Fisac Cgil in Unicredito
accordo
Verbale di accordo sull’integrazione di UniCredit Credit Management Service
in UniCredit Credit Management Bank mediante fusione per incorporazione

Il giorno 19 giugno 2008, in Milano,

UniCredit S.p.A.,
UniCredit Credit Management Service,
UniCredit Management Bank,

e

le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA costituite dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate:

premesso che:

  • da parte aziendale si è deciso di procedere alla fusione per incorporazione di UniCredit Credit Management Service Srl - già Capitalia Service JV - (di seguito denominata, per brevità, “UCMS”) in UniCredit Credit Mangement Bank - già UniCredito Gestione Crediti Banca S.p.A. - (di seguito, per brevità, denominata “UCM Bank”);

  • l’operazione in oggetto rientra nel più ampio processo di riorganizzazione del Gruppo conseguente alla incorporazione di UniCredit/Capitalia volto ad integrare le attività/società del Gruppo Capitalia nel Gruppo UniCredit in coerenza con il modello di Gruppo acquirente che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela e fabbriche prodotti globali;
  • l’integrazione di cui al presente accordo è volta all’accentramento in UCM Bank della gestione delle attività di recupero per tutti i crediti problematici del Gruppo stesso al fine di:

    • consolidare ulteriormente il ruolo dell’azienda incorporante quale società di riferimento in Italia delle attività di gestione dei credit non performing;
    • beneficiare di ricavi incrementali rivenienti da una crescita delle masse e dalla razionalizzazione delle strutture operative e dalla semplificazione dei processi, aumentando le economie di scala;
    • affidare in modo massivo le attività di gestione del credito, consentendo all’azienda di poter applicare tariffe di mercato sfidanti. Privilegiando professionalità elevate ed avanzati sistemi informatici, sarà ampliata la possibilità dell’azienda di agire in posizione rilevante e competitiva, sia nel mercato captive che extra captive;

  • in correlazione a tutto quanto sopra, da parte aziendale si dichiara che il progetto in parola ha un rilevante valore strategico nel nuovo Gruppo e nel processo di integrazione in corso, in quanto consente di proseguire l’opera di accentramento e razionalizzazione in UCM Bank, secondo il modello UniCredit, della gestione delle attività di recupero dei crediti problematici del nuovo Gruppo, acquisendo i mandati precedentemente assegnati a società interne/esterne all’ex Gruppo Capitalia;

  • gli atti traslativi relativi al trasferimento dianzi citato - subordinatamente all'ottenimento delle previste autorizzazioni ed espletati i necessari adempimenti - verranno effettuati entro il 30 giugno 2008 ed avranno effetto in pari data;

considerato che

  • in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività di UCMS ed il relativo personale verranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a UCM Bank;
  • pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;

tutto quanto sopra premesso
- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto,
allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane
oltre che delle funzioni e dei processi -
le Parti hanno convenuto quanto segue:

 


Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale di UCMS oggetto della presente intesa cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso le predette società e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di UCM Bank.

Art. 3

Nei confronti dei dipendenti interessati dall’integrazione di cui alla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell’Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.

Art. 4

In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l’impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.

Art. 5

Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007, nell’Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo nonché nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

 

fisac UCMB