Fisac Cgil in Unicredito
accordo

Accordo sui livelli di interlocuzione e libertà sindacali nel Gruppo UniCredit


Il giorno 10 marzo 2011, in Milano

UniCredit e le Aziende del Gruppo

e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA,

premesso che


- l’Accordo Nazionale ABI del 13 dicembre 2003 ha definito il sistema delle agibilità sindacali nel settore del credito, con l’obiettivo del pieno ritorno alle regole, adeguando i precedenti accordi in materia allo sviluppo strutturale/organizzativo che ha interessato il sistema bancario;


- l’Accordo UniCredit del 1° dicembre 2005, in relazione alle specificità correlate ai processi di specializzazione realizzati con il cd. Progetto S3 nonché alla complessità dei processi di cui al Piano Industriale UniCredit 2004/2007 e di integrazione HVB, ha definito in via sperimentale un modello condiviso di relazioni industriali nel Gruppo;


- l’Accordo UniCredit del 29 dicembre 2007, stante il fatto che il Gruppo UniCredit conseguente all’integrazione con Capitalia presentava specificità rispetto agli altri competitors del settore nazionale, ha prorogato sino al 31 dicembre 2010 il suddetto modello di relazioni industriali definito con l’Accordo del 1° dicembre 2005, integrando quest’ultimo transitoriamente con specifiche previsioni;


- con l’Accordo UniCredit del 28 maggio 2009 - a seguito dell’Accordo di armonizzazione generale del 31 maggio 2008 (art. 17) - è stato modificato l’Accordo UniCredit del 29 dicembre 2007 per tener conto degli effetti della fusione dei due preesistenti Gruppi Bancari UniCredit e Capitalia e sostenere la realizzazione del relativo piano di integrazione con un adeguato livello di relazioni industriali;


- l’Accordo Nazionale ABI del 7 luglio 2010 in tema di libertà sindacali ha sostituito i precedenti Accordi ABI in materia, coordinando anche le previsioni già concordate dopo il 2003 attraverso specifiche intese a livello di settore e - per quanto attinente ai criteri di attribuzione dei permessi sindacali e della agibilità - tiene conto del livello di rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali (secondo criteri ivi condivisi);


- l’Accordo UniCredit del 18 ottobre 2010 per la realizzazione del "Progetto One4C" (art. 6), in riferimento alla tematica delle agibilità sindacali prevede la sospensione in via eccezionale degli effetti della fusione per incorporazione sino al 30 aprile 2011 nei confronti dei dirigenti sindacali aventi incarichi di livello aziendale alla data di incorporazione nonché a favore dei RLS in carica alla medesima data;


tutto quanto sopra premesso e considerato,

le Parti

- in relazione alla complessità dei processi di cui al Piano di riorganizzazione One4C, concordando sull’opportunità, allo scopo di sostenere le diverse fasi connesse al citato Progetto con un adeguato livello di relazioni industriali, sia a livello centrale sia a livello territoriale;


– e quindi condividendo di mantenere anche per il triennio del Progetto One4C (sino al 31 dicembre 2013) l’impianto complessivo definito con l’Accordo UniCredit del 1° dicembre 2005, e successive sue integrazioni, con le specifiche modifiche conseguenti al citato Progetto di cui al presente Accordo;


al termine del confronto

hanno convenuto

quanto segue:

 

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.


Art. 2 (Dirigenti RSA dell’azienda UniCredit S.p.A.)


Con riferimento a quanto previsto all’art. 6 dell’Accordo UniCredit del 18 ottobre 2010, le Parti firmatarie del presente accordo hanno individuato le specifiche regolamentazioni di seguito riportate:

  • nei confronti dei Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali in carica alla data del 31 ottobre 2010 (momento di passaggio dalle 8 aziende alla nuova Capogruppo/banca unica) vengono mantenute, sino allo scadere del periodo transitorio (30 aprile 2011) definito nell’Accordo 18 ottobre 2010, le agibilità sindacali previste ai sensi del previgente Accordo UniCredit, nella misura dei 4/12 mi di quanto spettante per l’anno in corso;

  • entro il 30 aprile 2011, presso le unità produttive nelle quali si sia realizzata un’aggregazione di personale proveniente da due o più aziende coinvolte nel Progetto One4C, le Organizzazioni Sindacali si impegnano affinchè la nomina del/i nuovo/i Dirigente/i RSA avvenga da parte dei Lavoratori/Lavoratrici iscritti sulla base delle previsioni dell’Accordo Nazionale ABI del 7 luglio 2010, mediante presentazione dell’apposito verbale sottoscritto da almeno otto iscritti.


