Fisac Cgil in Unicredito
accordo
Verbale di accordo MCC
(trasferimento dei rami d’azienda “Leasing” e “Immobili” a Locat e URE)


Il giorno 12 giugno 2008, in Milano,

UniCredit,

MCC - Medio Credito Centrale S.p.A.,

Locat S.p.A.,

UniCredit Real Estate S.p.A.,

e

le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA costituite dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate

premesso che:

  • da parte aziendale si è deciso di procedere al trasferimento a Locat S.p.A. (di seguito Locat) del ramo d’azienda “Leasing” di MCC - Medio Credito Centrale S.p.A. (di seguito denominata, per brevità, “MCC”);
  • tale ramo è sostanzialmente costituito dalle risorse umane, organizzative e strumentali svolgenti ed inerenti le attività di leasing;
  • obiettivo dell’operazione è quello di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni di attività e di linee di business che, l’articolazione e presidio del modello di servizio del Gruppo UniCredit, già presidia per il tramite di Locat;

premesso inoltre che

  • da parte aziendale si è altresì deciso di procedere al trasferimento ad UniCredit Real Estate S.p.A. (di seguito denominata, per brevità, “URE”) del ramo d’azienda “Immobili” di MCC;
  • il predetto ramo è sostanzialmente costituito dalle risorse, organizzative e strumentali svolgenti ed inerenti le relative attività immobiliari di MCC;
  • l’accentramento in URE delle funzioni di Immobiliare di MCC faciliterà, anche nella organizzazione del nuovo Gruppo, la continuità gestionale e l’uniformità operativa dell’attività;

considerato che

  • le operazioni in parola rientrano nel più ampio processo di riorganizzazione del Gruppo conseguente alla incorporazione di UniCredit/Capitalia volto ad integrare le attività/società del Gruppo Capitalia nel Gruppo UniCredit in coerenza con il modello divisionale del Gruppo acquirente che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela e fabbriche prodotti globali;
  • gli atti traslativi relativi ai trasferimenti dianzi citati - subordinatamente all'ottenimento delle previste autorizzazioni ed espletati i necessari adempimenti - verranno effettuati entro il 30 giugno 2008 ed avranno effetto non prima del 1° luglio 2008;
  • in virtù di quanto sopra, con le tempistiche citate, le attività del ramo d’azienda “Leasing” di MCC ed il relativo personale (circa 116 risorse) saranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a Locat; così pure le attività del ramo d’azienda “Immobili” di MCC ed il relativo personale (circa 5 risorse) saranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a URE;
  • l'esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi applicati alle risorse interessate dal complessivo progetto di integrazione UniCredit/Capitalia, ha condotto - allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi - all’accordo di armonizzazione generale dei trattamenti del 31 maggio 2008, in base al quale nei confronti del personale delle Aziende dell’ex Gruppo Capitalia il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL ABI non destinatario di precedenti intese rientranti nel piano di integrazione, cessano di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la Società di origine e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale della Capogruppo/Azienda specializzata UniCredit;
  • pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;


tutto quanto sopra premesso
- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto,
allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane
oltre che delle funzioni e dei processi -

le Parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2
Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale MCC cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la predetta società e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale UniCredit/Azienda specializzata UniCredit operante nel business.

Art. 3
Nei confronti dei dipendenti interessati dalla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell’Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.

Art. 4
Per quanto concerne la tematica della previdenza complementare, ai dipendenti interessati dal presente accordo ed iscritti al Fondo Pensione Aperto “Pensionepiù Capitalia AM”, si continua ad applicare le previsioni dell’Accordo di Gruppo del 19 dicembre 2007 e del 31 maggio 2008 relative al trasferimento delle posizioni individuali in essere presso detto Fondo.

Art. 5
In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l’impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.

Art. 6
Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007, nell’Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo, nelle intese del 19 dicembre 2008 già su MCC, nonché nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relativeNote esplicative condivise.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

Nota esplicativa concernente le questioni definite a latere dell’Accordo MCC del 12 giugno 2008

Provvidenze di studio
In analogia con quanto definito nell’accordo di armonizzazione generale del 31 maggio 2008 per analoga fattispecie, dal 1° giugno 2008 per i Lavoratori/Lavoratrici MCC l’applicazione delle specifiche provvidenze di studio viene effettuata con i seguenti criteri:

  • completamento del ciclo regolare di laurea breve (ovvero dei primi tre anni di cicli di laurea di durata superiore) cui sia iscritto il figlio/a del dipendente alla firma del presente accordo;
  • completamento del ciclo regolare delle scuole secondarie cui sia iscritto il figlio/a del dipendente alla firma del presente accordo (ovvero iniziato entro il 31 dicembre 2010).


Tali specifiche provvidenze si intendono estese anche ai dipendenti interessati dall’accordo 19 dicembre 2007 (MCC UniCredit Factoring) e sono sostitutive di quelle previste dal CCNL e dalle prassi UniCredit.

Trattamenti infortunistici (professionali ed extraprofessionali) MCC
Per quanto concerne i dipendenti MCC – ivi compresi i dipendenti interessati dall’accordo 19 dicembre 2007 (MCC UniCredit Factoring) - beneficiari dei trattamenti in parola, le coperture verranno mantenute sino al termine del piano industriale (31 dicembre 2010).

Premi di anzianità
Nei confronti del personale MCC interessato dalla presente intesa che a suo tempo aveva optato per l’assegnazione della medaglia (ex accordo di fusione per incorporazione Capitalia Leasing e Factoring in MCC), viene riconosciuto - in coerenza con quanto previsto nell’accordo 19 dicembre 2007 (MCC UniCredit Factoring) - l’eventuale pro-quota a far tempo dal 1° giugno 2008; parimenti si adotta la medesima soluzione nei confronti del personale che avesse già percepito il premio di anzianità previsto in MCC.
Nei confronti del resto del personale interessato dalla presente intesa viene applicato il sistema dei pro-quota di cui all’art. 11 dell’Accordo di armonizzazione generale del 31 maggio 2008, valorizzando l’anzianità in essere al 31 maggio 2008 presso MCC.
Vengono riconosciuti con il sistema del pro-quota delle anzianità maturate nelle aziende di origine alle condizioni previste dalle stesse e del rateo temporale e quantitativo mancante regolato alle condizioni previste in UniCredit.
Le erogazioni, dal 1° giugno 2008, sono effettuate al compimento del 25° e 35° anno di servizio complessivo.
Nel calcolo delle quote si farà riferimento alla mensilità/RAL percepita dal dipendente al momento della corresponsione, nel limite di quanto erogato allo stesso titolo presso UniCredit.Milano, 12 giugno 2008

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