Fisac Cgil Unicredito
accordo


Accordo di integrazione di Capitalia Informatica in UPA ed UGIS

Il giorno 29 febbraio 2008, in Roma.

UniCredit, Capitalia Informatica, Upa, Ugis,

e le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA

premesso che:

  • il Gruppo UniCredit, sin dalle sue origini, ha accompagnato la realizzazione di modelli innovativi di specializzazione del servizio con l'unificazione dei sistemi informativi e l’allineamento dei modelli organizzativi;

  • in data 1° ottobre 2007 si è perfezionata la fusione per incorporazione nella Capogruppo UniCredit della Capogruppo Capitalia S.p.A., in merito alla quale sono stati sottoscritti importanti intese quali il Protocollo del 3 agosto 2007, l’Accordo del 28 settembre 2007 e l’Intesa del 29 dicembre 2007;

    • nell’ambito del conseguente processo di integrazione, da parte aziendale si è deciso di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ.:

      • entro il 29 febbraio 2008, al trasferimento del ramo d’azienda “sistema informativo” di Capitalia Informatica – costituito sostanzialmente dalle risorse nonché da hardware e software operativo - ad UniCredit Global Information Services S.p.A. (di seguito UGIS);
      • entro il 31 marzo 2008, alla fusione per incorporazione di Capitalia Informatica in UniCredit Processes & Administration S.p.A. (di seguito UPA);

    • l’operazione in oggetto rientra nel più ampio processo di riorganizzazione volto ad integrare le attività/società dell’ex Gruppo Capitalia nel nuovo Gruppo in coerenza con il modello UniCredit che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela, centri di competenza e fabbriche prodotto globali;
    • in particolare UPA ed UGIS sono destinate rispettivamente a consolidarsi quali poli strategici di riferimento per le attività amministrativo/contabili e per le attività informatiche a favore di tutte le società del nuovo Gruppo, assicurando una gestione unitaria ed integrata di tutti i relativi processi e delle correlate competenze specialistiche;
    • alla luce di quanto sopra, i rapporti di lavoro del personale di Capitalia Informatica verranno trasferiti senza soluzione di continuità in capo rispettivamente a UGIS (634 risorse circa) e ad UPA (903 risorse circa);

considerato che:

  • il 31 ottobre 2007 sono state avviate le procedure di legge e di contratto relative alle citate operazioni societarie, nei fatti proseguite anche dopo la scadenza dei termini previsti;

  • l'esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi applicati alle risorse oggetto della presente operazione comporta l'esigenza, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi, di pervenire ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale trasferito con quelli in essere presso le Aziende trasferitarie;

  • le Parti si sono ripetutamente incontrate per esaminare le ricadute dei progetti sulle condizioni di lavoro del personale delle Aziende interessate, con particolare riferimento ai profili di tutela occupazionale;

  • i progetti in parola – come ribadito dai vertici del Gruppo UniCredit – hanno un rilevante valore strategico nel nuovo Gruppo e nel processo di integrazione in corso, in quanto consentono di proseguire l’opera volta a porre a fattor comune le strutture oggetto di trasferimento con quelle di UGIS/UPA al fine di realizzare l’omogeneizzazione complessiva dei processi informativi, operativi, amministrativi e contabili nonché l’ottimizzazione dei costi, con i conseguenti benefici, in totale coerenza e continuità con quanto effettuato nell’ambito dei precedenti piani di integrazione ed industriali del Gruppo UniCredit;

  • lo sviluppo ed il costante adeguamento di tali attività svolte all’interno delle due società di servizio acquisenti costituiscono infatti per il nuovo Gruppo UniCredit e le sue componenti significative leve per mantenere e rafforzare situazioni di vantaggio competitivo: la presenza di società dedicate all’interno del Gruppo consente inoltre l’elaborazione di importanti progetti di sviluppo per tutte le realtà servite;