Nelle piazze nelle quali non si sia verificata una aggregazione di personale proveniente da due o più aziende coinvolte nel Progetto One4C (essendo il personale tutto proveniente dalla stessa ex azienda), in via assolutamente eccezionale e limitatamente alla situazione contingente, la conferma della nomina del/i Dirigente/i RSA potrà essere effettuata – in alternativa al verbale sottoscritto da almeno otto iscritti – a mezzo di lettera della Segreteria Provinciale sottoscritta anche dal dirigente RSA già in essere al 31 ottobre 2010. Nel caso di cambiamento del Dirigente è invece in ogni caso richiesto il verbale sottoscritto da almeno otto iscritti.

Quanto previsto nel presente articolo non è richiesto nel caso di regolare costituzione di RSA (avvenuta mediante presentazione del verbale sottoscritto da almeno otto iscritti) successiva al 1° novembre 2010.

Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 24 dell’Accordo ABI 7 luglio 2010, nel comune di Milano la Direzione Generale dell’Azienda UniCredit S.p.A. potrà essere considerata unità produttiva a sé stante.


Dichiarazione aziendale

Da parte aziendale viene dichiarato che le garanzie di cui all’art. 22 della Legge 300/1970 saranno riconosciute alle RSA interessate dall’ultrattività, cioè quelle tali, al 31 ottobre 2010, a quelle regolarmente costituite dal 1° novembre 2010 alla data odierna, nonchè a quelle individuate secondo le previsioni di cui al presente articolo.


Art. 3 (Organo di Coordinamento dell’azienda UniCredit S.p.A.)


Con riferimento a quanto previsto all’art. 6 dell’Accordo UniCredit del 18 ottobre 2010, le Parti firmatarie del presente accordo hanno individuato le specifiche regolamentazioni di seguito riportate:

  • nei confronti dei Segretari di Organo di Coordinamento con diritto a permessi in carica alla data del 31 ottobre 2010 vengono mantenute, sino allo scadere del periodo transitorio (30 aprile 2011) definito nell’Accordo 18 ottobre 2010 le agibilità sindacali previste ai sensi del previgente Accordo UniCredit, nella misura dei 4/12 mi di quanto spettante per l’anno in corso;

  • entro il 30 aprile 2011 le Organizzazioni Sindacali si impegnano alla nomina dei Segretari dell’Organo di Coordinamento dell’Azienda UniCredit S.p.A. (nata dalla incorporazione delle precedenti banche commerciali), nel rispetto delle previsioni dell’Accordo Nazionale ABI del 7 luglio 2010; le nuove nomine avranno decorrenza dal 1° maggio 2011 (ovvero, se successiva, dal 1° giorno del mese in cui viene effettuata la relativa comunicazione).


Le Parti hanno inoltre concordato che, in considerazione della complessità gestionale del Piano di riorganizzazione One4C, sino al 31 dicembre 2013, ciascuna Segreteria Nazionale delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo potrà segnalare, oltre ai Segretari OdC con diritto a permessi spettanti ai sensi dell’Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010, ulteriori nominativi quali Segretari temporanei dell’Organo di Coordinamento senza diritto a permessi, facenti parte del personale dell’Azienda UniCredit S.p.A. ed aventi la qualifica di Dirigente RSA ai sensi della vigente normativa di settore, fino ad un massimo definito come da tabella 1 (nel limite comunque dei numeri dei componenti della Delegazione di Gruppo come definiti ai sensi dell’Accordo ABI del 7 luglio 2010):


