Il giorno 28 ottobre 2008, in Milano,
le Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A.,
e la Delegazione Sindacale di Gruppo DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL Credito e UILCA
SILCEA,
premesso che
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presso il Gruppo UniCredit è in essere il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano (Fondo Pensione di Gruppo UniCredit), quale forma di riferimento per tutto il Personale Italia dipendente dalle Aziende del Gruppo medesimo, dotato di due Sezioni gestite in regime, la prima, di capitalizzazione collettiva e la seconda, di capitalizzazione individuale;
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in data 16.10.2006 e 18.12.2006 le Parti hanno rispettivamente stipulato il “Verbale di accordo sul contributo di solidarietà iscritti post assunti dal 19 dicembre 1994” e il “Protocollo di Gruppo per l’applicazione della riforma previdenziale e il conferimento del TFR maturando”, prevedendosi in entrambe le intese la possibilità dei dipendenti delle Aziende del Gruppo, aderenti a forme pensionistiche diverse dal Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, di trasferirvi la propria posizione a capitalizzazione individuale allo scopo di fruire, per gli iscritti “post”, della maggior aliquota di contributo aziendale ovvero mantenendo la misura del contributo aziendale già in essere nel fondo pensione di provenienza;
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i Consigli di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e di Capitalia S.p.A. hanno deciso - con delibere del 20 maggio 2007 - di procedere alla fusione per incorporazione nella Capogruppo UniCredit S.p.A. della Capogruppo Capitalia S.p.A.; in data 30 luglio 2007 le rispettive Assemblee hanno approvato l’operazione in parola e in data 1° ottobre ha avuto efficacia l'atto di fusione;
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in data 3 agosto 2007, tra gli allora Gruppi UniCredit e Capitalia, da un lato, e le Organizzazioni Sindacali, dall’altro, è stato stipulato il “Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit” (Protocollo) con cui le Parti hanno ribadito la valenza degli obiettivi generali di razionalizzazione delle forme pensionistiche complementari operanti nel nuovo Gruppo (obiettivi già presenti nel Protocollo 18 giugno 2002 relativo al cd Progetto S3, che aveva dato vita alle banche di segmento), da realizzarsi anche valutando l’implementazione e/o l’allargamento del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit;
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in coerenza a tali obiettivi di razionalizzazione, col già citato Protocollo 3 agosto 2007, le Parti stipulanti hanno previsto:
- il mantenimento dell’adesione ai fondi di origine (ai fini della continuità dei trattamenti pensionistici complementari in essere presso le Aziende del Gruppo ex Capitalia);
- l’applicazione con decorrenza 1° ottobre 2007 - ai dipendenti assunti nel nuovo Gruppo a partire da tale data ovvero confermati a tempo indeterminato successivamente, nonché ai dipendenti in servizio presso le Aziende destinatarie del Protocollo stesso non iscritti alla data del 30 settembre 2007 ad alcuna forma di previdenza complementare - delle previsioni dell’”Accordo sulla previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti del Credito Italiano S.p.A.”, sottoscritto in data 21 maggio 1997, e successivi accordi di Gruppo in materia, con la conseguente possibilità di iscriversi al Fondo Pensione di Gruppo UniCredit quale forma pensionistica complementare di riferimento;
tenuto conto che
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tra le forme pensionistiche complementari già in essere nell’ex Gruppo Capitalia e, a seguito della integrazione sopra citata, ora operanti nel Gruppo UniCredit, è ricompreso il Fondo Pensione per il Personale dell’ex Gruppo Bipop-Carire (Fondo Bipop), forma previdenziale in regime di contribuzione definita rinveniente – a seguito della fusione, con decorrenza 2 agosto 1999, della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia (ex Cassa) nella Banca Popolare di Brescia (ex Banca), assumendo quest’ultima il nome di “Bipop-Carire Spa” - dall’unificazione, con decorrenza 1° luglio 2000, senza alcun intendimento novativo e con piena continuità