II giorno 18 marzo 2008, in Roma,
UniCredit,
BdR,
BdS,
Bipop,
PIM,
e la Delegazione Sindacale di Gruppo DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA, costituita dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate
premesso che:
- in data 1° ottobre 2007 si e perfezionata la fusione per incorporazione nella Capogruppo UmCredit della Capogruppo Capitalia S.p.A., in merito alia quale sono stati sottoscritti importanti intese quali il Protocollo del 3 agosto 2007, l'Accordo del 28 settembre 2007 e l'Intesa del 29 dicembre 2007:
- nell'ambito del conseguente processo di integrazione, da parte aziendale si e poi deciso di procedere, ai sensi e per gli effetti deH'art. 2112 Cod. Civ all'accentramento in Pioneer Investment Management SGR (di seguito, "PIM") delle attivita riferite al business delle gestioni patrimoniali di UniCredit Banca di Roma (nel presente accordo "BdR"), Banco di Sicilia (nel presente accordo "BdS") e Bipop Carire Societa per Azioni (nel presente accordo "Bipop") con decorrenza 1° Aprile 2008:
- l'operazione in oggetto rientra nel piu ampio processo di riorganizzazione volto ad integrare le attivita/societa dell'ex Gruppo Capitalia nel nuovo Gruppo in coerenza con il modello UniCredit che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela, centri di competenza e fabbriche prodotto globali;
- nello specifico, in linea con quanto gia a suo tempo attuato da UniCredit Banca e da UniCredit Private Banking, e prevista l'integrazione delle attivita di asset management relativamente al business delle gestioni patrimoniali di BdR, BdS e Bipop in PIM SGR, societa che accentra a livello di Gruppo le attivita italiane afferent! la gestione del risparmio, sia su base individuate che in forma collettiva;
- l'operazione di accentramento rappresenta per PIM un'opportunita per consolidare ulteriormente il proprio ruolo quale polo di riferimento in Italia delle attivita di asset management, beneficiando al contempo di ricavi incrementali rivenienti da una crescita delle masse, senza un proporzionale aumento della complessiva posizione di costo;
considerato che:
- 1'esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi applicati alle risorse oggetto della presente operazione comporta l'esigenza, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi, di pervenire ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale trasferito con quelli in essere presso l'Azienda trasferitaria;
- pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attivita coinvolte, non e previsto nei fatti il verificarsi di fenomeni di mobilita territoriale;
- sono state esperite e concluse con il presente accordo le procedure previste dalle vigenti normative di legge e di contratto, tenuto conto di quanto disposto dal Protocollo di integrazione 3 agosto 2007;
le Parti
- esperite e concluse le procedure
previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto -hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2
Fermo quanto stabilito nel Protocollo sottoscritto il 3 agosto 2007 e nell'Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding S.p.A. in UniCredit) e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale di BdR, BdS e Bipop il cui rapporto di lavoro viene trasferito a PIM, dal momento del trasferimento cessera di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la Societa trasferente e verra applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e prowidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale dell'Azienda acquisente.
Per quanto non espressamente previsto neH'ambito del presente accordo varranno le prassi in vigore presso UniCredit.
Art. 3
Nei confronti di ciascun dipendente che all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro a PIM sia destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio, ivi compreso l'importo corrispondente aH'eventuale quota dell'ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore, cd "surplus") superiore al trattamento economico coi sopra definito applicato ad un dipendente della societa acquisente di pari inquadramento ed anzianita di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alia data del trasferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa ", suddiviso in tredici mensilita, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.
Art. 4
Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell'anno 2008, con riferimento all'esercizio 2007, le Parti convengono che ai Lavoratori/Lavoratrici interessati dalla presente intesa venga corrisposto (ove ne ricorrano i presupposti) un importo medio annuo a stralcio pari a 2.250,00 Euro (sulla base dei criteri e modalita stabiliti nell'Accordo del 28 settembre 2007).
Con riferimento all'esercizio 2008 (erogazione 2009) al predetto personale trasferito a PIM si procedera a corrispondere (ove ne ricorrano i presupposti) un premio aziendale cosi calcolato:
- i tre dodicesimi del premio che verra erogato al personale di provenienza Aziende del Gruppo Capitalia;
- i nove dodicesimi del premio che verra erogato al personale di PIM (sulla base dei criteri e modalita definiti dagli Accordi di Gruppo UniCredit del 5 marzo 2007 e del 27 settembre 2007).