Tabella 1

n° Segr OdC con diritto a permessi ex Acc. ABI 7.7.2010

n° Segr OdC senza diritto a permessi

rappresentatività oltre 10%

3

5

oltre il 5% e sino al 10%

3

2

oltre il 3% e sino al 5%

3

1

sino il 3%

3

0


Agli incontri tra l’Organo di Coordinamento e la Direzione Aziendale potrà partecipare in via transitoria sino al 31 dicembre 2013 un numero massimo di Segretari dell’Organo di Coordinamento, come definito nella Tabella 2 (nel limite comunque dei numeri dei componenti della Delegazione di Gruppo come definiti ai sensi dell’Accordo ABI del 7 luglio 2010):


Tabella 2

n° massimo di partecipanti agli incontri con la Direzione Generale di UniCredit S.p.A

rappresentatività oltre 10%

8

oltre il 5% e sino al 10%

5

oltre il 3% e sino al 5%

4

sino il 3%

3


Art. 4 (Coordinamenti Territoriali corrispondenti all’area geografica delle Direzioni Network F&SME dell’azienda UniCredit S.p.A.)


Con riferimento a quanto previsto all’art. 6 dell’Accordo UniCredit del 18 ottobre 2010, le Parti firmatarie del presente accordo hanno convenuto che nei confronti dei Coordinatori Territoriali in carica alla data del 31 ottobre 2010 vengono mantenute, sino allo scadere del periodo transitorio (30 aprile 2011) le agibilità sindacali previste ai sensi del previgente Accordo UniCredit, nella misura dei 4/12mi di quanto spettante per l’anno in corso.

In considerazione di quanto reso possibile sulla base dell’art. 16 dell’Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010 nonchè dal CCNL ABI 8 dicembre 2007, le Parti concordano di rinnovare anche per il triennio del Progetto One4C (sino al 31 dicembre 2013) la costituzione di specifici Coordinamenti a livello di Direzioni Network F&SME.

I Segretari del Coordinamento Territoriale sono individuati tra i Dirigenti RSA delle unità produttive della Direzione Network di riferimento, sulla base del numero delle RSA costituite nel territorio medesimo appartenenti a ciascuna Organizzazione Sindacale, come da Tabella 3:


Tabella 3


n° RSA costituite
nella Dir. Esecutiva

n° Segretari Coord. Terr.
nella Dir. Esecutiva

1 rsa

0

da 2 a 5 rsa

1

da 6 a 8 rsa

2

da 9 a 11 rsa

3

da 12 a 15 rsa

4

da 16 a 19 rsa

5

da 20 rsa e oltre

6



Ai suddetti Segretari dei Coordinamenti Territoriali, per l’espletamento del relativo mandato (in sostituzione dei permessi RSA di cui al secondo comma dell’art. 17 dell’Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010), vengono riconosciuti permessi retribuiti nella misura di 25 ore mensili.

I Segretari del Coordinamento Territoriale sono nominati con lettera della Segreteria dell’Organo di Coordinamento indirizzata alla Direzione Generale di UniCredit S.p.A. (Relazioni Industriali): le nuove nomine avranno decorrenza dal 1° maggio 2011 (ovvero, se successiva, dal 1° giorno del mese in cui viene effettuata la relativa comunicazione).

Secondo quanto già previsto nell’Accordo UniCredit del 1° dicembre 2005 (e successive integrazioni) e nell’art. 11, comma 8, del CCNL ABI 8 dicembre 2007, il Coordinamento Territoriale continua ad avere la piena rappresentatività per le informative articolate inerenti al territorio di riferimento sulle tematiche di seguito indicate:

  • andamento organici;
  • revisione dei processi organizzativi;
  • gestione domande di part-time;
  • monitoraggio andamento lavoro straordinario;
  • andamento piani formativi;
  • altre tematiche che le Parti convengano di demandare in quanto ritenute di interesse relativamente alla dimensione territoriale di riferimento.


Gli incontri semestrali si tengono a livello di Direzione Network F&SME; in via sperimentale sino al 31 dicembre 2013, nelle Direzioni organizzate su più regioni, possono anche essere previsti, nell’ambito dello stesso incontro, specifici momenti di approfondimento per meglio rappresentare le diverse tematiche regionali.

La convocazione da parte della Direzione Network F&SME avviene con cadenza almeno semestrale e comunque a fronte di richiesta di una delle Parti (Direzione Network/Coordinatori Territoriali).

Nel caso in cui nel territorio della Direzione Network F&SME sia costituita un’unica RSA appartenente ad una Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo, un segretario della medesima può partecipare agli incontri tra la Direzione Network F&SME ed i Coordinatori Territoriali.

