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Il giorno 28 settembre 2007, in Roma, UniCredito Italiano S.p.A., Capitalia S.p.A., e le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA premesso che
tenuto conto che:
le Parti Art. 1 La premessa costituisce parte integrante della presente intesa. Art. 2 Fermo quanto stabilito nel Protocollo sottoscritto il 3 agosto 2007 e nella presente intesa in materia di previdenza, assistenza, coperture assicurative ed inquadramenti, nei confronti del personale di Capitalia S.p.A. il cui rapporto di lavoro viene trasferito ad UniCredit S.p.A. dal momento del conferimento cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la Società incorporanda e verrà applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale dell’Azienda acquisente. Per quanto non espressamente previsto nell'ambito del presente accordo varranno le prassi in vigore presso UniCredit. Art. 3 Nei confronti di ciascun dipendente che all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro ad UniCredit risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio, ivi compreso l'importo corrispondente all'eventuale quota dell'ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore, cd "surplus") superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente della società incorporante di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del conferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa ……..", suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito. Norma transitoria Ai fini di cui sopra:
Le quote del “surplus” del premio di rendimento di cui all’art. 8, commi 1 e 4, nonché all’art. 9, ex Accordo 18 giugno 1992, prima di confluire in via definitiva nell’assegno ad personam mensile di cui al presente articolo, vengono maggiorate del 4,5%. Art. 4 Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell’anno 2008, con riferimento all’esercizio 2007, le Parti convengono che ai lavoratori di Capitalia Holding il cui rapporto di lavoro viene trasferito in UniCredit venga corrisposto (ove ne ricorrano i presupposti) un premio aziendale così calcolato: - i nove dodicesimi di un importo medio annuo a stralcio pari a 2.250,00 Euro (sulla base dei criteri e modalità di cui all’Accordo Capitalia del 21 febbraio 2007); - i tre dodicesimi del premio medio erogato al personale di UniCredit (sulla base dei criteri e modalità definiti dagli Accordi di Gruppo UniCredit del 5 marzo 2007 e del 27 settembre 2007). Con riferimento all’esercizio 2008 (erogazione 2009) a tutto il personale di UniCredit Holding e quindi anche a quello di provenienza Capitalia Holding - si procederà all’applicazione dei criteri e delle modalità definiti dagli Accordi di Gruppo UniCredit del 5 marzo 2007 e del 27 settembre 2007). Art. 5 A far tempo dalla data di trasferimento, il buono pasto verrà riconosciuto nelle seguenti misure:
Nell’assegno ad personam ex intesa di cui all’art. 3 verrà valorizzata la differenza tra il valore del buono pasto riconosciuto presso l’azienda di provenienza e quello definito nel comma che precede; tale importo sarà assorbibile a seguito di variazione di valore del buono pasto medesimo nonché per il personale a tempo parziale anche nel caso di passaggio a tempo pieno. Art. 6 Nei confronti dei lavoratori che, dal 1° ottobre 2007, venissero coinvolti in processi di mobilità territoriale, fermo quant'altro previsto dal Protocollo sottoscritto il 3 agosto 2007, verranno applicate le prassi in essere presso UniCredit. Norma transitoria I lavoratori che all'atto del conferimento siano destinatari di un trattamento di pendolarismo connesso a trasferimento pregresso continueranno a percepire il trattamento medesimo, secondo le originarie caratteristiche, sino alla naturale scadenza e/o, ove non prevista, al cessare della situazione oggettiva che ne ha determinato l'origine. Art. 7 Il sistema inquadramentale e la struttura organizzativa di riferimento saranno quelle in essere presso UniCredit. Sulla tematica inquadramentale viene costituita un'apposita Commissione Tecnica tra le Parti firmatarie della presente intesa con l'intento di valutare le effettive omogeneità tra le figure professionali. Alla luce delle valutazioni della Commissione Tecnica che saranno effettuate entro il 31 marzo 2008 - , le Parti definiranno se ed in quale misura possano