Verbale sulla confluenza degli iscritti del Fondo Pensione ex BdUmbria nel Fondo Pensione di Gruppo
Il giorno 4 febbraio 2010, in Milano,
UniCredit e le Aziende del Gruppo,
e la Delegazione di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SILCEA, UGL Credito, UILCA
premesso che
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presso il Gruppo UniCredit è in essere il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano (Fondo Pensione di Gruppo UniCredit), quale forma di riferimento per tutto il Personale Italia dipendente dalle Aziende del Gruppo medesimo, dotato di due Sezioni gestite in regime, la prima, di capitalizzazione collettiva e la seconda, di capitalizzazione individuale;
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presso il Gruppo UniCredit è altresì in essere il Fondo Pensione ex Banca dell'Umbria (Fondo ex BdUmbria), fondo interno che per effetto delle fusioni per incorporazione intervenute nel corso del 2005 è confluito nel bilancio della Capogruppo;
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in data 18 giugno 2002 e stato stipulato il Protocollo per la realizzazione del Progetto "S3" con il quale - richiamati i contenuti del Protocollo per la realizzazione del progetto di integrazione delle risorse umane e per le relazioni industriali di UniCredito Italiano sottoscritto nel settembre 1999 e convenendo sulla necessità di adottare modelli di relazioni industriali finalizzati ad accompagnare in maniera condivisa il processo di riorganizzazione, l'evoluzione organizzativa e strategica del Gruppo UniCredito Italiano, coerentemente con le trasformazioni che hanno investito il settore creditizio e le politiche del Gruppo medesimo - sono stati individuati obiettivi generali di razionalizzazione delle forme pensionistiche complementari da realizzarsi tramite l'implementazione e l'allargamento del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, altresì stabilendo che ai dipendenti assunti a partire dal 1° luglio 2002 ovvero confermati a tempo indeterminato successivamente a tale data, come pure per i dipendenti in servizio presso le Aziende destinatarie del Protocollo stesso alla data del 30 giugno 2002 e privi di trattamenti di previdenza complementare, con decorrenza 1° luglio 2002 si sarebbero applicate le previsioni dell'"Accordo sulla previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti del Credito Italiano S.p.A.", sottoscritto in data 21 maggio 1997;
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in data 30 giugno 2005 è stato sottoscritto l'Accordo relativo al Progetto denominato "F2" concernente l'integrazione di Banca dell'Umbria, nel cui contesto per quanto concerne le tematiche di natura previdenziale complementare, le Parti si sono impegnale - in coerenza con gli obiettivi generali di razionalizzazione delle intese sottoscritlc il 18 giugno 2002 - a definire eventuali intese da considerarsi ad ogni effetto parte integrarne di dclto Accordo di fusione;
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in data 3 agosto 2007, tra gli allora Gruppi UniCredit e Capitalia, da un lato, e le Organizzazioni Sindacali, dall'altro, è stato stipulato il "Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit" con cui le Parti hanno ribadito integralmente la valenza degli obietlivi generali di razionalizzazione delle forme pensionistiche complementari nonché le sopra citate previsioni di cui al Protocollo S3 del 18 giugno 2002;
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in conseguenza di quanto sopra, il tema della previdenza complementare di UniCredit è stato contrassegnalo da una profonda e costante evoluzione che, nel segno degli obiettivi in discorso, ha visto le Parli realizzare numerose operazioni di confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo UniCredit di forme pensionistiche complementari già operanti nel Gruppo allo scopo condiviso e prioritario non solo di efficientare e salvaguardare i diversi progetti di previdenza complementare preesistenti relativi ai Lavoratori\Lavoratrici del Gruppo stesso, ma altresì di favorire, ottimizzandone il percorso, la costituzione di un sistema di Gruppo realmente rispondente ai criteri del cosiddetto "2° Pilastro";
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in coerenza con tali presupposti, in data 16 ottobre 2006 e 18 dicembre 2006, le Parti hanno tra l'altro stipulato il "Verbale di accordo sul contributo di solidarietà iscritti post assunti dal 19 dicembre 1994" e il "Protocollo di Gruppo per l'applicazione della riforma previdenziale e il conferimento del TFR maturando", prevedendosi in entrambe le intese la possibilità dei dipendenti delle Aziende del Gruppo, aderenti a forme pensionistiche diverse dal Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, di trasferirvi la propria posizione a capitalizzazione individuale mantenendo la misura del contributo aziendale già in essere nel fondo pensione di provenienza ovvero di consentire agli iscritti "post" la fruizione della maggior aliquota di contributo aziendale definita col citato Verbale 16 ottobre 2006 (i cui effetti sono stato estesi con Verbale di Accordo sulla Previdenza Complementare del 27 settembre 2007);