Le Parti firmatarie del presente accordo - accedendo ad una specifica richiesta delle Organizzazioni Sindacali, in relazione alla particolare situazione della fase di avvio della banca unica - hanno convenuto di consentire la nomina di un ulteriore numero complessivo di 53 Segretari pro-tempore dei Coordinamenti Territoriali (individuati tra le RSA costituite nella Direzione Network F&SME di riferimento), determinato con criteri di proporzionalità tenuto conto degli iscritti a ciascuna Organizzazione Sindacale nell’azienda UniCredit S.p.A. (secondo la Tabella 4). Ad essi vengono riconosciuti per l’espletamento del relativo mandato (in sostituzione dei permessi RSA di cui al secondo comma dell’art. 17 dell’Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010), permessi retribuiti nella misura di 25 ore mensili.


Tabella 4

Segretari Coord. Territ. pro-tempore

rappresentatività oltre 10%

9

sino al 31 dicembre 2012

oltre il 5% e sino al 10%

5

sino al 30 giugno 2012

oltre il 3% e sino al 5%

4

sino al 30 aprile 2012

sino il 3%

3

sino al 31 dicembre 2011



Agli incontri con l’HR Manager della Direzione Network F&SME possono partecipare Segretari del Coordinamento Territoriale (anche pro-tempore) nel numero massimo individuato secondo la Tabella 3.


In via sperimentale sino al 31 dicembre 2013, fermi restando i numeri indicati in Tabella 3, in sostituzione di un Segretario del Coordinamento Territoriale, agli incontri con la Direzione Network F&SME potrà partecipare un Segretario dell’Organo di Coordinamento con o senza diritto a permesso dell’Azienda UniCredit S.p.A. (purchè RSA nell’ambito territoriale della Direzione di riferimento)


Norma Transitoria

Sino al termine del presente piano di riorganizzazione (31 dicembre 2013):

- per la Sardegna, in relazione alle specificità territoriali, si applicano i sopra citati criteri nell’ambito della regione geografica;

- tenuto conto dell’assoluta specificità della piazza (comune) di Roma, per l’applicazione della previsione di cui al presente articolo si procede a riconoscere a ciascuna Organizzazione Sindacale un numero di Segretari del Coordinamento Territoriale determinato come segue:

  • da 8 a 200 iscritti: 1 Coordinatore Territoriale

  • da 201 a 400 iscritti: 2 Coordinatori Territoriali

  • da 401 iscritti: 3 Coordinatori Territoriali

(in relazione a ciò, nella determinazione del numero dei Coordinatori Territoriali della Direzione Network di riferimento non si tiene conto delle RSA presenti sulla piazza di Roma).



Art. 5 (Composizione delle Delegazioni Sindacali di Gruppo)

La Delegazione Sindacale di Gruppo per ciascuna Organizzazione Sindacale è composta secondo i criteri e nei numeri individuati dall’art. 25 dell’Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010. All’interno della Delegazione Sindacale di Gruppo la Segreteria Nazionale di ciascuna Organizzazione Sindacale segnala il Referente di Gruppo.


Art. 6 (Distacchi a tempo pieno aggiuntivi)

In considerazione della complessità gestionale dei Piani di riorganizzazione in atto nel Gruppo, con particolare attenzione alle prime fasi realizzative, a ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo è riconosciuta la possibilità di distaccare a tempo pieno - in temporanea deroga a quanto definito dall’art. 19 dell’Accordo ABI 7 luglio 2010 – un numero aggiuntivo di Segretari degli Organi di Coordinamento (segnalati dalla Segreteria Nazionale) come da Tabella 5 di seguito riportata:



Tabella 5

Segr OdC distaccati a tempo pieno aggiuntivi ex Acc. UniCredit
sino al 31.12.2013

Un (1) ulteriore

Segretario OdC distaccato a tempo pieno aggiuntivo

ex Acc. UniCredit

rappresentatività oltre 10%

2

sino al 31 dicembre 2012

oltre il 5% e sino al 10%

1

sino al 30 giugno 2012

oltre il 3% e sino al 5%

1

sino al 30 aprile 2012

sino il 3%

0

sino al 30 aprile 2012


Art. 7 (RLS dell’azienda UniCredit S.p.A.)


