Fisac Cgil in Unicredito
accordo

Verbale di accordo sulla fusione per incorporazione di UniCredit Infrastrutture Spa in
UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A.


Il giorno 15 dicembre 2008, in Milano,

UniCredit,

UniCredit Infrastrutture S.p.A.,

UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A.,

e le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FlBA/Cisl. FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA costituite dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate,

premesso che:

  • da parte aziendale si è deciso di procedere alla fusione per incorporazione di UniCredit Infrastrutture Spa, (di seguito per brevità anche "UCInf) in UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A (di seguito per brevità anche "MCC");

  • gli atti traslativi relativi al trasferimento dinanzi citato - subordintamente all'ottenimento delle previste autorizzazioni ed espletati i necessari adempimenti - verranno effettuati entro il 31 dicembre 2008 ed avranno effetto con il 1° gennaio 2009;

  • l'operazione in oggetto rientra nel più ampio processo di riorganizzazione del Gruppo in coerenza con il suo modello divisionale che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela e fabbriche prodotti globali;

  • nell'ambito della citata riorganizzazione del Gruppo, MCC è stata individuata quale banca specializzata nell'operatività verso il Settore Pubblico, che rappresenta un segmento operativo estremamente ampio e diversificato, in termini di suggelli (Amministrazioni Centrali, Enti Territoriali, Imprese Pubbliche, anche locali, non quotate, Istituzioni, Enti Previdenziale e Assistenziali) e fabbisogni, caratterizzato dalla necessità di un approccio unitario che consenta di individuare in modo efficace necessità specifiche e soluzioni ad hoc;

  • all'interno del Gruppo UniCredit tale settore è oggi presidiato da diverse società e Divisioni. Si ritiene che la concentrazione in capo a MCC di tutta l'operatività con il Settore Pubblico favorirà, attraverso la concentrazione di elevate specializzazioni e competenze, un rapporto chiaro, stabile e fiduciario con la clientela e il massimo sviluppo delle sinergie operative infra-gruppo;

  • il progetto di riorganizzazione si realizzerà in più fasi, la prima delle quali è appunto l'integrazione in MCC delle attività di project iìnance attualmente svolte da UCInf. da realizzare mediante fusione per incorporazione di quest'ultima in MCC. offrendo tale operazione garanzie di immediata efficacia in relazione alle caratteristiche di elevata omogeneità delle,risorse tecniche e professionali di UCIinf con quelle di MCC;

  • grazie ad un'ampia rete territoriale e a una significativa concentrazione dell'offerta di prodotti e servizi, sia tradizionali che innovativi, MCC diventerà "architetto unico" dei rapporti del Gruppo con la clientela target del Settore Pubblico - con la sola eccezione di un selezionato numero dì società spesso coinvolte in attività di investment banking - favorendo allo stesso tempo il coinvolgimento, nella fase esecutiva del lavoro, delle altre società/Divisioni del Gruppo, secondo meccanismi di asset/revenue sharing.

considerato che

  • in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, i rapporti di lavoro del personale di UClnf - nel numero di 25 unità circa - verranno trasferiti senza soluzione di continuità in capo a MCC;

  • pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, sono ipotizzabili contenuti fenomeni di mobilità territoriale;

tutto quanto sopra premesso
- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dì contratto -
le Parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art 2
Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell'Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell'Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti dei personale di UCfnf oggetto della presente intesa dal momento del trasferimento a MCC cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la società di origine e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicala al personale di MCC.

Art. 3
Nei confronti dei dipendenti interessati dall'integrazione di cui alla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell'Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.

Nei confronti del personale UCInf già destinatario dell'Accordo 20 ottobre 2005 che a seguito della presente operazione e nell'arco dell'anno 2009 dovesse essere interessato da fenomeni di mobilità opererà quanto previsto in merito dall'art. 8 del già citato Accordo 20.10.2005.

Dichiarazione aziendale
L'Azienda manifesta la propria disponibilità a ricercare, nei confronti dei dipendenti UCInf interessati dal presente verbale, modalità di gestione della mobilità professionale/territoriale il più possibile condivise con gli interessati

Art 4
In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto 'impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.

Art. 5
A livello aziendale verranno effettuati incontri periodici di verifica sull'applicazione del presente«iccordo; nel corso di.tali incontri verranno fornite informative in merito ai distacchi di personale tempo per tempo in essere e si approfondiranno gli effetti delle sinergie correlate all'attuazione del relativo progetto.

Art. 6
Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell'Accordo del 28 settembre 2007, nell'Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo nonché nell'Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

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