II giorno 18 marzo 2008, in Roma,
UniCredit,
CAM, nelle persone dei Sigg. Sertac Yeltekin, Nadia De Nittis SGSS, nelle persone dei Sigg. Massimo Cotella, Antonella Bassino
e la Delegazione Sindacale di Gruppo DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA, costituita dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate
premesso che
- nel corso del 2005 da parte aziendale era stato avviato un processo di razionalizzazione delle attività afferenti al settore Securities Services, in precedenza svolte in modo frazionato da più strutture del Gruppo - UniCredit, UPA e Pioneer Investment Management SGRpA -, facendole confluire in un'unica azienda dedicata all'offerta specifica, denominata 2S Banca SpA (poi ridenominata SGSS SpA);
- in data 30 gennaio 2006 il Consiglio di Amministrazione di UCI aveva deliberato la cessione dell'intero pacchetto azionario di 2S Banca a Sociétè Generale (di seguito per brevità SG), in ragione dal fatto che le attività di Securities Services richiedono volumi d'affari ed economie di scala incompatibili con la realtà del Gruppo UniCredit e la capacità di garantire creazione di valore e prospettive professionali di lungo periodo; SG è stata identificata quale partner in grado di garantire non solo la piena continuità nel rapporto di lavoro per i dipendenti di 2S Banca, ma anche di valorizzarne il know how e l'esperienza professionale;
- in data 27 febbraio 2006 è stato firmato il contratto di cessione di 2S Banca da UCI a SG; l'operazione in parola rappresenta per l'acquirente la modalità più efficace di espandere il proprio campo di intervento e le proprie dimensioni nel settore Securities Services in veste di primario partner di riferimento per investitori globali a livello internazionale, con l'obiettivo specifico di diventare, tramite 2S Banca, il più qualificato operatore specializzato sul mercato italiano;
- in data 27 febbraio 2006 è stato altresì stipulato tra UCI e SG un accordo strategico di lungo periodo in base al quale l'acquirente, attraverso 2S Banca, diventa il fornitore unico del Gruppo UniCredit in Italia per i servizi di Securities Services. Tale accordo è finalizzato, oltre che a garantire l'eccellenza dei livelli di servizio, anche ad offrire una continuità nelle prospettive occupazionali e professionali dei lavoratori coinvolti;
- con l'Accordo del 30 giugno 2006 sono state gestite in modo condiviso le conseguenze normative, sociali ed economiche correlate al progetto dianzi descritto, addivenendo ad una positiva definizione anche dei profili aventi natura occupazionale;
premesso inoltre che
- da parte aziendale - a seguito dell'integrazione tra i Gruppi UniCredit/Capitalia ed in coerenza con il sopraccitato modello operativo già realizzato - si è poi deciso di procedere al trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell'ari 2112 Cod. Civ., a Società Generale Securities Services Spa (nel presente accordo "SGSS") del Gruppo SG:
- del ramo d'azienda "banca depositarla, custodia e regolamento titoli" di UniCredit Spa (nel presente accordo "UniCredit");
- del ramo d'azienda "fund accounting e fund administration" di Capitalia Asset Management SGRpa (nel presente accordo "CAM");
- l'accentramento delle attività di Securities Services in SGSS permetterà - al pari della precedente operazione - di ridurre la complessità del modello operativo di erogazione di tali servizi, mitigando al contempo la posizione di rischio complessiva ed ottimizzandone il costo e la qualità;
- da parte aziendale viene dichiarato che dall'accentramento di strumenti e competenze (e, di conseguenza, da una maggiore focalizzazione sul business), conseguiranno significativi vantaggi in termini di modello operativo ottenuti attraverso:
- l'aggregazione dei processi produttivi al fine di renderli più efficaci ed orientati allo specifico core business;
- l'avvicinamento ai processi operativi delle esigenze di business, con l'obiettivo di innalzare ì livelli di servizio e di migliorare il "time to market" nell'evoluzione dei servizi proposti;
- l'offerta al mercato di servizi a prezzi competitivi ottenuti dalla specializzazione e dalle economie di scala derivanti dalla concentrazione delle attività;
- ia proposta al mercato di un preciso riferimento per lo svolgimento di attività non strategiche
per le singole realtà bancarie;
- gli atti relativi al trasferimento dianzi citato - espletati i necessari adempimenti - saranno perfezionati entro il 28 marzo 2008;
- alla luce di quanto sopra, i rami di UniCredit e di CAM interessati dal trasferimento, costituiti dagli assets, dai contratti e dai dipendenti - individuati rispettivamente nel numero di 1 e 4 unità - necessari per lo svolgimento delle specifiche, saranno trasferiti senza soluzione di continuità in capo a SGSS;
considerato infine che
- la cessione dei rami di UniCredit e di CAM al di fuori di UniCredit Group non comporta il ricorso a procedure di legge in materia di riduzione del personale;
- pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non è previsto nei fatti il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;
- l'esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi comporta l'esigenza, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi, di pervenire ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale proveniente da
UniCredit e CAM;
le Parti
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2
Fermo quanto diversamente stabilito nel presente Accordo, nei confronti del personale proveniente da UniCredit e CAM, dal momento del trasferimento a SGSS trova applicazione la normativa nazionale e aziendale dell'azienda trasferìtaria in termini globalmente sostitutivi di accordi ed intese, nonché di trattamenti e provvidenze frutto anche di delibere aziendali in essere presso le aziende di origine.