L’Accordo UniCredit del 18 ottobre 2010 prevede in via eccezionale il mantenimento sino al 30 aprile 2011 a favore degli RLS in carica al 31 ottobre 2010 delle prerogative previste dalle vigenti norme di legge e dalle intese sindacali in essere presso la relativa azienda di provenienza.

Le Parti firmatarie della presente intesa concordano di applicare all’intera nuova Azienda Capogruppo/banca unica, come venutasi a determinare post riorganizzazione One4C, l’Accordo UniCredit Banca del 19 dicembre 2005 (come modificato ed integrato con il Verbale del 26 aprile 2007.

I “RLS” saranno eletti su base di massima regionale nell’ambito delle Direzioni Network ovvero nell’ambito della Direzione Generale (compresa la provincia di Milano); in base all’Accordo Nazionale di settore 12 marzo 1997, i dipendenti di altri uffici della DG/DC ubicati in altra provincia rispetto a quella di Milano verranno computati nei numeri della Direzione Network nel cui territorio operano.

In applicazione di quanto sopra, il numero massimo dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza è individuato complessivamente in 73, distribuiti secondo lo schema esemplificativo riportato nella Tabella 6:



Tabella 6

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Abruzzo

1

Basilicata

1

Calabria

1

Campania

3

Emilia Romagna

7

Friuli Venezia Giulia

3

Lazio (esclusa la Provincia di Roma)

4

Roma e Provincia

7

Liguria

2

Lombardia (esclusa la Provincia di Milano)

5

Dir. Gen., Milano e Provincia

6

Marche

2

Molise

1

Piemonte

6

Puglia

3

Sardegna

1

Sicilia

6

Toscana

3

Trentino Alto Adige

2

Umbria

2

Valle D'Aosta

1

Veneto Ovest

3

Veneto Est

3

Totale

73



Fermo il suddetto numero complessivo, le Parti firmatarie del presente accordo prima dell’insediamento del Comitato Elettorale potranno riesaminare la congruità della distribuzione territoriale sopra indicata.

L’operatività dei RLS, una volta entrati in carica a seguito delle nuove elezioni, si svolge nelle strutture dell’azienda UniCredit S.p.A operanti nella regione geografica (provincia per Milano e Roma) cui fa riferimento l’unità produttiva di appartenenza.

Per tutto quanto non previsto nella presente intesa, si rimanda ai già citati Accordi UniCredit Banca del 19 dicembre 2005, modificati ed integrati con il Verbale del 26 aprile 2007, che qui vengono richiamati e confermati.

Le operazioni di nuove elezioni si terranno al più presto e comunque entro il 31 dicembre 2011. Sino ad allora i RLS in carica al 31 ottobre 2010 manterranno le loro prerogative, espletando le loro funzioni su tutte le strutture aziendali presenti nella Direzione Network di appartenenza.


Art. 8 (Commissioni bilaterali per la Formazione Finanziata e per le Pari Opportunità)


Le Parti, in considerazione della complessità gestionale del Piano di riorganizzazione One4C, convengono di mantenere anche per il triennio 2011/2013 la composizione delle Commissioni Bilaterali di Gruppo per la Formazione finanziata e per le Pari Opportunità, assegnando due delegati titolari (ed un sostituto) per ogni sigla sindacale.

In relazione alle specificità della neocostituita banca unica, le Parti, convengono inoltre di mantenere in via temporanea per il triennio 2011/2013 la composizione delle medesime Commissioni Bilaterali dell’azienda UniCredit S.p.A in due delegati titolari per ogni Organizzazione Sindacale (uno dei quali è anche componente della correlata Commissione Bilaterale di Gruppo) ed un sostituto.


Art. 9 (Assemblee del personale)


In via sperimentale dal 1° maggio 2011 e sino al 31 dicembre 2012, in parziale deroga rispetto a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 26 Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010, l’HRBP competente per territorio valuta – tenendo conto delle esigenze operative delle agenzie/strutture interessate – la possibilità di acconsentire che l’assemblea si svolga in coincidenza dell’inizio dell’operatività mattutina (per un massimo di due ore e quindici minuti, comprensive del tempo strettamente necessario per il rientro); in tal caso la richiesta da parte delle competenti strutture sindacali deve pervenire con un preavviso di almeno 5 giorni di calendario.