  • pur in presenza di rilevanti processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività e delle aziende coinvolte, da parte aziendale – con l’obiettivo di non fare insorgere fenomeni di mobilità territoriale, coerentemente a quanto previsto dall’art. 4 del Protocollo del 3 agosto 2007 in tema di multipolarità – si continuerà l’opera di attenta gestione delle soluzioni di decentramento ed osmosi delle attività sui poli/distaccamenti operativi, ad integrazione di quelli preesistenti, di Roma, Potenza, Palermo, Brescia e Reggio Emilia; da parte aziendale si procederà tempo per tempo ad allocare attività su tutti i poli/distaccamenti delle due società di servizio nell’intento di salvaguardare l’attuale occupazione sulle piazze medesime e il personale interessato verrà integrato nelle strutture delle rispettive aziende trasferitarie, accedendo così alle specifiche opportunità di valorizzazione;
  • sono state esperite e concluse con il presente accordo le procedure previste dalle vigenti normative di legge e di contratto, tenuto conto di quanto disposto dal Protocollo di integrazione 3 agosto 2007;

tutto quanto sopra premesso e considerato,
le Parti
al temine di una complessa ed articolata fase di confronto
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

Fermo quanto stabilito nel Protocollo sottoscritto il 3 agosto 2007 e nell’Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit) e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale di Capitalia Informatica il cui rapporto di lavoro viene trasferito ad UGIS/UPA, dal momento del trasferimento cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la Società trasferente e verrà applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale della rispettiva Azienda acquisente.
UPA ed UGIS fanno parte dell’area contrattuale del settore credito secondo quanto previsto dalla contrattualistica nazionale ed aderiscono all’Associazione Bancaria Italiana.
Per quanto non espressamente previsto nell'ambito del presente accordo varranno le prassi in vigore presso UniCredit.

Art. 3

Nei confronti di ciascun dipendente che all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro ad UGIS ed UPA sia destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio, ivi compreso l'importo corrispondente all'eventuale quota dell'ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore, cd "surplus") superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del trasferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa 29 febbraio 2008", suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.

Norma transitoria

Ai fini di cui sopra:

  • la valorizzazione della quota del “surplus” del premio di rendimento legata alle presenze in servizio è effettuata prendendo a riferimento il numero delle presenze annue più elevato fra quelle registrate nell’ambito dell’ultimo quadriennio;
  • per la determinazione dell’importo da mensilizzare si fa riferimento al profilo inquadramentale/retributivo all’atto del trasferimento;
  • per la definizione della quota del “surplus” legata alla valutazione professionale che confluisce nell’assegno ad personam ex intesa di cui al
  • presente articolo, si fa riferimento ai criteri già in uso presso Capitalia (valutazioni dell’ultimo quadriennio).


Le quote dinamiche del “surplus” del premio di rendimento (di cui all’art. 8, commi 1 e 4, nonché all’art. 9, ex Accordo di concentrazione 18 giugno 1992, come pure all’art. 4 Cia Bipop 23 ottobre 1996), prima di confluire in via definitiva nell’assegno ad personam mensile di cui al presente articolo, rispetto all’importo determinato con riferimento alla data del trasferimento, vengono maggiorate del 4%.

Art. 4

Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell’anno 2008, con riferimento all’esercizio 2007, le Parti convengono che ai lavoratori di Capitalia Informatica il cui rapporto di lavoro viene trasferito in UPA ed UGIS venga corrisposto (ove ne ricorrano i presupposti) un importo medio annuo a stralcio pari a 2.250,00 Euro (sulla base dei criteri e modalità stabiliti nell’Accordo del 28 settembre 2007).

Con riferimento all’esercizio 2008 (erogazione 2009) al predetto personale Capitalia Informatica si procederà a corrispondere (ove ne ricorrano i presupposti) un premio aziendale così calcolato:

  • i due dodicesimi del premio che verrà erogato al personale di provenienza Aziende del Gruppo Capitalia;
  • i dieci dodicesimi del premio che verrà erogato al personale di UPA/UGIS (sulla base dei criteri e modalità definiti dagli Accordi di Gruppo UniCredit del 5 marzo 2007 e del 27 settembre 2007).