essere considerati utili ai fini dell'inquadramento le anzianità professionali pregresse. Norma transitoria Per il personale di provenienza Capitalia Holding sino allo scadere del Piano Industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) continuano a produrre effetti eventuali preesistenti normative aziendali in materia di inquadramenti ed automatismi. Gli inquadramenti ed automatismi maturati in tale periodo temporale non comportano assorbimenti dell’assegno ex intesa di cui all’art. 3. Art. 8 Con decorrenza 1° gennaio 2008 i dipendenti di Capitalia oggetto della presente operazione saranno destinatari delle copertura assicurative previste per il personale della Società incorporante. Con la sopraindicata decorrenza verrà altresì estesa ai dipendenti di Capitalia oggetto della presente operazione la copertura "kasko" per danni conseguenti all'utilizzo dell'autovettura personale per motivi di servizio, compreso il rischio in itinere (percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e ritorno), come pure la possibilità dell’estensione della polizza kasko ai rischi extra-professionali (con onere a carico dei dipendenti interessati) in essere presso la Società incorporante. Norma transitoria Sino al 31 dicembre 2007 viene confermata l’applicazione delle forme di copertura assicurativa in essere presso la Società incorporanda. Art. 9 Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, in deroga a quanto applicato presso la Società incorporanda, le Parti convengono che a favore dei dipendenti Capitalia oggetto della presente operazione si terrà conto, ai fini della maturazione dei requisiti previsti per l'erogazione dei cd "premi di fedeltà" (25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità di effettivo servizio maturate nella società incorporanda, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota secondo il seguente criterio:
Nella determinazione degli importi si farà riferimento alla retribuzione percepita al raggiungimento del requisito, tenendo conto di eventuali erogazioni già riconosciute a titolo di "fedeltà" presso la società incorporanda. Norma transitoria Il personale di provenienza Capitalia Holding che nel corso del piano industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) maturi il premio di fedeltà del 30° anno di servizio può optare per il riconoscimento di detto premio secondo i criteri dell’azienda di origine; in tal caso, non si darà luogo all’erogazione del premio di fedeltà previsto al raggiungimento del 35° anno di servizio. Art. 10 Le Parti, in considerazione della complessità e dell’importanza della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria, concordano di avviare tempestivamente i lavori delle competenti Commissioni di studio previste dagli artt. 11 e 12 del Protocollo 3 agosto 2007 con l’intento di concludere i lavori delle stesse entro il 31 maggio 2008 pervenendo ad una disciplina coerente alle vigenti disposizioni di legge ed alla nuova struttura del Gruppo UniCredit. In coerenza con le previsioni ed i presupposti del Protocollo del 3 agosto 2007, nei confronti del personale assunto nel Gruppo UniCredit a far tempo dal 1° ottobre 2007 come pure del personale che a tale data non abbia altra forma di previdenza complementare/sanitaria il Fondo Pensione di Gruppo ed UniCA costituiscono rispettivamente la forma previdenziale ed assistenziale di riferimento anche del nuovo Gruppo. Dichiarazione a verbale Art. 11 Nel considerare le risorse umane come asset fondamentale, le Parti convengono sulla centralità della formazione per lo sviluppo professionale del personale come pure nell’ambito di processi di riconversione e riqualificazione. In tale ambito, da parte aziendale viene dichiarata la disponibilità ad attivare nella provincia di Roma un polo formativo quale centro di orientamento alla riconversione. Art. 12 Con decorrenza 1° gennaio 2008 i dipendenti di Capitalia oggetto della presente operazione saranno destinatari delle agevolazioni creditizie applicate al personale della Società incorporante. Art. 13 Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo e quelle di cui al Protocollo sottoscritto in data 3 agosto 2007 e relativi allegati sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili. |
Nota esplicativa concernente le questioni definite a latere dell'Accordo di fusione Capitalia in UniCredit del 28 settembre 2007
