accordo |
Verbale di accordo |
sul trasferimento del ramo d’azienda “Corporate Product Specialists Italia” della Succursale di Milano di UniCredit Bank AG a favore di UniCredit Corporate Banking S.p.A In data 11 giugno 2010, in Milano UniCredit, UniCredit Bank AG - Succursale di Milano, n UniCredit Corporate Banking, e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA, premesso che:
considerato che
tutto quanto sopra premesso, in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, le Parti hanno convenuto quanto segue: Art. 1 La premessa costituisce parte integrante della presente intesa. Art. 2 Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007 (e successive modifiche ed integrazioni), nell’Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale della Succursale di Milano di UCB AG oggetto della presente intesa dal momento del trasferimento a UCCB cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la società di origine e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di UCCB. Per quanto non espressamente previsto nell’ambito del presente accordo varranno le prassi in vigore presso UniCredit. Art. 3 Nei confronti dei dipendenti interessati dall’operazione di cui alla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell’Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo. Art. 4 Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007 (e successive modifiche ed integrazioni), nell’Accordo del 28 settembre 2007, nell’Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo, nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise. Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
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