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Accordo sul progetto di integrazione in Ubis delle strutture e società strumentali del Gruppo UniCredit |
Il giorno 17 febbraio 2012, in Milano
UniCredit, Cordusio Fiduciaria, Ubis,
e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA
premesso che
considerato che
tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti al temine di una complessa ed articolata fase di confronto hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2
Fermo quanto stabilito nel Protocollo 18 ottobre 2010, nell’Accordo 31 maggio 2008 e nella presente intesa, nei confronti del personale trasferito senza soluzione di continuità ad Ubis dal momento del trasferimento stesso cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda originaria e verrà applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di Ubis. Ubis fa parte dell’area contrattuale del settore credito secondo quanto previsto dalla contrattualistica nazionale ed aderisce all’Associazione Bancaria Italiana. Per quanto non espressamente previsto nell'ambito del presente accordo varranno le prassi in vigore presso UniCredit.
Art. 3
Nei confronti di ciascun dipendente di UCBP, Ure, Cordusio Fiduciaria, UniCredit che all'atto del trasferimento ad Ubis risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio) superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del conferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa ….", suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito (tenuto conto di quanto definito al tema dalle intese di armonizzazione conseguenti all’integrazione UniCredit/Capitalia).
Art. 4
In riferimento alle tematiche degli inquadramenti, gli effetti delle operazioni societarie derivanti dall’art. 2112 Cod. Civ. nei confronti dei dipendenti provenienti da UCBP, Ure e UniCredit saranno sospesi in via eccezionale sino al 3i dicembre 2012. Quanto sopra con la finalità di consentire alle Parti firmatarie del presente Accordo di approfondire la tematica inquadramentale (alla luce del nuovo modello di servizio) mediante apposita Commissione Tecnica, che verrà insediata al più presto (e comunque entro il 31 marzo 2012) ed i cui lavori si dovranno concludere entro il 30 novembre 2012, allo scopo di ricercare le possibili soluzioni nell’ambito del conseguente confronto negoziale; in tale contesto si provvederà inoltre a definire le necessarie norme di raccordo per la transizione dalle previsioni vigenti in materia presso le società oggetto di fusione alla nuova disciplina, tenendo altresì conto di quanto potrà conseguire al tema nell’ambito del confronto sul Piano Strategico avviato con lettera del 24 novembre 2011. L’applicazione del presente articolo avrà efficacia per il personale UCBP, Ure e UniCredit che alla data di integrazione in Ubis ricopra un ruolo professionale disciplinato dalle normative sugli inquadramenti.
Art. 5
Il personale in part-time ed in telelavoro interessato dal trasferimento in Ubis per effetto dell’operazione di cui al presente accordo, mantiene il contratto alle medesime condizioni già in essere presso la rispettiva azienda di provenienza alla data di integrazione. Le normative e flessibilità di orario in atto al 31 dicembre 2011 presso le aziende/strutture integrate in Ubis vengono confermate e saranno oggetto di approfondimento in sede aziendale tra le Parti firmatarie del presente accordo per verificarne la coerenza con la nuova struttura organizzativa.
Art. 6
Per quanto concerne le tematiche relative alla previdenza complementare ed all’assistenza sanitaria si richiamano le previsioni tempo per tempo definite nel Gruppo.
Art. 7
Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, le Parti convengono che a favore dei dipendenti di cui all’art. 2 si terrà conto, ai fini della maturazione dei requisiti previsti per l'erogazione dei cd "premi di fedeltà" - 25° e 35° anno di servizio - anche delle anzianità di effettivo servizio maturate in UCBP, Ure, Cordusio Fiduciaria e UniCredit (fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota secondo quanto definito tempo per tempo dagli accordi di integrazione applicabili ai singoli Lavoratori/Lavoratrici).