dei rapporti complementari previdenziali già in essere, del “Fondo di previdenza aziendale complementare delle prestazioni INPS”, già in essere presso la ex Cassa, col “Fondo di Previdenza tra il Personale della Banca Popolare di Brescia”, già in essere presso la ex Banca. Con detta unificazione, fermo il mantenimento delle due gestioni in via separata, il Fondo assunse la denominazione di “Fondo di Previdenza per il Personale di Bipop-Carire” successivamente modificata, con le innovazioni statutarie intervenute con l’accordo aziendale 12 giugno 2002 che ne evidenziarono la caratteristica quale regime previdenziale di gruppo, in “Fondo di Previdenza del personale del Gruppo Bipop-Carire”, poi nuovamente modificata nell’attuale denominazione, a seguito dell’integrazione frattanto intervenuta nel corso del 2002 tra il Gruppo Bipop-Carire ed il Gruppo Bancaroma, da cui ha originato l’ex Gruppo Capitalia;
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in data 31 maggio 2008, le Parti hanno altresì stipulato l’“Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti normativi ed economici”, finalizzato alla armonizzazione dei trattamenti applicati al Personale delle Aziende dell’ex Gruppo Capitalia con quelli già in essere presso le Aziende del Gruppo UniCredit, col quale in tema di previdenza complementare di Gruppo, nel ribadire la centralità del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit è stato previsto che, i dipendenti in servizio alla data citata in Aziende ex Capitalia e iscritti a forme pensionistiche complementari a capitalizzazione individuale, potranno chiedere a far tempo dal 1° gennaio 2009 il trasferimento delle correlate posizioni previdenziali individuali nella Sezione IIa del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, alle condizioni previste nelle sopradette intese del 16 ottobre 2006 e del 18 dicembre 2006;
atteso che
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il Consiglio di Amministrazione del Fondo Bipop con unanime volontà ha ufficialmente rappresentato alle Parti che:
- lo sfavorevole andamento di reiterati esercizi finanziari – andamento non migliorato nonostante l’apposito cambiamento di gestione finanziaria recentemente introdotto – non ha consentito di realizzare efficacemente gli obiettivi sottesi al piano previdenziale e conseguentemente le aspettative degli iscritti;
- le recentissime vicende organizzative connesse all’integrazione dell’ex Gruppo Capitalia nel Gruppo UniCredit, culminate, da un lato, con l’attivazione del Fondo di Solidarietà di settore e con il passaggio di numerosi iscritti in Aziende del Gruppo UniCredit, tutto ciò determinando la fuoriuscita dal Fondo Bipop di rilevanti aliquote di aderenti con i conseguenti effetti sulle risorse gestite, dall’altro, nella chiusura del Fondo stesso dal 1° ottobre 2007 (in forza della preminenza del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit quale forma previdenziale di riferimento, ciò privandolo di nuovi apporti);
- la possibilità di richiedere il trasferimento sul Fondo Pensione di Gruppo UniCredit a far tempo dall’1° gennaio 2009 di cui al sopra ricordato Accordo di armonizzazione 31 maggio 2008, sostanzia un’aspettativa fortemente “sentita” dagli aderenti al Fondo sia per il negativo andamento sopra citato sia per l’attrattiva costituita dalle previsioni degli anzidetti accordi 16 ottobre 2006 e 18 dicembre 2006 e successive integrazioni.;
rimandando alle Parti ogni più congrua e urgente determinazione ai fini della tutela e della ottimizzazione del risparmio previdenziale degli iscritti al Fondo Bipop;
- il Fondo Pensione di Gruppo UniCredit presenta migliori e più efficienti opportunità di gestione delle risorse, ottimizzate anche attraverso l’adozione sin dal 1° gennaio 2008 di apposita “Gestione Multicomparto” e la riduzione dei costi gestionali connessi alla maggiore dimensione del Fondo stesso;
Le Parti
hanno convenuto quanto segue
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
Art. 2
Le Parti, nel ritenere prioritaria la salvaguardia del risparmio previdenziale degli iscritti al Fondo Bipop, hanno individuato quale idoneo strumento la fusione per incorporazione del Fondo Bipop nel Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, da effettuarsi a far tempo dal 30 aprile 2009 (salvo i necessari tempi tecnici).
