VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 dicembre 1998, in Milano

tra

UNlCREDITO ITALIANO S.p.A.

e

le Segreterie degli organi di Coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali FABI - FALCRI - FIBA/CISL - FISAC/CGIL - UlLC.A./UIL

premesso che

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 2o comma, della Legge 2O/5/1970 n°. 3OO si conviene quanto segue:

- viene adottato un sistema di "registrazione centralizzata basata su conferenza a tre", ubicato a Milano presso il complesso "S.Elia", la cui responsabilità di gestione è affidata ad un nominativo, individuato dall'azienda, denominato "gestore del sistema";

- il "gestore del sistema" - che non è individualmente abilitato alla funzione di riascolto - si occupa della supervisione dell'unità, della gestione degli allarmi, della gestione delle anagrafiche utenti e della conservazione dei supporti magnetici nel rispetto delle norme di cui al citato regolamento Consob n 11522/98;

- la fase di registrazione degli ordini telefonici prevede l'attivazione esclusivamente ad iniziativa dell'operatore finanziario interessato che, mediante la digitazione di apposito numero telefonico codice identificativo e password personalizzata, si collega al sistema di registrazione centralizzata, il sistema di "registrazione centralizzata basata su conferenza a tre" gestisce contemporaneamente un archivio locale "on-line", che consente agli operatori finanziari l'ascolto diretto via telefono delle registrazioni più recenti, ed un archivio centralizzato "off-line" per l'archiviazione di tutti i dati storici,

- l'accesso all'archivio "on-line" potrà avvenire ad iniziativa dell'operatore finanziario che, collegandosi al sistema di registrazione con le modalità suindicate, avrà la possibilità di procedere, direttamente dalla propria postazione telefonica, all'ascolto di tutte le registrazioni dallo stesso effettuate e disponibili sul sistema owero, se già archiviate, opportunamente ricaricate;

-L'accesso all'archivio "off-line" richiede la ricarica sul sistema del supporto magnetico contenente la registrazione richiesta dall'operatore finanziario; tale operazione avviene a cura del "gestore del sistema" che deve provvedere ad annotare su apposito registro i dati identificativi dell'operatore finanziario richiedente e del supporto magnetico ricaricato nonché il giorno e l'ora dell'operazione di ricarica;

-L'accesso ai suddetti archivi potrà inoltre avvenire, sempre a cura dell'operatore finanziario e con le modalità dianzi descritte, su richiesta di un rappresentante dell'Azienda per l'espletamento delle funzioni istituzionali di controllo interno previste da norme di legge o regolamenti delle autorità di vigilanza nonché per finalità ispettive, motivate da esigenze di tutela della clientela e/o del patrimonio aziendale;

-in tutti i casi di reclamo scritto sulle transazioni concluse owero per finalità ispettive, per l'attivazione della funzione di riascolto è necessaria la contemporanea presenza presso apposita sala attrezzata all'interno del complesso "S.Elia" della/e persona/e indicata/e dall'Azienda e di un lavoratore (di seguito denominato "lavoratore designato") operante sulla piazza di Milano unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo, tutti preventivamente anagrafati e titolari di codice identificativo e password personalizzata.

Il "lavoratore designato", successivamente all'attivazione della funzione di riascolto, presenzierà all'intera procedura, salvo esplicita rinuncia per iscritto da parte dell'operatore finanziario interessato. Una copia del codice identificativo e della password assegnati al "lavoratore designato" sarà custodita in busta chiusa, detenuta dal "gestore del sistema", datata e controfirmata dal medesimo e dal "lavoratore designato".

Tale copia potrà essere utilizzata, previa autorizzazione delle organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo, esclusivamente nel caso in cui il "lavoratore designato" si trovi nell'impossibilità di presenziare all'ascolto della registrazione nella data e nell'ora stabilite.

Alla procedura di riascolto dovranno altresì assistere, mediante collegamento telefonico in "viva voce":

- i supporti magnetici contenenti le registrazioni saranno custoditi in ordine cronologico in armadio ignifugo presso il complesso S.Elia dopo essere stati sigillati, all'atto dell'estrazione, con apposite fascette sull'involucro e contrassegnate con timbro numeratore e datario automatico il tutto a cura del "gestore del sistema" che apporrà la propria firma sulla fascetta medesima. Un lavoratore appositamente designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo potrà in qualunque momento effettuare una verifica sul rispetto della procedura di conservazione dei supporti;
 
- l'Azienda doterà i singoli operatori finanziari tenuti alla registrazione degli ordini telefonici, ove già non l'avessero, di idonea apparecchiatura; l'Azienda provvederà ad informare il Personale interessato, mediante ordine di servizio da controfirmare per presa visione, dei termini del presente accordo;
- l'Azienda provvederà altresì ad informare la clientela;
 
- l'Azienda assicura di non adottare criteri discriminanti nei confronti dei suddetti operatori finanziari rispetto agli altri lavoratori nella valutazione delle notizie che dovessero emergere dall'ascolto delle registrazioni. Tali registrazioni non potranno essere utilizzate a supporto di eventuali contestazioni con esclusione, beninteso, delle ipotesi di dolo e della mancata osservanza degli obblighi di registrazione di cui al citato regolamento Consob n. 11522/98.