Diritti in corso di maturazione Sono salvaguardati gli automatismi e gli inquadramenti in corso di maturazione nell’arco del Piano Industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) per effetto di normative dell’azienda di origine. La maturazione di tali automatismi/inquadramenti in tale periodo non comporterà l’assorbimento dell’eventuale assegno ad personam ex intesa Le vicende dell’assegno ad personam ex intesa (art 3) In virtù dell’accordo, l’assegno ad personam ex intesa (art. 3) è assorbibile solo a seguito di promozioni non di merito (vale a dire quelle di grado correlate ad inquadramento derivante da normativa contrattuale; non è quindi assorbibile in presenza di riconoscimenti di natura economica). Nel caso di passaggio da full-time a part-time l’assegno ad personam ex intesa (art. 3) viene riproporzionato alla minore durata della prestazione lavorativa; così pure nel caso di passaggio da part-time a full-time l’assegno in parola viene adeguato al 100%. Trattamento economico del IV livello III area A decorrere dal 1° gennaio 2011 (vale a dire dal temine del periodo di ultrattività delle normative sugli automatismi), l’azienda ha confermato la dichiarazione rilasciata alle OO.SS. del Credito Italiano nel luglio 1988 riguardante la disponibilità ad esaminare con criteri di valutazione individuale - a fini dell'attribuzione del trattamento economico della 3Area 4Livello - la posizione dei lavoratori con almeno dieci anni di anzianità nella 3 Area 3 Livello (sia che si tratti di grado, sia che si tratti di trattamento economico) “meritevoli di particolare considerazione per requisiti e attitudini professionali”. Per la sua natura tale trattamento non assorbe l’assegno ad personam ex intesa (art. 3). Provvidenze di studio Per i lavoratori e le lavoratrici di Capitalia Holding di provenienza Bipop Carire che all’atto del trasferimento in UniCredit risultino destinatari della provvidenza in parola, da parte aziendale è stata fornita la disponibilità ad una ultrattività dell’applicazione sino al 31 dicembre 2008 (ovvero data antecedente qualora sulla tematica intervenga diversa definizione). Festività soppresse A favore dei lavoratori e le lavoratrici di Capitalia Holding sino al termine del Piano Industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) viene mantenuta la previsione dell’ex accordo di concentrazione del giugno 1992 sulle festività soppresse. Surplus del premio di rendimento: erogazione quote voci annue relative ai primi nove mesi del 2007 Le OO.SS. hanno chiesto all'azienda di provvedere in tempi brevi (ove possibile già nei mesi di ottobre/novembre) alla liquidazione delle competenze relative ai primi nove mesi del 2007 delle voci aziendali annue che dal 1° ottobre 2007 verranno mensilizzate. Verranno riconosciuti con il sistema del pro-quota delle anzianità maturate nelle aziende di origine alle condizioni previste dalle stesse e del rateo temporale e quantitativo mancante regolato alle condizioni previste in UniCredit. Le erogazioni, dal 1° ottobre 2007, saranno effettuate al compimento del 25° e 35° anno di servizio complessivo. Nel calcolo delle quote si farà riferimento alla mensilità/RAL percepita dal dipendente al momento della corresponsione, nel limite di quanto erogato allo stesso titolo presso UniCredit. Esempi Lavoratore/ lavoratrice Capitalia con 20 anni di anzianità: al compimento del 25° anno di servizio complessivo: per i primi 20 anni: 20/25 del 25% della RAL (sistema Capitalia) per gli ultimi 5 anni: 5/25 del 28% della RAL (sistema UniCredit) Lavoratore/lavoratrice Capitalia con 27 anni di anzianità al compimento del 35° anno di servizio complessivo percepirà: 27/35 del 13% RAL (sistema Capitalia) 8/35 del 14% RAL (sistema UniCredit) In alternativa il dipendente che maturi il 30° entro il 2010 può optare per la erogazione del premio al compimento del 30° anno di servizio (calcolato con i criteri Capitalia, vale a dire il 13% dell’ultima RAL). Bonus di fine rapporto I lavoratori e le lavoratrici di Capitalia Holding che siano fruitori del cd bonus di fine rapporto (di cui alla lettera a latere dell’ex accordo di concentrazione del 1992) manterranno l’applicazione dello stesso per tutto il piano di integrazione (vale a dire sino al 31 dicembre 2010). |