Art. 5

A far tempo dalla data di trasferimento, ai dipendenti di Capitalia Informatica verrà riconosciuto il buono pasto nelle misure in essere per il personale di UPA ed UGIS, secondo quanto disposto dall’art. 5 dell’Accordo 28 settembre 2007.
Nell’assegno ad personam ex intesa di cui all’art. 3 verrà valorizzata la differenza tra il valore del buono pasto riconosciuto presso l’azienda di provenienza e quello definito nel comma che precede; tale importo sarà assorbibile a seguito di variazione di valore del buono pasto medesimo nonché – per il personale a tempo parziale – anche nel caso di passaggio a tempo pieno.

Art. 6

Il sistema inquadramentale e la struttura organizzativa di riferimento saranno quelle in essere presso UGIS ed UPA. Sulla tematica inquadramentale verrà costituita un'apposita Commissione Tecnica – i cui lavori verranno avviati nel corso del prossimo trimestre ed avranno termine entro la fine dell’anno 2008 - con l'intento di valutare le effettive omogeneità tra le figure professionali. Alla luce delle valutazioni della Commissione Tecnica, le Parti definiranno se ed in quale misura possano essere considerati utili ai fini dell'inquadramento le anzianità professionali pregresse.

Norma transitoria

Per effetto di quanto stabilito nell’Accordo di fusione delle due Capogruppo del 28 settembre 2007, nei confronti del personale di provenienza Capitalia Informatica sino allo scadere del Piano Industriale continuano a produrre effetti eventuali preesistenti normative aziendali in materia di inquadramenti ed automatismi. Gli inquadramenti ed automatismi maturati in tale periodo temporale non comportano assorbimenti dell’assegno ex intesa di cui all’art. 3. Qualora nell’accordo di armonizzazione generale dovessero intervenire diverse previsioni sui temi di cui sopra, queste verranno applicate anche al personale interessato dalla presente operazione.

Art. 7

Con decorrenza 1° gennaio 2009 i dipendenti di Capitalia Informatica oggetto della presente operazione saranno destinatari delle copertura assicurative previste per il personale della rispettiva Azienda acquisente.
Con la sopraindicata decorrenza verrà altresì estesa ai dipendenti di Capitalia Informatica oggetto della presente operazione la copertura kasko per danni conseguenti all'utilizzo dell'autovettura personale per motivi di servizio, compreso il rischio in itinere (percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e ritorno), come pure la possibilità dell’estensione della polizza kasko ai rischi extra-professionali (con onere a carico dei dipendenti interessati) in essere presso la Società acquisente.

Norma transitoria

Sino al 31 dicembre 2008 viene confermata l’applicazione delle forme di copertura assicurativa in essere presso Capitalia Informatica.

Art. 8

Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, in deroga a quanto applicato presso Capitalia Informatica, le Parti convengono che a favore dei dipendenti oggetto della presente operazione si terrà conto, ai fini della maturazione dei requisiti previsti per l'erogazione dei cd "premi di fedeltà" (25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità di effettivo servizio maturate nella società trasferente, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota secondo il seguente criterio:

  • misure previste dalle rispettive aziende di origine per le anzianità maturate presso le medesime sino alla data del trasferimento in UPA/UGIS;
  • misure previste da UniCredit per il periodo successivo.

Per quanto non disciplinato in materia nel presente articolo, si rimanda alle previsioni contenute nell’Accordo del 28 settembre 2007 (art. 9 e relativa Norma Transitoria).

Art. 9

Secondo quanto previsto dall’art. 9 dell’Accordo UPA/UGIS del 13 gennaio 2001, qualora dovessero generarsi tensioni occupazionali connesse a crisi aziendali, ridimensionamento/ridistribuzione territoriale dei poli e/o distaccamenti, perdita del controllo – diretto o indiretto – da parte della Capogruppo, vendita o cessazione dell’azienda, UniCredit assicura al personale che dovesse risultare in eccesso la riallocazione, ove possibile nell’ambito della provincia/area metropolitana, presso l’Azienda di origine ovvero altra Azienda del Gruppo.

