Fisac Cgil in Unicredito

ACCORDO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Per i dipendenti in servizio presso strutture site in Italia di BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG e nei cui riguardi trovi applicazione il CCNL del settore credito e la legislazione lavoristico/fiscale italiana



Il giorno 22 dicembre 2006, in Milano, con riferimento al verbale di Accordo – sottoscritto in data odierna – concernente il trasferimento del Ramo d’Azienda CEE di UniCredito Italiano S.p.A. (nel prosieguo “Capogruppo”) alla filiale costituenda in Italia di Bank Austria Creditanstalt AG (nel prosieguo, “BA-CA”);

premesso che

la Capogruppo e BA-CA sono entrambe Aziende del Gruppo UniCredito Italiano S.p.A.;

nell’ambito del Gruppo UniCredito Italiano S.p.A. (nel prosieguo, “Gruppo”) è operante il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano (nel prosieguo, “Fondo””);

ai sensi dell’art. 5 dello Statuto del Fondo, le Aziende nei cui riguardi vengono a configurarsi le condizioni di controllo ivi previste, possono aderire al Fondo ai fini dell'iscrizione al medesimo dei propri dipendenti;

nell’Accordo di Gruppo intervenuto in data 16 ottobre 2006 è stata condivisa la necessità di un adeguamento dello Statuto del Fondo al fine di consentire l’iscrizione allo stesso anche ai lavoratori, in servizio presso strutture site in Italia di aziende del Gruppo con sede legale all’estero, nei cui riguardi trovi applicazione il CCNL del settore credito e la legislazione lavoristico/fiscale italiana;

si conviene e sottoscrive quanto segue:

Art. 1

La premessa fa parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Per consentire l’iscrizione al Fondo dei dipendenti che prestino servizio presso proprie strutture site in Italia e nei riguardi dei quali trovi applicazione il CCNL del settore credito e la legislazione lavoristico/fiscale italiani, BA-CA aderirà al Fondo stesso a far tempo dall’1.1.2007; i dipendenti in parola potranno iscriversi al predetto Fondo secondo le previsioni degli Accordi sindacali, dello Statuto del Fondo e dei correlati Regolamenti tempo per tempo vigenti e successive modiche e integrazioni.

Art. 3

Per i dipendenti del Gruppo già iscritti al Fondo e il cui rapporto di lavoro sarà trasferito alle dipendenze di BA-CA alle condizioni di cui sopra e del Verbale di Accordo di cui in premessa, l’iscrizione sarà mantenuta senza soluzione di continuità anche in riferimento all’applicazione delle previsioni dello Statuto del Fondo e dai Regolamenti sopra richiamati.


VERBALE DI ACCORDO



Il giorno 22 dicembre 2006, in Milano

tra

UniCredito Italiano S.p.A.,

Bank Austria Creditanstalt AG,

e

le OO.SS. DIRCREDITO – FD, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.C.A., SILCEA, SINFUB e UGL CREDITO

premesso che

da parte aziendale si è deciso di procedere al trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. , del Ramo d’Azienda CEE di UniCredito Italiano S.p.A. (di seguito denominata, per brevità, “UCI”) alla costituenda filiale italiana di Bank Austria Creditanstalt AG (di seguito denominata, per brevità, “BA-CA”);

il relativo progetto è stato approvato dagli organi deliberanti di UniCredito Italiano S.p.A. e di BA-CA;

obiettivo dell’operazione è la semplificazione della struttura societaria del Gruppo UniCredit e della gestione delle Divisioni e la realizzazione delle sinergie previste nel “Business Combination Agreement” sottoscritto da UCI e Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG


considerato che

in virtù di quanto sopra, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2007, le attività correlate al settore partecipazioni CEE di UCI e il relativo personale, saranno trasferiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. a BACA;

pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte e con l'obiettivo di limitare i fenomeni di mobilità territoriale, si è provveduto alla creazione di uno specifico Permanent Establishment di BA-CA a Milano;

le Parti


esperite e concluse le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto hanno convenuto quanto segue:


Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.


Art. 2

Il rapporto di lavoro dei dipendenti di UCI conferiti a BACA nell’ambito del trasferimento di azienda di cui in premessa, continuerà ad essere disciplinato, senza soluzione di continuità, dalla normativa nazionale ed aziendale, comprese le provvidenze, attualmente in essere per i dipendenti di UCI.


Art. 3

A favore del personale interessato dal trasferimento presso BACA, verrà confermata l’applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa in essere presso la Capogruppo compresa l’adesione ad Uni.C.A.; saranno confermate anche le prestazioni infortuni professionali/extraprofessionali e kasko realizzate all’interno del Gruppo.

I preposti organi di BACA provvederanno a deliberare l’adesione della Società alla cassa assistenza di Gruppo con le modalità e alle condizioni previste dallo Statuto di Uni.C.A. e relativo Regolamento.


Art. 4

Per quanto concerne la previdenza integrativa aziendale, le parti si richiamano a quanto definito negli Accordi di Gruppo in materia, nonché nell’allegato “Accordo sulla previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti di BACA”, che costituisce, ad ogni effetto, parte integrante del presente verbale.


Art. 5

Viene confermata la centralità della formazione ai fini della riconversione, riqualificazione e sviluppo professionale del personale.

A tal fine le parti si danno atto che la formazione continua rappresenta, per le finalità condivise che si prefigge, uno strumento prioritario per lo sviluppo professionale del personale e costituisce fattore determinante per la realizzazione degli obiettivi di crescita dell’Azienda, in coerenza con i valori di etica e responsabilità sociale dell’impresa.


Art. 6

Per quanto non disciplinato nel presente Verbale di Accordo, restano confermate le previsioni contenute nel Protocollo S3 del 18 giugno 2002 e nell’accordo relativo al piano industriale di UniCredito Italiano 2004/2007 del 11 febbraio 2005.


Dichiarazione Aziendale

Nei confronti del personale che passerà alle dipendenze di BA CA in base all’operazione di cui al presente Verbale di Accordo, in caso di rilevanti ristrutturazioni o ridimensionamenti del Permanent Establishment di Milano da cui derivino tensioni occupazionali, UniCredito Italiano S.p.A. dichiara la propria disponibilità a ricercare, d’intesa con le OO.SS. competenti e ferme le normative di legge e di contratto, soluzioni idonee a gestire le eventuali eccedenze nell’ambito del Gruppo, ove possibile, nell’ambito della stessa provincia.


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