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atteso che la previsione statutaria del Fondo ex BdUmbria sull'adozione della gestione multicomparto non ha potuto avere attuazione causa gli imprescindibili livelli di risorse economiche necessari per consentire un'efficiente interazione con il mercato finanziario;
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atteso infine che il Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, anche in correlazione alla presenza di modalità di utilizzo delle risorse mediante la ed. "gestione multicomparto", presenta migliori e più efficienti opportunità di gestione delle risorse a beneficio della realizzazione del progetto previdenziale di interesse di ciascun dipendente del Gruppo;
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in esito ai lavori della Commissione Tecnica di Gruppo sulla Previdenza Complementare concernenti la realizzazione della confluenza degli iscritti del Fondo Pensione ex BdUmbria nel Fondo Pensione di Gruppo, in data 18 dicembre 2009 è stato sottoscritto un apposito verbale (che costituisce parte integrante e inscindibile del presente Accordo);
Le Parti
- preso atto del contenuto del Verbale 18 dicembre 2009
hanno concordano quanto segue
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
Art. 2
Le Parti, nel ritenere prioritaria la salvaguardia e l'efficientamento del risparmio previdenziale degli iscritti al Fondo ex BdUmbria, hanno individuato, quale idoneo strumento ad attuarla, il trasferimento delle posizioni a capitalizzazione individuale in essere alla data del presente Accordo presso il citato Fondo nella sezione II del Fondo Pensione di Gruppo UniCrcdit con l'applicazione, salvo quanto previsto al successivo articolo, delle previsioni sulla contribuzione aziendale di cui alle intese 16 ottobre 2006 e 18 dicembre 2006 e successive integrazioni.
Art. 3
Ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia, a seguito della firma dell'intesa in sede politica e a far tempo dal 1° gennaio 2010, in favore dei dipendenti in servizio alla stessa data iscritti al Fondo ex BdUmbria di cui in premessa, verranno accese correlate posizioni individuali nella sez. II a capitalizzazione individuale del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit.
In conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, la contribuzione già in essere presso il Fondo ex BdUmbria affluirà, con la decorrenza sopra citata, esclusivamente nelle nuove posizioni individuali accese presso il Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, con i seguenti criteri:
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quanto alla contribuzione sia a carico dell'azienda che dell'iscritto, nelle stesse misure e modalità rispettivamente in essere presso il Fondo ex BdUmbria, con l'applicazione a favore degli iscritti "post" delle previsioni di cui all'Accordo 16 ottobre 2006 (in tema di elevazione alla misura del 3%) e successive modifiche e integrazioni (in particolare Verbale di Accordo sulla Previdenza Complementare del 27 settembre 2007) fermo quant'altro previsto dallo Statuto del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit;
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quanto al Trattamento di Fine Rapporto maturando (TFR), nella stessa misura eventualmente conferita da parte degli iscritti al Fondo ex BdUmbria ferma, per coloro tra i predetti che ai sensi del D.Lgs. 252/05 e successive integrazioni non abbiano conferito, anche parzialmente, il TFR a previdenza complementare, l'applicazione delle previsioni di cui al Protocollo 18 dicembre 2006 e delle vigenti disposizioni di legge.
Chiarimento a verbale
In relazione a quanto previsto al 1° comma del presente articolo, le Parti chiariscono che gli iscritti aventi la ed qualifica "ante" continueranno a beneficiare - anche dopo l'accensione della posizione presso il Fondo Pensione di Gruppo UniCredit - del trattamento di premorienza/invalidità già in essere a loro favore presso il Fondo ex BdUmbria.
Art. 4
Per quanto attiene le posizioni individuali detenute presso il Fondo ex BdUmbria, avute presenti le complessità operative connesse, si provvedera ad attuarne il trasferimento sulle posizioni accese nella scz. II del Fondo Pensione di Gruppo UniCrcdit, fermi i tempi tecnici necessari, entro il 30 giugno 2010 (ovvero entro i sei successivi nel caso di cessandi nel corso del 2010).
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