Fisac Cgil in Unicredito
accordo

VERBALE IN MATERIA DI CREDITO SU PEGNO


II giorno 23 luglio 2009. in Milano

tra UniCredit,

e i rappresentanti delle Delegazioni Sindacali dì Gruppo di DIRCRED1TO-FD, FABI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SILCEA, SINFUB, UGL Credito e UILCA,

premesso che

  • le operazioni di credito su pegno sono disciplinate dalla Legge 10 maggio 1938, n. 745 - "Ordinamento dei Monti di credito su Pegno" (di seguito "legge speciale"), dal Regio Decreto 25 maggio 1939, n. 1279 - "Attuazione della legge 10 maggio 1938, n, 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su Pegno", dalla Legge 30 luglio 1951, n. 948 -"Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari", dalla legge 4 febbraio 1977, n. 20 - "Modifiche all'ordinamento degli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio", dal D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 -"Testo unico della legge in materia bancaria e creditizia", nonché dalla normativa aziendale in merito;

  • l'operatività connessa al credito su pegno è, inoltre, soggetta al rispetto delle disposizioni legislative previste in materia di "antiriciclaggio" e di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari";

  • l'Accordo 31.5.2008 in materia di Armonizzazione dei trattamenti economici e normativi del nuovo Gruppo UniCredit prevede, alla norma transitoria dell'art. 6, che le Parti si incontreranno per definire i trattamenti da applicarsi al personale svolgente attività di credito su pegno dal momento di entrata in vigore della /revisione del modello di gestione dell'attività di credito su pegno; 
  • le   stesse   Parti   hanno   successivamente   stabilito   di   demandare   ad   un'apposita Commissione Tecnica  l'analisi  della  tematica,  allo scopo  di  formulare  proposte  da sottoporre alla Delegazione di Gruppo;

considerato che

  • l'obiettivo   perseguito   dalla   Commissione   è   quello   dì   giungere   all'uniformità   di trattamento tra tutti i lavoratori operanti nell'ambito del pegno, in coerenza con i profili di   responsabilità  di  pertinenza  ai  quali  riconoscere  -  tra  l'altro  -  delle  specifiche indennità

tutto quanto sopra premesso e considerato
-  alla luce dell'approfondito confronto all'interno della Commissione sulla materia,
dell'analisi della normativa presente nelle aziende UniCredit ed ex Capitalia -
le Parti convengono quanto segue:

Le premesse fanno parte integrante del presente verbale.

1. Indennità
In relazione allo svolgimento delle attività di pegno, nelle sue diverse fasi di erogazione, rinnovo a seguito stima preventiva, revisione, lottizzazione, vendita ovvero di custodia, e nel presupposto che si assuma una specifica responsabilità, sono definite le indennità come di seguito indicate.

Indennità di stima (fasi di erogazione, rinnovo a seguito stima preventiva, revisione, lottizzazione, vendita)

Preziosi
scadenza 3 mesi: 0,055%
scadenza 6 mesi: 0,080%
scadenza 1 anno: 0,12%


Diversi

scadenza 3 mesi: 0,13%
scadenza 6 mesi: 0,19%

Con riferimento alla sola attività di frazionamento, e considerata altresì la responsabilità solidale intercorrente, in riferimento alla normativa aziendale vigente, tra due soggetti (stimatore preparatore alta vendita e responsabile vendite) le indennità di cui sopra vengono tra questi equamente ripartite. La misura indennitaria viene calcolata - per una sola volta al momento del primo esito (vendita) d'asta - sul valore complessivo delle basi d'asta del pegno frazionato.

Nota a verbale
Con riferimento all'attività svolta dagli stimatori - e per la quale si percepisce l'indennità come sopra determinata - resta inteso che qualora questi svolgano il servizio di cassa, percepiranno la relativa indennità modale (che assorbe l'indennità di custodia) secondo i criteri e le misure , previsti dalla vigente contrattazione collettiva nazionale ed aziendale.

Indennità di custodia
Fermo quanto previsto al primo alìnea del presente articolo, al personale incaricato in via continuativa e prevalente, anche nell'ambito del laboratorio gemmologico, della custodia di ni preziosi e non preziosi viene corrisposta una indennità mensile dj € 110,00 (per 12 mesi).


Al solo personale Incaricato di effettuare tale custodia in locali sotterranei viene corrisposta una indennità mensile di € 180,00 (per 12 mesi), comprensiva dell'indennità prevista dal CCNL per il personale addetto in via continuativa e prevalente a lavori svolti in locali sotterranei; la relativa, indennità viene corrisposta laddove vi sia una adibizione continuativa e prevalente, determinata come da prassi di settore.

Chiarimento a verbale
L'azienda chiarisce che per adibizione sotterranea continuativa e prevalente deve intendersi quella svolta per almeno 4 ore giornaliere, anche non consecutive, e per almeno 16 giorni di calendario nel mese, anche non consecutivi. Le organizzazioni sindacali prendono atto.

