Fisac Cgil in Unicredito
accordo

Verbale dì accordo sul trasferimento del ramo d'azienda "Group 1CT"
di UniCredit ad UniCredit Global Information Services


II giorno 5 febbraio 2009, in Milano

UniCredit S-p.A.,
UniCredit Global lnformation Scrvices S.p.A.,

le Delega/ioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCRKDITO-FD. FABI. FIBA CISL. F1SAC CGIL, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA

premesso che:

  • da parie aziendale si e deciso di procedere al trasferimento del ramo d'azienda "Group ICT" di UniCredii S.p.A. (di seguilo, per brevità, denominata "Unicredif ) a UniCrcdit ad UniOrcdit Global Information Services S.p-A. (di seguito, per brevità, denominata "UGIS"):

  • il predetto ramo è sostanzialmente costituito dalle risorse umane, organizzative e strumentali inerenti le attività operative IO. quali i programmi di integrazione nell'ambito del Commercial Banking. le iniziative ICT dì Gruppo in ambilo Corporate Center e Finanza, le attività operative relative alle infrastrutture e alle architetture operative ICT, le analisi ed i rapporti con i fornitori IT chiave nonché le attività operative riferite all'ICT Cosi Management;

  • l'operazione in oggetto rientra nel più ampio processo di riorganizzazione delle attività relative alla governante ed al coordinamento delle Scrvice Factory, alla centralizzazione della gestione dei servizi di supplirlo relativi ad alcuni processi, alla semplificazione ed al rafforzamento ulteriore della governance e delle lince di riporto delle funzioni GBS:

  • la suddetta operazione di riorganizzazione delle attivila ICT, attuata attraverso il trasferimento ad UG1S delle predette attività operative, consentirà ulteriori sinergie di costo e favorirà la governance unitaria delle Scrvice Factor} nell'ambito della costituenda Divisione "Group ICT and Operations":

  • gli alti traslativi relativi al trasferimento dianzi citato verranno effettuati entro il 28 febbraio 2009 ed avranno effetto con il 1° marzo 2009;

consideralo che

  • in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività "Group ICT" di UniCredii il relativo personale (4S risorse) saranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per ali effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a UGIS:

  • pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attivila coinvolte, non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;

tutto quanto sopra premesso
in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto,
allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane
oltre che delle funzioni e dei processi -le Parti hanno convenuto quanto segue:

Art.1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa-

Art. 2
Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell'Accordo generale di armonizzazione dei mutamenti del 31 maggio 200S e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale di UniCredit oggetto della presente intesa dal momento del trasferimento ad UGIS cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la società di origine e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali -la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di UGIS.

Raccomandazione delle OO.SS.
Le OO.SS. raccomandano che l'azienda acquirente tenga in opportuna considerazione-ai fini dello sviluppo professionale, le professionalità acquisite presso l'azienda di provenienza. Dichiara/ione .Aziendale
La  Delegazione aziendale, prendendo alio della Raccomandazione delle OO.SS.. dichiara la propria disponibilità ad operare in coerenza alla medesima.

Art. 3
Nei confronti dei dipendenti interessati dall'integrazione di cui alla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell'Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.

Art. 4
Per quanto non disciplinato nel presente Verbale. >i rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007 e successive modifiche ed integrazioni, nell'Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo. nell"Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Notie esplicative condivise, nonché alle previsioni dell'Accordo 13 gennaio 2001 cosi come integralo con l'Accordo 29 Febbraio 2008.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dinazi richiamate sono daintendersi, ad ogni effetto, fra di loro collegate ed inscindibili.

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