Fisac Cgil in Unicredito
accordo

Verbale di accordo sul trasferimento del ramo d’azienda Attività bancarie di IRFIS a UniCredit


In data 22 marzo 2011, in Milano


UniCredit S.p.A.,

Irfis,


e


le Delegazioni Sindacali delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA, costituite dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate

premesso che:


- da parte aziendale, si è deciso di procedere al trasferimento a favore della Capogruppo UniCredit S.p.A. del ramo d’azienda costituito dalle “Attività bancarie” di IRFIS (costituito dal complesso dei beni, delle risorse e dei rapporti contrattuali relativi o comunque funzionali all'esercizio dell'attività di gestione dell’attività creditizia su fondi propri);


- l’avvio dell’operatività della Banca unica ha determinato una rivisitazione del modello organizzativo delle funzioni di attività bancaria nel Gruppo UniCredit, accentrandole tutte nella nuova Capogruppo, fattore che comporta impatti anche sull’organizzazione e sull’operatività di IRFIS; 


- il trasferimento del ramo d’azienda “Attività bancarie” di IRFIS contribuisce alla realizzazione del nuovo modello organizzativo generale del Gruppo UniCredit che vede l’accentramento in Capogruppo delle attività bancarie, mentre continueranno a far capo a IRFIS il complesso delle attività relative alla gestione delle agevolazioni ed all’erogazione di finanziamenti su Fondi regionali, trasformandosi in società finanziaria specializzata;


- alla luce di quanto sopra, i rapporti di lavoro delle risorse interessate – circa n. 30 – verranno trasferiti, con le modalità definite nel presente accordo, senza soluzione di continuità alla Capogruppo UniCredit S.p.A.;


- gli atti traslativi relativi ai trasferimenti dinnanzi citati – espletati i necessari adempimenti ed ottenute le relative autorizzazioni – verranno effettuati nel corso del primo quadrimestre del 2011 ed avranno effetto non prima del 1° aprile 2011; 


- pur in presenza di un rilevante processo di  riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte nel progetto di cui al presente accordo, nei confronti del personale interessato dal passaggio in UniCredit non sono previsti fenomeni di mobilità territoriale;                 


tutto quanto sopra premesso, 

in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto,

le Parti hanno convenuto quanto segue:


Art. 1      


La premessa costituisce parte integrante della presente intesa. 


Art. 2      


Nei confronti del personale di IRFIS oggetto della presente intesa dal momento del passaggio a UniCredit S.p.A. cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la società di origine e viene applicata  -  in termini globalmente sostitutivi,  anche di trattamenti e provvidenze  frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale della Capogruppo. Per quanto non espressamente previsto nell’ambito del presente accordo valgono le prassi in vigore presso UniCredit. 

     

Norma Transitoria


Le Parti convengono che ciascun interessato dal trasferimento in UniCredit S.p.A che alla data del passaggio risulti destinatario dell’accantonamento di cui all’Accordo Aziendale IRFIS del 1993, potrà esercitare la seguente opzione:

- trasferimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. unitamente al TFR maturato e trasformazione dell’accantonamento in parola (nell’ammontare risultante alla data di passaggio) in una maggiorazione del TFR stesso da liquidarsi anch’essa al termine del rapporto di lavoro (con applicazione, a far tempo dalla citata data, dei meccanismi di indicizzazione);

- in alternativa, novazione del rapporto di lavoro (intesa quale risoluzione consensuale con reciproca rinuncia al preavviso ovvero alla correlata indennità sostitutiva e contestuale assunzione alle dipendenze di UniCredit S.p.A., con mantenimento del livello di inquadramento, retributivo e di anzianità maturata) e liquidazione in toto sia del TFR maturato sia dell’accantonamento in parola (nell’ammontare risultante alla data del passaggio).


Chiarimento a verbale


Il personale interessato dalla presente operazione societaria (destinatario o non dell’Accordo Aziendale del 1993), a decorrere dalla data del passaggio ad UniCredit S.p.A. può richiedere l’iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo (con il contributo aziendale del 3% e conferimento dell’intero TFR maturando).


Art. 3   

Dal momento del passaggio del rapporto di lavoro in capo ad UniCredit S.p.A. al personale di provenienza Irfis, in via eccezionale rispetto a quanto attualmente applicato nel Gruppo, verranno riconosciuti i premi di fedeltà al compimento del 25° e 35° anno di servizio complessivo, tenendo conto anche delle anzianità maturate presso Irfis. Per la determinazione degli importi si utilizzerà il sistema del pro-quota delle anzianità maturate nelle aziende di origine alle condizioni previste dalle stesse e del rateo temporale e quantitativo mancante regolato alle condizioni previste in UniCredit.

Nel calcolo delle quote si farà riferimento alla mensilità/RAL percepita dal dipendente al momento della corresponsione, nel limite di quanto erogato allo stesso titolo presso UniCredit.


Norma Transitoria


In alternativa, i dipendenti provenienti da Irfis oggetto del presente accordo che maturino il premio di fedeltà del 20° entro il 31 dicembre 2011 possono optare per l’erogazione del premio al compimento del 20° anno di servizio (calcolato con i criteri dell’azienda di origine): parimenti chi abbia già fruito del pagamento del 20° non riceverà l’erogazione relativa al 25°. Detta opzione dovrà essere effettuata al momento del passaggio in UniCredit.


Art. 4


Le Parti concordano che alle risorse coinvolte nel progetto di cui al presente accordo saranno assicurati adeguati percorsi di formazione e addestramento (anche con periodi di aula).     


Art. 5      


Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007 (e successive modifiche ed integrazioni), nell’Accordo del 28 settembre 2007, nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008, nonchè nel Protocollo e intese del 18 ottobre 2010 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per quanto applicabile, nel Verbale del 5 agosto 2008.

Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto,  tra di loro collegate ed inscindibili. 

 

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