Nel caso di cessione di UPA/UGIS a soggetti non bancari esterni al Gruppo, ove le tensioni occupazionali dovessero emergere successivamente entro il limite massimo di sei anni dalla data dell’evento, la Capogruppo e le aziende trasferenti si renderanno disponibili a riallocare – ove possibile nell’ambito della provincia/area metropolitana, presso l’Azienda di origine ovvero presso altra azienda del Gruppo – il personale che dovesse risultare in eccesso a seguito di insourcing di attività, di esternalizzazione delle medesime ad altro soggetto ovvero di fallimento comunque connesso ai due eventi sopracitati.

Tali previsioni saranno estese – dal 1° gennaio 2011 - al personale di Capitalia Informatica in servizio al 1° gennaio 2005 (vale a dire quello a suo tempo interessato dall’Accordo 30 dicembre 2004).

Le previsioni di cui al primo e secondo comma che precedono vengono estese, negli stessi termini e limiti, a tutti i dipendenti di UPA/UGIS in servizio alla data del presente accordo, se provenienti da aziende del settore bancario del Gruppo UniCredit, nonché a quelli che verranno trasferiti alle due anzidette aziende per effetto di mobilità infragruppo da aziende del settore bancario sino al 31 dicembre 2010 (termine del presente piano di integrazione/industriale). Analoga previsione viene applicata anche nei riguardi dei dipendenti di Capitalia Informatica provenienti da aziende del settore bancario dell’ex Gruppo Capitalia non rientranti nella previsione di cui al 3° comma del presente articolo.

Per effetto dell’accordo odierno, nei confronti del personale che attualmente non risulta essere in possesso di garanzie di natura occupazionale operante nelle tre aziende interessate dal progetto di cui all’odierno accordo (assunti in UPA/UGIS dopo l’11 febbraio 2005 e in Capitalia Informatica dopo il 1° gennaio 2005), le Parti convengono di applicare le previsioni di cui al presente articolo per gli eventi che dovessero verificarsi entro il 31 dicembre 2013.

L'impegno espresso nel presente articolo riguarda il predetto personale trasferito in UPA ed UGIS – in virtù dell’Accordo 13 gennaio 2001 e successive intese, sino a quella odierna – il quale risultasse, al momento dell'evento, privo a qualsiasi titolo di requisiti pensionistici ovvero di accesso al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" od eventuali altre misure equivalenti di sostegno al reddito tempo per tempo vigenti nel settore, esperite le necessarie procedure di legge e di contratto.

Art. 10

Da parte aziendale viene manifestata la disponibilità, in presenza di particolari e gravi necessità di carattere personale e/o familiare - debitamente documentate -, a consentire, compatibilmente con le esigenze aziendali, il rientro di lavoratori nell'organico dell'azienda di origine ovvero presso altra azienda del Gruppo.

Inoltre, in relazione alla presente operazione di integrazione, UPA/UGIS - d'intesa con le aziende di origine - manifestano la disponibilità a venire incontro, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad eventuali istanze di natura professionale, mano a mano che si creeranno le condizioni organizzative idonee a riallocare i dipendenti che dovessero farne richiesta, reinserendoli nell'organico dell'azienda di origine ovvero presso altra azienda del Gruppo nelle seguenti misure: del 4% per il 2008, 4% per il 2009 e 4% per il 2010, rispetto alla popolazione proveniente da Capitalia Informatica destinataria della previsione della lett. f) dell’Accordo 30 dicembre 2004.

Qualora le richieste dovessero essere superiori alle percentuali dianzi indicate, le Parti firmatarie della presente intesa si incontreranno per definirne i criteri di priorità/accettazione.

Alla luce di quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del presente Accordo, nell’ambito del confronto sindacale, le Parti hanno conclusivamente convenuto che le clausole di cui alla lett. c) dell’Accordo Capitalia Informatica del 30 dicembre 2004 manterranno nei fatti efficacia, anche in presenza del mutato contesto, sino al 31 dicembre 2010, nell’assunto che le operazioni infragruppo non costituiscono ragione di loro attivazione.

