono che la Commissione Tecnica di cui in Premessa continui i propri lavori al fine di delineare

gli elementi che potranno essere sviluppati nella fase realizzativa (a valle dello stabilizzarsi del quadro normativo), relativamente alla mensilizzazione degli accrediti, anticipazioni, riscatto in capitale, ecc.;

i riferimenti necessari per l’eventuale adesione, ove compatibile, alle forme pensionistiche complementari operanti nel gruppo di soggetti fiscalmente a carico del dipendente iscritto;

i necessari interventi informativi differenziati per singola situazione di iscrizione (o non iscrizione), tenuto conto di quanto previsto nel presente Protocollo e compatibilmente con le disposizioni di legge.

Art. 7

Qualora quanto determinato nel presente Protocollo non risultasse coerente a conclusione dell’iter legislativo e regolamentare, con il quadro normativo definitivo, le Parti valuteranno gli opportuni interventi.

Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo si farà riferimento, oltre che ai già menzionati Statuto del Fondo Pensione di Gruppo e Accordo Sindacale 21 maggio 1997, al D.Lgs. 124/93 (e successive modificazioni), al Protocollo S3 del 18 giugno 2002, al D.Lgs. 252/2005 (e successive modificazioni) ed all’Accordo del 16 ottobre 2006.



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