Art. 5
A far tempo dalla data di trasferimento, ai dipendenti di BdR, BdS e Bipop verra riconosciuto il buono pasto nelle misure in essere per il personale di PIM, secondo quanto disposto dall'art. 5 delPAccordo 28 settembre 2007.
Nell'assegno ad personam ex intesa di cui aH'art. 3 verra valorizzata la differenza tra il valore del buono pasto riconosciuto presso l'azienda di provenienza e quello definito nel comma che precede; tale importo sara assorbibile a seguito di variazione di valore del buono pasto medesimo nonche" — per il personale a tempo parziale - anche nel caso di passaggio a tempo pieno.
Art. 6
Con decorrenza 1° gennaio 2009 i dipendenti di BdR, BdS e Bipop oggetto della presente operazione saranno destinatari delle copertura assicurative previste per il personale della rispettiva Azienda acquisente.
Con la sopraindicata decorrenza verra altresi estesa ai dipendenti di BdR, BdS e Bipop oggetto della presente operazione la copertura kasko per danni conseguenti all'utilizzo dell'autovettura personale per motivi di servizio, compreso il rischio in itinere (percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e ritorno), come pure la possibility dell'estensione della polizza kasko ai rischi extra-professionali (con onere a carico dei dipendenti interessati) in essere presso la Societa acquisente.
Norma transitoria
Sino al 31 dicembre 2008 viene confermata l'applicazione delle forme di copertura assicurativa in essere presso BdR, BdS e Bipop.
Art. 7
Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, in deroga a quanto applicato presso BdR, BdS e Bipop, le Parti convengono che a favore dei dipendenti oggetto della presente operazione si terra conto, ai fini della maturazione dei requisiti previsti per l'erogazione dei cd "premi di fedelta" (25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianita di effettivo servizio maturate nella societa trasferente, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota secondo il seguente criterio:
- misure previste dalle rispettive aziende di origine per le anzianita maturate presso le medesime sino alia data del trasferimento in PIM;
- misure previste da UniCredit per il periodo successivo.
Per quanta non disciplinato in materia nel presente articolo, si rimanda alle previsioni contenute nell'Accordo del 28 settembre 2007 (art. 9 e relativa Norma Transitoria).
Art. 8
Ferma la contribuzione in essere al 31 dicembre 2007, per quanto concerne i profili relativi aH'assistenza sanitaria, nei confronti del personale interessato dalla presente operazione continueranno a valere sino al 31 dicembre 2008 le forme di assistenza sanitaria integrativa esistenti presso BdR, BdS e Bipop secondo quanto definite nel Protocollo del 3 agosto 2007 e nell'Accordo del 28 settembre 2007, con le attuali modalita, misure e criteri di contribuzione.
Al fine di addivenire ad una proposta volta a realizzare - senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda e con l'obiettivo di individuare, ove possibile, previsioni migliorative rispetto alle attuali in considerazione del rilevante numero dei possibili aderenti - la confluenza in UniCA, quale cassa di assistenza sanitaria integrativa a valenza generate gia in essere presso il Gruppo UniCredit, si e convenuto di istituire una Commissione Tecnica di studio di Gruppo sulla materia. Le Parti, in considerazione della complessita e deirimportanza della tematica, concordano di awiare tempestivamente (entro il mese di marzo 2008) i lavori della Commissione in parola con l'intento di concluderli entro il 31 maggio 2008.
Art. 9
Per quanto concerne la tematica della previdenza complementare si applicano le previsioni di cui all'Accordo del 28 settembre 2007.
Art. 10
Le Parti, nell'intento di favorire lo sviluppo delle competenze e affrontare i di riconversione e riqualificazione del personale attraverso un ampio utilizzo delle iniziative formative, attribuiscono alia formazione ed alia riqualificazione professionale un ruolo strategico per la piena realizzazione della riorganizzazione prevista dal progetto di integrazione in corso.
Da parte aziendale verranno assicurati alle risorse coinvolte in processi di riconversione e riqualificazione professionale, ove necessario, adeguati percorsi di formazione e addestramento, anche mediante affiancamento, previa verifica - anche attraverso colloqui individual! - delle competenze e delle attitudini.
A tale scopo le Parti si danno atto che i correlati programmi di formazione professionale e addestramento operativo sono conseguenti a processi di ristrutturazione e riorganizzazione e, come tali, rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche awalendosi delle prestazioni ordinarie di cui aH'art. 5, lett. a), punto 1, del DM 158/2000.