In relazione a quanto sopra, le Parti convengono che i dipendenti di Capitalia Informatica destinatari delle clausole di cui al comma che precede potranno eventualmente manifestare la loro volontà di attivarle nel corso dell’ultimo trimestre del 2010 (anno di chiusura del piano di integrazione). A fronte di dette manifestazioni di volontà, da parte aziendale si opererà per realizzare il passaggio del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità in capo alla Holding, all’Azienda di origine ovvero ad altra Azienda del Gruppo, entro i 18 mesi successivi al 1° gennaio 2011 (salva la facoltà di distaccare anche oltre il predetto periodo), ove possibile nell’ambito della provincia/area metropolitana. Le Parti si incontreranno in allora per effettuare una verifica concernente l’attuazione di quanto previsto dal presente comma.

Dichiarazione aziendale

In riferimento a quanto previsto dall’art. 10 del Protocollo 3 agosto 2007 e fermo restando l’allineamento dei perimetri, qualora al termine del presente piano di integrazione (ultimo trimestre 2008) si dovessero porre in essere nuovi e diversi processi di internazionalizzazione delle attività amministrativo/contabili rispetto a quelli attivati sulla base dei precedenti piani di integrazione/industriali di UniCredit, nel pieno rispetto delle previsioni normative, contrattuali e convenzionali, l’azienda si impegna a ricercare soluzioni idonee ad evitare impatti negativi sull’attuale occupazione nel perimetro nazionale.

Dichiarazione delle Parti

Le Parti – al fine di adottare politiche attive del lavoro e non disperdere le esperienze e le professionalità maturate - convengono che per le future assunzioni nel Gruppo costituirà elemento preferenziale l’aver svolto (per un periodo di almeno un anno) attività lavorativa con rapporto di somministrazione presso le aziende trasferitarie di cui alla presente intesa, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per la selezione ed in presenza di positiva valutazione della prestazione lavorativa degli interessati.

Art. 11

In relazione alla previdenza complementare le Parti richiamano le previsioni di cui all’Accordo 28 settembre 2007.

Art. 12

Ferma la contribuzione in essere al 31 dicembre 2007, per quanto concerne i profili relativi all’assistenza sanitaria, nei confronti del personale interessato dalla presente operazione continueranno a valere sino al 31 dicembre 2008 le forme di assistenza sanitaria integrativa esistenti presso Capitalia Informatica secondo quanto definito nel Protocollo del 3 agosto 2007 e nell’Accordo del 28 settembre 2007, con le attuali modalità, misure e criteri di contribuzione.
Al fine di addivenire ad una proposta volta a realizzare - senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda e con l'obiettivo di individuare, ove possibile, previsioni migliorative rispetto alle attuali in considerazione del rilevante numero dei possibili aderenti – la confluenza in UniCA, quale cassa di assistenza sanitaria integrativa a valenza generale già in essere presso il Gruppo UniCredit, si è convenuto di istituire una Commissione Tecnica di studio di Gruppo sulla materia. Le Parti, in considerazione della complessità e dell’importanza della tematica, concordano di avviare tempestivamente (entro il mese di marzo 2008) i lavori della Commissione in parola con l’intento di concluderli entro il 31 maggio 2008.

Art. 13

Le Parti, nell’intento di favorire lo sviluppo delle competenze e affrontare i processi di riconversione e riqualificazione del personale attraverso un ampio utilizzo delle iniziative formative, attribuiscono alla formazione ed alla riqualificazione professionale un ruolo strategico per la piena realizzazione della riorganizzazione prevista dal progetto di integrazione in corso.

Da parte aziendale verranno assicurati alle risorse coinvolte in processi di riconversione e riqualificazione professionale, ove necessario, adeguati percorsi di formazione e addestramento, anche mediante affiancamento, previa verifica - anche attraverso colloqui individuali - delle competenze e delle attitudini.

A tale scopo le parti si danno atto che i programmi di formazione professionale e addestramento operativo sono conseguenti a processi di ristrutturazione e riorganizzazione e, come tali, rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, lett. a), punto 1, del DM 158/2000.