SGSS è - per l'attività svolta ed in base a quanto previsto dalla contrattualistica nazionale -un'azienda bancaria facente parte dell'area contrattuale del credito, aderisce ad ABI ed applica al proprio personale i CCNL ABI.
Nei confronti del personale di cui al presente Accordo, dal momento del suo passaggio a SGSS, per quanto non diversamente previsto nell'ambito del presente Accordo, trovano applicazione le normative aziendali, le disposizioni e le prassi - anche concernenti trattamenti e provvidenze frutto dì delibere aziendali - in essere per il personale dell'azienda trasferitaria, tenuto conto di quanto previsto dall'Accordo del 30 giugno 2006 (di cui in premessa).
Art. 3
Nei confronti di ciascun dipendente che, all'atto del trasferimento da UniCredit e CAM, risulti destinatario dì un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitàri e/o di disagio) superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si mantiene la differenza di importo, nella misura in essere alla data del trasferimento a SGSS, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa 30.6.2006", suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.
Art.4
A favore del personale proveniente da UniCredit e CAM interessato dal presente Accordo l'importo del Premio Aziendale 2007 (erogazione 2008), ove ne ricorrano i presupposti, sarà pari a quello percepito per il medesimo esercizio dagli altri dipendenti di medesimo inquadramento in servizio presso le aziende trasferenti.
Le parti convengono che, ove ne ricorrano i presupposti, relativamente al Premio Aziendale 2008 (erogazione 2009) venga corrisposto ai lavoratori interessati dalla presente intesa un premio aziendale di importo pari:
- per 3 dodicesimi a quello percepito dal dipendente di medesimo inquadramento in servizio presso le aziende trasferenti;
- per gli altri 9 dodicesimi pari a quello percepito dagli altri dipendenti di medesimo inquadramento in servizio presso SGSS.
Art. 5
Per quanto concerne la previdenza complementare a favore del personale interessato dal presente accordo si rimanda - in relazione alla permanenza di iscrizione al Fondo per il personale avente qualifica di ante - a quanto definito nell'Accordo del 30 giugno 2006.
Art. 6
Per tutto l'anno 2008 viene confermata l'applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativain essere presso le aziende di rispettiva provenienza, con le attuali modalità, misure e criteri di contribuzione.
Art. 7
Per tutto l'anno 2008 viene confermata l'applicazione delle forme di coperture assicurative in essere presso le aziende di provenienza (a titolo esemplificativo: infortuni professionali ed extra-professionali, ecc.).
Art. 8
A favore dei dipendenti oggetto del presente accordo, in relazione al trasferimento del relativo ramo d'azienda a SGSS, tenuto conto della specificità dell'operazione, vengono estese - negli stessi termini e limiti - le garanzie occupazionali di cui agli artt. 9 e 10 dell'Accordo 30 giugno 2006.
Art. 9
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL sul tema, si conferma la centralità della formazione ai fini dello sviluppo professionale. Le Parti convengono che la formazione continua rappresenta, per le finalità condivise che si prefigge, uno strumento prioritario per lo sviluppo professionale del personale e costituisce fattore determinante per la realizzazione degli obiettivi di crescita dell'Azienda.
Art. 10
Le Parti si danno reciprocamente atto che per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo si applicheranno le previsioni contenute nell'Accordo del 30 giugno 2006, tenuto anche conto di quanto oggetto della lettera inviata a SG ed alle RSA dell'allora 2S Banca datata 28 giugno 2006.
Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che le clausole del presente accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
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