Art. 8
In riferimento alla tematica delle agibilità sindacali, le Parti firmatarie della presente intesa concordano di sospendere in via eccezionale gli effetti dell’integrazione sino al 30 giugno 2012, mantenendo sino ad allora ai dirigenti sindacali aventi incarichi di livello aziendale (OdC/rsa) i permessi fruibili alla data del 31 dicembre 2011, nella misura dei 6/12 mi di quanto spettante per l’anno in corso. Entro il 30 giugno 2012 le Organizzazioni Sindacali provvederanno alla nomina dei Segretari dell’Organo di Coordinamento/Dirigenti di RSA. A tal fine le Parti firmatarie del presente accordo si incontreranno per valutare gli impatti dell’operazione sui livelli di interlocuzione e libertà sindacali in Ubis. Analogamente, le Parti firmatarie la presente intesa concordano di mantenere in via eccezionale sino al 30 giugno 2012 a favore dei RLS in carica al 31 dicembre 2011 le prerogative previste dalle vigenti norme di legge e dalle intese sindacali in essere. Le Parti firmatarie del presente accordo si incontreranno in sede aziendale per definire gli adattamenti dell’originario Accordo Ugis in relazione alla nuova Azienda venutasi a determinare post riorganizzazione All4Quality, al fine di rendere possibile le operazioni di nuove elezioni entro la citata data del 30 giugno 2012. Sino al 30 giugno 2012 verrano infine mantenute le Commissioni Paritetiche ove esistenti.
Art. 9
Secondo quanto previsto dall’art. 9 dell’Accordo UPA/USI del 13 gennaio 2001 così come confermato nell’Accordo del 29 febbraio 2008, qualora dovessero generarsi tensioni occupazionali connesse a crisi aziendali, ridimensionamento/ridistribuzione territoriale dei poli e/o distaccamenti, perdita del controllo – diretto o indiretto – da parte della Capogruppo, vendita o cessazione dell’azienda, UniCredit assicura al personale che dovesse risultare in eccesso la riallocazione, ove possibile nell’ambito della provincia/area metropolitana, presso l’Azienda di origine ovvero altra Azienda del Gruppo. Nel caso di cessione di UBIS ovvero di suoi rami d’azienda a soggetti esterni al Gruppo, ove le tensioni occupazionali dovessero emergere successivamente entro il limite massimo di sei anni dalla data dell’evento, UniCredit e le aziende trasferenti si renderanno disponibili a riallocare – ove possibile nell’ambito della provincia/area metropolitana, presso l’Azienda di origine ovvero presso altra azienda del Gruppo – il personale che dovesse risultare in eccesso a seguito di decisioni del Gruppo UniCredit (come a titolo di esempi non esaustivi, processi di insourcing di attività, trasferimento di attività già esternalizzate ad altro soggetto, cessazione del contratto di servizio per decisione del committente) ovvero di fallimento comunque connesso a tali eventi. La garanzia di cui al comma che precede sarà estesa sino a tutto il 31 dicembre 2021 per le eventuali operazioni che si dovessero realizzare entro i termini del Piano Strategico (31 dicembre 2015). Le previsioni di cui ai due commi che precedono sono da intendersi come garanzie occupazionali di base. In presenza di eventuali operazioni di cessione di azienda/rami d’azienda a soggetti esterni al gruppo – siano essi bancari o non bancari –, le Parti ricercheranno caso per caso nell’ambito delle previste procedure sindacali soluzioni in termini di sostanziale miglioramento delle garanzie occupazionali di base qui definite. Le previsioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono estese, negli stessi termini e limiti, a tutti i dipendenti di UBIS in servizio alla data del presente accordo nonché a quelli trasferiti ad UBIS per effetto di mobilità infragruppo da aziende del settore bancario sino al 31 dicembre 2015. L'impegno espresso nel presente articolo riguarda il predetto personale trasferito in UBIS – in virtù dell’Accordo 13 gennaio 2001 e successive intese, sino a quella odierna – il quale risultasse, al momento dell'evento, privo a qualsiasi titolo di requisiti pensionistici ovvero di accesso al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" od eventuali altre misure equivalenti di sostegno al reddito tempo per tempo vigenti, esperite le necessarie procedure di legge e di contratto.
Art. 10
Le Parti firmatarie del presente accordo provvederanno ad effettuare in sede aziendale momenti di verifica con cadenza di massima semestrale, nel cui ambito verranno fornite informative sull'applicazione della presente intesa, sui trend andamentali delle consulenze professionali.
Art. 11
Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo, quelle di cui al Protocollo sottoscritto in data 18 ottobre 2010 e nell’Accordo 31 maggio 2008 sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
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