In materia, fermo quanto disposto dal Protocollo del 3 agosto 2007, le Parti aziendali si incontreranno per sviluppare i previsti confronti.

Le Parti si danno atto che quanto previsto al presente articolo troverà applicazione nei confronti dei dipendenti il cui rapporto di lavoro resterà in UPA mentre le attività di securities services sono destinate ad essere trasferite ad SGSS.

Nel contesto di quanto sopra da parte aziendale viene riconfermata la disponibilità ad attivare nella provincia di Roma un polo formativo quale centro di orientamento alla riconversione.

Art. 14

Con decorrenza 1° maggio 2008 – compatibilmente con i tempi tecnici - i dipendenti di Capitalia Informatica oggetto della presente operazione saranno destinatari delle agevolazioni creditizie applicate al personale delle Società acquisenti (per quanto riguarda l’allestimento delle pratiche di mutuo, i dipendenti interessati potranno richiedere l’avvio dell’istruttoria sin dal 1° aprile, fermo il rispetto delle modalità applicative UniCredit per la concessione dei finanziamenti e la decorrenza dell’erogazione come sopra indicata).

Art. 15

Le Parti provvederanno ad effettuare momenti di verifica aventi natura tecnica nel corso del corrente anno e di massima in via semestrale, nel cui ambito le due società trasferitarie forniranno informative sull'applicazione della presente intesa nonchè di quanto realizzato nell'ambito delle strategie aziendali e dei progetti di integrazione/industriale, anche in termini di multipolarità.

Art. 16

Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nell’Accordo del 13 gennaio 2001, nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007, nell’Accordo del 29 dicembre 2007 e successive intese concernenti l’integrazione.

Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

Norma transitoria

Qualora nell’ambito dell’intesa di armonizzazione generale dei trattamenti riguardanti il resto del personale dell’azienda di origine dovessero derivare ulteriori previsioni, le Parti ne definiranno i criteri e ne valuteranno l’applicazione anche al personale di Capitalia Informatica trasferito ad UPA/UGIS per effetto della presente operazione.


Nota esplicativa concernente le questioni definite a latere
dell ’Accordo di integrazione di Capitalia Informatica in UPA/UGIS del 29 febbraio 2008

Diritti in corso di maturazione
Sono salvaguardati gli automatismi e gli inquadramenti in corso di maturazione nell’arco del Piano Industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) per effetto di normative dell’azienda di origine.
La maturazione di tali automatismi/inquadramenti in tale periodo non comporterà l’assorbimento dell’eventuale assegno ad personam ex intesa

Le vicende dell’assegno ad personam ex intesa (art 3)
In virtù dell’accordo, l’assegno ad personam ex intesa (art. 3) è assorbibile solo a seguito di promozioni non di merito (vale a dire quelle di grado correlate ad inquadramento derivante da normativa contrattuale; non è quindi assorbibile in presenza di riconoscimenti di natura economica).
Nel caso di passaggio da full-time a part-time l’assegno ad personam ex intesa (art. 3) viene riproporzionato alla minore durata della prestazione lavorativa; così pure nel caso di passaggio da part-time a full-time l’assegno in parola viene adeguato al 100%.

Voci indennitarie
In favore del personale Capitalia Informatica (ex BdR/BdS e assunti post 1.1.2005) che alla data del trasferimento del rapporto di lavoro di cui all’odierna intesa sindacale svolga mansioni per il cui esercizio è prevista un'indennità EDP corrisposta mensilmente, l’importo relativo viene valorizzato nell’ambito dell’assegno ad personam ex intesa (art. 3) e ne ha le vicende.
Per quanto concerne le indennità modali (turno, reperibilità, sotterraneo, ecc.), a decorrere dal trasferimento del rapporto di lavoro si applicheranno le normative delle aziende trasferitarie.
In merito a quanto percepito dal personale Capitalia Informatica (ex Bipop e BdS) nel corso del 2007 a titolo di indennità forfetaria annua ex Bipop e di bonus una tantum BdS, UGIS dichiara che ne terrà conto nell’ambito delle politiche di gestione.