Indennità per la banditura d'asta
Al banditore viene corrisposto un compenso pari allo 0,250% calcolato sulla differenza positiva fra base asta e prezzo di aggiudicazione generato dalla vendita degli oggetti dallo stesso banditi.

Indennità transitoria pegno
II personale di provenienza ex Capitalia che alla data di sottoscrizione del verbale svolga mansioni comportanti l'attribuzione di indennità ovvero di trattamenti economici (quali ad esempio minimo garantito, indennità per ferie e malattia, indennità di vestiario, indennità restituzione pegno etc.) il cui importo risulti complessivamente superiore a quello previsto dalle indennità percepite in relazione al presente verbale manterrà, fino al cessare delle mansioni nell'ambito del pegno, l'importo eccedente in un'unica apposita voce denominata "indennità transitoria pegno"; tale voce, suddivisa in dodici mensilità, sarà assorbibile per qualsiasi avanzamento di carriera ed ogni incremento retribuivo.

Le voci non mensili, saranno inserite nel calcolo delPindennità transitoria pegno" prendendo a riferimento quanto complessivamente percepito nel corso del 2008.

Assegno ad personam ex indennità di specializzazione pegno
Relativamente a quanto riconosciuto all'atto dell'assunzione, in funzione della contestuale assegnazione al comparto del pegno (indennità di specializzazione pegno), in via assolutamente eccezionale e tenuto anche conto della particolare natura di questo istituto, tale voce sarà mantenuta in un "assegno ad personam ex indennità di specializzazione pegno", assorbibile per qualsiasi avanzamento di carriera. In caso di uscita dal comparto, tale assegno sarà assorbibile per qualsiasi avanzamento di carriera ed ogni incremento retributivo.

2. Inquadramenti
Con riferimento alle caratteristiche di specializzazione tipiche dell'attività di pegno, ed in relazione alia qualificazione professionale dei colleghi vengono determinati i seguenti criterì di l'inquadramento:

ai lavoratori/lavoratrici adibiti in via continuativa e prevalente alla mansione dì "responsabile prestiti", è riconosciuto il I livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi;

ai lavoratori/lavoratrici adibiti in via continuativa e prevalente alla mansione dì "responsabile operativo agenzia pegno", è riconosciuto il I livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi;

ai lavoratori/lavoratrici adibiti in vìa continuativa e prevalente alla mansione di "responsabile vendite" è riconosciuto il I livello retributivo della categoria dei.Quadri Direttivi;

ai lavoratori/lavoratrici adibiti in via continuativa e prevalente alla mansione di "addetto stima", è riconosciuto:

  1. il III livello retributivo della III area professionale dopo 24 mesi;
  2. il IV livello retributivo della III area professionale dopo ulteriori 18 mesi;
  3. il "trattamento economico equivalente" del I livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi dopo ulteriori 24 mesi;

ai lavoratori/lavoratrici adibiti in via continuativa e prevalente alla mansione di "addetto laboratorio", è riconosciuto:

  1. il III livello retributivo della III area professionale dopo 24 mesi;
  2. il IV livello retributivo della III area professionale dopo ulteriori 18 mesi;
  3. il "trattamento economico equivalente" del I livello retributivo della categoria dei Quadri
    Direttivi dopo ulteriori 24 mesi;

ai lavoratori/lavoratrici adibiti in via continuativa e prevalente alla mansione di "addetto banditore", è riconosciuto:

  1. il II livello retributivo della III area professionale dopo 36 mesi;
  2. il III livello retributivo della III area professionale dopo ulteriori 24 mesi;

ai lavoratori/lavoratrici adibiti in via continuativa e prevalente alla mansione di "revisore pegno" è riconosciuto:

  1. il I livello retributivo della categorìa dei Quadri Direttivi;
  2. il II livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi dopo ulteriori 24 mesi.

Norma transitoria
Ai lavoratori/lavoratrici, già in ruolo alla data di stipula del presente Accordo, verrà riconosciuto l'intero periodo pregresso di adibizione alla mansione, comunque non oltre il 3 agosto 2007, fermo restando che il riconoscimento degli inquadramenti, ovvero del trattamento economico, non potrà risultare anteriore al 1 gennaio 2010.

3. Disposizioni finali
Dall'entrata in vigore delle previsioni di cui sopra cesserà dì produrre effetto ogni accordo ed intesa, dì qualunque natura, in essere presso le società ex Capìtalìa troverà applicazione, per quanto non espressamente previsto nell'ambito del presente verbale, la normativa e le prassi in vigore presso UniCredit.

Le parti provvederanno ad effettuare, nel corso dell'anno 2010 una verifica sullo stato di avanzamento dei processi organizzativi del comparto nonché sull'applicazione del presente verbale.

Raccomandazione delle OO.SS.
Le Organizzazioni Sindacali rappresentano l'esigenza di assicurare, tra ì vari addetti, l'equa ripartizione dell'attività di stima.

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