In materia, fermo quanto disposto dal Protocollo del 3 agosto 2007, le Parti aziendali si incontreranno per sviluppare i previsti confronti.
Art. 11
Con decorrenza 1° maggio 2008 i dipendenti di BdR, BdS e Bipop oggetto della presente operazione saranno destinatari delle agevolazioni creditizie applicate al personale delle Societa acquisenti (per quanto riguarda l'allestiraento delle pratiche di mutuo, i dipendenti interessati potranno richiedere l'awio deH'istruttoria sin dal 1° aprile, fermo il rispetto delle modalita applicative UniCredit per la concessione dei finanziamenti e la decorrenza dell'erogazione come sopra indicata).
Art. 12
Per quanto non disciplinato nel presente accordo, si rimanda alle prevision! contenute del Protocollo del 3 agosto 2007, nell'accordo del 28 settembre 2007 e successive intese concementi l'integrazione.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
Norma transitoria
Qualora nell'ambito deli'intesa di armonizzazione generale dei trattamenti riguardanti il resto del personale dell'azienda di origine dovessero derivare ulteriori previsioni, le Parti ne definiKanno i criteri e ne valuteranno 1'applicazione anche al personale di BdR, BdS e Bj|9op Jfjisfejrito a PIM per effetto della presente operazione.
Nota esplicativa concemente le questioni definite a latere dell'Accordo GPM vetso PIM del 18 matzo 2008
Diritti in corso di maturazione
Sono salvaguardati gli automatismi e gli inquadramenti in corso di maturazione nell'arco del Piano Industrial (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) per effetto di normative deli'azienda di origine.
La maturazione di tali automatismi/inquadramenti in tale periodo non comportera I'assorbimento dell'eventuale assegno ad personam ex intesa .
Le vicende dell'assegno ad personam ex intesa (art 3)
In virtu dell'accordo, I'assegno ad personam ex intesa (art. 3) e assorbibile solo a seguito di promozioni non di merito (vale a dire quelie di grado correlate ad inquadramento derivante da normativa contrattuale; non e quindi assorbibile in presenza di riconoscimenti di natura economica).
Nel caso di passaggio da full-time a part-time I'assegno ad personam ex intesa (art. 3) viene riproporzionato alia minore durata della prestazione lavorativa; cost pure nel caso di passaggio da part-time a full-time I'assegno in parola viene adeguato al 100%.
Trattamento economico del IV llvello III area
A decorrere dal 1° gennaio 2011 (vale a dire dal temine del periodo di ultrattivita delle normative sugli automatismi), I'azienda ha confermato la dichiarazione rilasciata alle OO.SS. del Credito Italiano nel luglio 1988 riguardante la disponibilita ad esaminare con criteri di valutazione individuate - a fini dell'atthbuzione del trattamento economico della 3 Area 4 Livello - la posizione dei lavoratori con almeno died anni di anzianita nella 3 Area 3 Livello (sia che si tratti di grado, sia che si tratti di trattamento economico) "meritevoli di particolare considerazione per requisiti e attitudini professional!". Per la sua natura tale trattamento non assorbe I'assegno ad personam ex intesa (art. 3).
Premi di anzianita
Verranno riconosciuti con il ststema del pro-quota delle anzianita maturate nelle aziende di origine alle condizioni previste dalle stesse e del rateo temporale e quantitativo mancante regolato alle condizioni previste in PIM.
Le erogazioni, dal 1D gennaio 2008, saranno effettuate al compimento del 25° e 35° anno di servizio complessivo.
Nel calcoio delle quote si fara riferimento alia mensilita/RAL percepita dal dipendente al momento della corresponsione, nel limite di quanto erogato allo stesso titolo presso UGIS.
In coerenza con quanto definito nell'Accordo 28 settembre 2007, il personate di provenienza BdR che nel corso del piano industrial (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) maturi il premio di fedelta del 30° anno di servizio pud optare per il riconoscimento di detto premio secondo i criteri deli'azienda di origine; in tal caso, non si dara luogo all'erogazione del premio di fedelta previsto al raggiungimento del 35° anno di servizio.
Festivita soppresse
A favore di quei Lavoratori/Lavoratrici di Capitalia Informatica gia beneficiari della previsione dell'ex accordo di concentrazione del giugno 1992 sulle festivita soppresse viene mantenuta la stessa sino al termine del Piano Industriale (vale a dire si no al 31 dicembre2010).
Roma, 18 marzo 2008 |