Fisac Cgil in Unicredito
accordo

Verbale di accordo sull’integrazione di
European Trust e Romafides in Cordusio Fiduciaria mediante fusione per incorporazione


Il giorno 12 giugno 2008, in Milano,

UniCredit,

European Trust,

Romafides,

Cordusio Fiduciaria,

e

le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA costituite dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate:

premesso che:

da parte aziendale si è deciso di procedere alla fusione per incorporazione di European Trust Società Fiduciaria per Azioni (di seguito “European Trust”) e Romafides Fiduciaria e Servizi Società per Azioni (di seguito “Romafides”), in Cordusio Società Fiduciaria per Azioni (di seguito “Cordusio”);

l’operazione in oggetto rientra nel più ampio processo di riorganizzazione del Gruppo conseguente alla incorporazione di UniCredit/Capitalia volto ad integrare le attività/società del Gruppo Capitalia nel Gruppo UniCredit in coerenza con il modello di Gruppo acquirente che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela e fabbriche prodotti globali;

nello specifico, l’integrazione societaria e di prodotto in parola rappresenta un’opportunità per:
consolidare ulteriormente il ruolo di Cordusio quale polo di riferimento in Italia delle attività fiduciarie di natura statica;
beneficiare di ricavi incrementali rivenienti da una crescita delle masse;
concentrare in un’unica struttura il presidio commerciale sui canali distributivi, proseguendo nel percorso di miglioramento continuo degli standard qualitativi del servizio offerto alla clientela;

al menzionato processo di accentramento di tutte le attività italiane di “fabbrica”, si accompagnerà il contestuale rafforzamento, in Cordusio, dei presidi commerciali sulle piazze di Milano, Roma e Brescia, dedicati in via esclusiva ai singoli canali di collocamento e distributori terzi;

considerato che

in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività di European Trust, di Romafides ed il relativo personale verranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a Cordusio;

pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;



tutto quanto sopra premesso
- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto,
allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane
oltre che delle funzioni e dei processi -

le Parti hanno convenuto quanto segue:


Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale di European Trust e di Romafides oggetto della presente intesa cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso le predette società e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di Cordusio.

Art. 3

Nei confronti dei dipendenti interessati dall’integrazione di cui alla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell’Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.

Art. 4

In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l’impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.

Art. 5

Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007, nell’Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo nonché nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.