Pertanto, le Parti, con la stipula del presente accordo, convengono di conferire apposito mandato ai Consigli di Amministrazione dei predetti Fondi ad operare per la realizzazione del progetto di cui sopra, ivi compresa l’adozione delle modifiche statutarie ritenute necessarie – nel rispetto di quanto disposto in materia dalle vigenti norme di legge e dai rispettivi Statuti – secondo i seguenti criteri:
1.creazione nel Fondo Pensione di Gruppo UniCredit di un’apposita sezione, con gestione tecnica separata, utile all’accoglimento delle posizioni a prestazione definita (priva di iscritti attivi) del Fondo Bipop, rinveniente dal Fondo di previdenza aziendale complementare delle prestazioni INPS della ex Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, ferma la prestazione a carico dell’azienda delle medesime garanzie di cui all’art. 43 dello Statuto del Fondo Bipop;
2.nella sezione IIa del Fondo di Gruppo UniCredit, in regime di capitalizzazione individuale, trasferimento della complessiva gestione delle posizioni a capitalizzazione individuale del Fondo Bipop, previa messa in liquidazione degli asset in essere presso il citato Fondo al fine di consentire agli iscritti le scelte di investimento previste nella “Gestione Multicomparto” del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit;
con l’applicazione, salvo quanto previsto al successivo articolo, delle previsioni sulla contribuzione aziendale di cui alle intese 16 ottobre 2006 e 18 dicembre 2006 e successive integrazioni.
Art. 3
Nelle more della realizzazione di quanto previsto nella presente intesa, stanti le preminenti finalità di tutela collettiva, le Parti concordano che ai dipendenti iscritti al Fondo Bipop non sono applicabili le previsioni di cui all’art. 2 del verbale sulla previdenza complementare posto in calce all’Accordo di armonizzazione del 31 maggio 2008.
Per quanto riguarda il contributo a carico azienda in favore degli iscritti post (3%), le Parti convengono che, in esito al progetto di cui al presente accordo, il contributo in parola sarà riconosciuto agli interessati in sede di iscrizione al Fondo pensione di Gruppo UniCredit anche per i mesi intercorsi dal 1° gennaio 2009.
RACCOMANDAZIONE DELLE OOSS
Le Organizzazioni Sindacali nel ritenere di interesse generale che gli iscritti al Fondo Bipop – una volta esaurite favorevolmente le fasi istituzionali - possano esercitare quanto più tempestivamente le proprie scelte in ambito della “Gestione Multicomparto” del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, evidenziano l’opportunità che in sede di trasferimento delle liquidità correlate alle pregresse posizioni individuali dei citati iscritti, le strutture coinvolte si adoperino, ciascuna per la propria competenza, al fine del massimo contenimento della tempistica necessaria.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le Parti, tenuto conto della ristrutturazione organizzativa rinveniente dall’integrazione nel nuovo Gruppo UniCredit e dei conseguenti rilevanti mutamenti intervenuti e interveniendi nella riallocazione dei dipendenti delle aziende dell’ex Gruppo Capitalia, nell’intento di un quanto maggiore coinvolgimento degli iscritti al Fondo Bipop in ordine a quanto previsto all’art. 1 del presente Accordo e avute presenti le analoghe modalità in essere presso il Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, convengono di facilitare l’esercizio del voto, spettante a ciascun aderente al Fondo Bipop in seno ai meccanismi assembleari disciplinati dallo Statuto del Fondo stesso, col ricorso a modalità di espressione da effettuarsi mediante la predisposizione a cura dell’azienda di strumenti informatici dedicati e ferma ogni altra tutela in materia.
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