Il giorno 10 giugno 2008, in Milano,
UniCredit,
FinecoBank,
UniCredit Banca per la Casa,
e
le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA costituite dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate
premesso che:
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da parte aziendale si è deciso di procedere al trasferimento del ramo d’azienda “mutui” di Fineco Bank a UniCredit Banca per la Casa SpA (di seguito denominata “UBCasa”);
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il predetto ramo è sostanzialmente costituito dalle risorse umane, organizzative e strumentali inerenti all’operatività del sottore dei mutui, ivi inclusa la partecipazione detenuta in FinecoCredit;
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l’operazione in oggetto rientra nel più ampio processo di riorganizzazione del Gruppo conseguente alla incorporazione di UniCredit/Capitalia volto ad integrare le attività/società del Gruppo Capitalia nel Gruppo UniCredit in coerenza con il modello di Gruppo acquirente che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela e fabbriche prodotti globali;
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il trasferimento del ramo in parola ad UCFin è finalizzato all’accentramento su UBCasa della produzione ed erogazione di tutti i mutui della divisione Retail, eliminando le sovrapposizioni esistenti.
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l’operazione in oggetto ha altresì l’obiettivo di sfruttare le competenze specialistiche di UBCasa garantendo un puntuale presidio del rischio di credito e di perseguire una più efficiente lavorazione delle richieste di finanziamento;
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in correlazione all’attuazione delle misure connesse alla sua realizzazione, come sopra esposto, il progetto determina una riduzione dei posti di lavoro;
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gli atti traslativi relativi al trasferimento dianzi citato avverranno entro il 30 giugno 2008 ed i relativi effetti nei confronti dei rapporti di lavoro si realizzeranno con decorrenza 1° luglio 2008;
considerato che
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in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività correlate al ramo “mutui” di Fineco Bank e il relativo personale (55 risorse) verranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a UBCasa;
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pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;
tutto quanto sopra premesso
- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto,
allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane
oltre che delle funzioni e dei processi -
le Parti hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2
Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale di Fineco Bank il cui rapporto di lavoro viene trasferito ad UBCasa dal momento del conferimento cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la Società cedente e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale dell’Azienda acquirente.
Art. 3
Nei confronti dei dipendenti interessati dal trasferimento di cui alla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell’Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.
Art. 4
In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l’impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.
Art. 5
Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007, nell’Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo nonché nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
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