Trattamento economico del IV livello III area
A decorrere dal 1° gennaio 2011 (vale a dire dal temine del periodo di ultrattività delle normative sugli automatismi), l’azienda ha confermato la dichiarazione rilasciata alle OO.SS. del Credito Italiano nel luglio 1988 riguardante la disponibilità ad esaminare con criteri di valutazione individuale - a fini dell'attribuzione del trattamento economico della 3 Area 4 Livello - la posizione dei lavoratori con almeno dieci anni di anzianità nella 3 Area 3 Livello (sia che si tratti di grado, sia che si tratti di trattamento economico) “meritevoli di particolare considerazione per requisiti e attitudini professionali”. Per la sua natura tale trattamento non assorbe l’assegno ad personam ex intesa (art. 3).

Provvidenze di studio
Per i Lavoratori e le Lavoratrici di Capitalia Informatica di provenienza Bipop Carire che all’atto del trasferimento in UPA/UGIS risultino destinatari della provvidenza in parola, da parte aziendale è stata fornita la disponibilità ad una ultrattività dell’applicazione sino al 31 dicembre 2008 (ovvero data antecedente qualora sulla tematica intervenga diversa definizione).

Festività soppresse
A favore di quei Lavoratori/Lavoratrici di Capitalia Informatica già beneficiari della previsione dell’ex accordo di concentrazione del giugno 1992 sulle festività soppresse viene mantenuta la stessa sino al termine del Piano Industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010).

Surplus del premio di rendimento: erogazione quote voci annue relative al 2007 e dodicesimi del 2008
Le OO.SS. hanno chiesto all'azienda di provvedere in tempi brevi (ove possibile con il cedolino stipendio del mese successivo alla data del trasferimento) alla liquidazione del saldo delle competenze relative al 2007 e dei dodicesimi delle voci aziendali annue che dalla data del trasferimento verranno mensilizzate.

Premi di anzianità
Dalla relativa data di trasferimento ad UGIS (1° marzo 2008) o UPA (1° aprile 2008) verranno riconosciuti con il sistema del pro-quota delle anzianità maturate nelle aziende di origine alle condizioni previste dalle stesse e del rateo temporale e quantitativo mancante regolato alle condizioni previste in UniCredit.
Con la predetta decorrenza, le erogazioni saranno effettuate al compimento del 25° e 35° anno di servizio complessivo.
Nel calcolo delle quote si farà riferimento alla mensilità/RAL percepita dal dipendente al momento della corresponsione, nel limite di quanto erogato allo stesso titolo presso UniCredit.

Esempi
Lavoratore/ lavoratrice Capitalia Informatica con 20 anni di anzianità:
al compimento del 25° anno di servizio complessivo:
per i primi 20 anni:
- 17/25 di quanto erogato presso la banca di provenienza
(ad es.: Bipop; 17/25 di una mensilità)
- 3/25 del 25% della RAL (sistema Capitalia/BdRoma)
per gli ultimi 5 anni: 5/25 del 28% della RAL (sistema UniCredit)

Lavoratore/lavoratrice Capitalia Informatica con 27 anni di anzianità
al compimento del 35° anno di servizio complessivo percepirà:
per i primi 27 anni:
- 24/35 di quanto erogato presso la banca di provenienza (ad es.: Bipop; nulla)
- 3/35 del 13% della RAL (sistema Capitalia/BdRoma)
per gli ultimi 8 anni: 8/35 del 14% RAL (sistema UniCredit).


In alternativa, i dipendenti che ne hanno la facoltà che maturino il 30° entro il 31 dicembre 2010 possono optare per la erogazione del premio al compimento del 30° anno di servizio (calcolato con i criteri Capitalia, vale a dire il 13% dell’ultima RAL).

Bonus di fine rapporto
I lavoratori e le lavoratrici di Capitalia Informatica che siano fruitori del cd bonus di fine rapporto (di cui alla lettera a latere dell’ex accordo di concentrazione del 1992) manterranno l’applicazione dello stesso per tutto il piano di integrazione (vale a dire sino al 31 dicembre 2010).

Roma, 29 febbraio 2008