Art. 10 (Modalità di controllo dei tabulati ex art. 100 CCNL ABI)


Rispetto alle posizioni espresse da parte dell’azienda nel corso del confronto, le Parti, tenuto conto di quanto sancito dall’Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010 (premessa al Cap. II) e datesi atto che sussistono le condizioni di servizio compatibili con il riconoscimento dei permessi sindacali ai dirigenti RSA secondo le migliori condizioni rese possibili dall’art. 17 del già citato Accordo ABI, concordano che in via sperimentale dal 1° maggio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, ai fini del controllo straordinario:

  • sono considerati legittimati tutti i dirigenti RSA;

  • nei comuni con più di 1.000 dipendenti viene riconosciuta una specifica dotazione di permessi retribuiti pari a 3 ore mensili per ogni Dirigente RSA, nel solo caso di effettuazione delle funzioni di controllo dei tabulati (nella forma esemplificativa di cui in allegato) di cui al comma 13 dell’art. 100 del già citato CCNL ABI, presso i locali aziendali e sulla base di turnazione tra tutte le sigle presenti sulla piazza, indipendentemente dagli assetti dei tavoli sindacali;

  • i tabulati previsti dal comma 12 dell’art. 100 del CCNL ABI (nella forma esemplificativa di cui in allegato) vengono inviati esclusivamente in formato digitale agli indirizzi di posta elettronica delle competenti strutture territoriali; detti indirizzi dovranno essere comunicati a cura dei Referenti di Gruppo alla Direzione dell’Azienda UniCredit S.p.A. – Relazioni Industriali – entro il 30 aprile 2011 (analogamente si procederà per i successivi aggiornamenti).


Art. 11 (Conclusioni)


Il sistema di regole individuato nel presente Verbale realizza l’obiettivo di rendere compatibili le esigenze legate all’esercizio dell’attività sindacale nel Gruppo UniCredit con i principi di certezza delle regole ed efficienza di interlocuzione e le previsioni di cui all’Accordo Nazionale ABI del 7 luglio 2010 citato in premessa.

A tal fine le Parti si danno atto che, all’interno del Gruppo UniCredit, la gestione delle modalità di richiesta di permesso avviene attraverso il portale di Gruppo (fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia). In via mensile verrà inviata al Referente di Gruppo la situazione dettagliata delle ore di permesso sindacale usufruite dalla sua Organizzazione Sindacale nel Gruppo; il dettaglio delle assenze verrà altresì reso disponibile tempo per tempo al singolo dirigente sindacale.

Le Parti, in relazione alle previsioni di cui all’art. 25 della Legge 300/1970, valuteranno con un’apposita Commissione le implicazioni connesse ad un eventuale utilizzo della bacheca informatica.

Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nell’Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010 e nelle intese UniCredit del 1° dicembre 2005 e 29 dicembre 2007. Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

L’azienda all’inizio di ogni anno provvede a verificare le soglie di rappresentatività, sulla base degli iscritti di ciascuna Organizzazione Sindacale alla data del 31 dicembre e a dare comunicazione ai Referenti di Gruppo delle conseguenti variazioni.


Dichiarazione delle Parti

In presenza di rilevanti ristrutturazioni societarie che si dovessero realizzare nel Gruppo nel corso del triennio di valenza dell’odierno accordo, le Parti firmatarie dello stesso si incontreranno al fine di valutare gli impatti di dette operazioni sui livelli di interlocuzione e libertà sindacali nelle aziende interessate.

Dichiarazione Aziendale

Da parte aziendale si dichiara che le previsioni e prassi di qualsiasi natura in materia di relazioni ed agibilità sindacali si trovano riassunte nel documento esplicativo consegnato alle OO.SS. il 30 giugno 2009 (che si richiama e che verrà rieditato entro il 30 aprile 2011, aggiornandolo al presente accordo).

Da parte aziendale si dichiara altresì che si provvederà ad inviare alle OO.SS. apposita lettera nella quale verranno precisati gli esatti ambiti di utilizzo della posta elettronica.

 

Vai al testo in formato pdf